Sindaco incandidabile: la candidatura č nulla. Ma lo č anche la lista collegata?

La partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco incandidabile inficia anche il risultato della lista collegata?



La partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco incandidabile, oltre a essere ex se nulla, ai sensi dell'art. 10, d.lg. n. 235 del 2012, inficia anche il risultato della lista che in tale candidatura si riconosce e ad essa si è collegata. Poichè, infatti, con la lista dei candidati al consiglio deve essere presentato anche un candidato alla carica di sindaco, la nullità di questa seconda candidatura non può rimanere circoscritta alla medesima, ma si comunica necessariamente alla lista che la presuppone e che a causa della sua nullità ne risulta in definitiva carente, inficiandone il risultato elettorale. Cons. St. n. 5069 del 6 novembre 2015.

La giurisprudenza.

 

  • In tema di enti pubblici locali, la sospensione dalla carica elettiva, a norma dell'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, consegue direttamente ed esclusivamente alla condanna penale dell'eletto, in quanto il decreto prefettizio che accerta la sussistenza della causa di sospensione è provvedimento non discrezionale, ma vincolato. Pertanto, l'impugnazione della sospensione rientra nella giurisdizione ordinaria a tutela del diritto soggettivo di elettorato passivo, che non si esaurisce con la partecipazione all'elezione, ma si estende allo svolgimento della funzione elettiva. Cass. Sez. Un. n. 11131 del 28 maggio 2015. 
  • In caso di controversia avente a oggetto la sospensione dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.lg. 31 dicembre 2012 n. 235 per condanna penale, la posizione giuridica soggettiva del ricorrente non può che essere quella "naturale" di interesse legittimo, la cui cognizione appartiene alla giurisdizione amministrativa del tribunale amministrativo regionale in cui si trova il comune interessato, anche dal punto di vista della competenza territoriale. TAR Napoli n. 1801 del 30 ottobre 2014. 
  • I consiglieri comunali sospesi dalla carica, per aver riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati dall'art. 11, d.lg. 31 dicembre 2012 n. 235, non possono esercitare le prerogative connesse al loro status, comprese quelle dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni di secondo grado del presidente e del consiglio provinciale di cui alla l. 7 aprile 2014 n. 56, né possono sottoscrivere le relative liste e candidature. TAR Latina n. 804 del 2 ottobre 2014.
  • La vertenza concernente il decreto prefettizio che sospende il sindaco di un comune per una condanna penale, ai sensi dell'art. 11 d.lg. 31 dicembre 2012 n. 235, inerisce a interessi legittimi e pertanto è devoluta al giudice amministrativo. TAR Napoli n. 1810 del 30 ottobre 2014. 
  • L'eventuale sospensione della pena accordata in favore del consigliere comunale nella sentenza penale di primo grado che lo abbia condannato in via non definitiva per uno dei delitti indicati dall'art. 11, d.lg. 31 dicembre 2012 n. 235 è indipendente dal provvedimento di sospensione dalla carica emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 11 comma 5, d. lg. n. 235, cit. TAR Latina n. 804 del 2 ottobre 2014. 
  • L'applicazione delle cause di ineleggibilità, previste dal d.lg. 31 dicembre 2012 n. 235 (c.d. Legge Severino) anche nel caso di sentenze di condanna penale comminate prima della sua entrata un vigore e non patteggiate, non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale e, più in generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive, giacché le norme dettate dal cit. d.lg. non hanno natura sanzionatoria, penale o amministrativa atteso che il fine perseguito dal legislatore è escludere che il munus publicum sia affidato a soggetti la cui inidoneità risulti da condanne penali irrevocabili, che quindi operano come mero presupposto oggettivo cui è collegato un giudizio di inidoneità morale a ricoprire la carica elettiva. Cons. S. n. 5222 del 29 ottobre 2013. 

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