Corte Cost. n. 228, 16-23 luglio 2013. Impiego pubblico e sanità  pubblica. G.U. n. 31 del 31 luglio 2013.



 LA CORTE COSTITUZIONALE  composta dai signori: 

Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO,       
    ha pronunciato la seguente 
                              SENTENZA 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3, commi 1
e 2, 18, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), 69  e
79 della legge della Regione Molise 26  gennaio  2012,  n.  2  (Legge
finanziaria regionale), e  dell'art.  6  della  legge  della  Regione
Molise 7 agosto 2012,  n.  16  (Modifiche  alla  legge  regionale  26
gennaio 2012, n. 2 - Legge finanziaria regionale 2012), promossi  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 28-30
marzo 2012 e il 15-17 ottobre 2012, depositati in  cancelleria  il  4
aprile 2012 ed il 22 ottobre 2012 ed iscritti ai nn.  67  e  167  del
registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise; 
    udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore
Giuseppe Tesauro; 
    uditi l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Colalillo per la Regione
Molise. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso (iscritto al n. 67  del  reg.  ric.  del  2012),
notificato il 28-30 marzo 2012, depositato presso la  cancelleria  di
questa Corte il successivo 4 aprile, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso, in  via  principale,  questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2; 18, commi 1 e 2; 67, commi
1 e 2; 68, comma 1, lett. a); 69  e  79  della  legge  della  Regione
Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale  2012),  in
riferimento all'art. 117, comma primo, comma secondo, lettere e), l),
ed s), e comma terzo, Cost. ed all'art. 120 Cost. 
    1.1. - In particolare, il  ricorrente  ha  impugnato  l'art.  18,
commi 1 e 2,  della  citata  legge  regionale,  nella  parte  in  cui
consente  al  personale  con  qualifica  dirigenziale   titolare   di
incarichi   apicali,   ai   responsabili   di   programmi   collegati
all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, nonche' ai funzionari e
dirigenti  incaricati  dell'esercizio  di  funzioni  ispettive  o  di
controllo e di patrocinio legale, l'utilizzo del mezzo proprio ed  il
relativo rimborso di spese in occasione delle trasferte di  servizio,
in   caso   di   impossibilita'   di   utilizzo   di   idoneo   mezzo
dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto. 
    Cosi' disponendo,  l'art.  18,  commi  1  e  2,  innanzitutto  si
porrebbe in contrasto con il principio di coordinamento della finanza
pubblica dettato dal legislatore statale all'art. 6,  comma  12,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
secondo il quale al personale contrattualizzato  di  cui  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  non
possono piu'  essere  applicate  le  norme  relative  al  trattamento
economico di missione contenute nell'art. 15 della legge 18  dicembre
1973, n. 836 (Trattamento economico di missione  e  di  trasferimento
dei dipendenti statali), e nell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417  (Adeguamento  del  trattamento  economico  di  missione   e   di
trasferimento dei dipendenti  statali);  in  secondo  luogo,  sarebbe
lesivo della competenza legislativa statale esclusiva in  materia  di
ordinamento civile, intervenendo a disciplinare il rapporto di lavoro
dei dirigenti pubblici. 
    1.2. - L'art. 79  della  medesima  legge  regionale  e',  invece,
impugnato nella parte in cui  affida  direttamente  la  gestione  del
servizio  idrico  integrato  all'Azienda  speciale  regionale  Molise
Acque, ente di diritto pubblico, la cui  natura  giuridica  non  puo'
essere modificata. 
    Detta norma sarebbe  costituzionalmente  illegittima  in  quanto,
affidando in  via  diretta  la  gestione  del  servizio  ad  un  ente
strumentale della Regione, e quindi sottraendo al soggetto subentrato
all'Autorita'  d'ambito  il  potere  di  scelta  delle  modalita'  di
«affidamento  della  gestione   del   servizio   idrico   integrato»,
violerebbe la competenza legislativa esclusiva statale nelle  materie
della tutela della concorrenza  e  della  tutela  dell'ambiente  alla
quale  va  ricondotta  la   disciplina   delle   Autorita'   d'ambito
territoriale (e dei nuovi soggetti che  dette  autorita'  andranno  a
sostituire), ponendosi in contrasto con la normativa statale. 
    Essa, inoltre, affidando  ope  legis  la  gestione  del  servizio
idrico  integrato,  che  e'  un  servizio  di  rilevanza   economica,
riconducibile alla  categoria  dei  servizi  di  interesse  economico
generale, soggetto in quanto tale alla concorrenza,  ad  un  ente  di
diritto pubblico  che  si  configura  quale  ente  strumentale  della
Regione,   escluderebbe   la   concorrenza,   violando   il   diritto
comunitario. 
    1.3. - Il ricorrente censura, infine, gli artt. 3, commi 1  e  2,
67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69, della legge regionale
n. 2 del 2012, nella parte in cui attribuiscono alla Giunta regionale
compiti in materia di riorganizzazione sanitaria che interferirebbero
con le funzioni  espletate  dal  commissario  ad  acta  nominato  dal
Governo, nell'esercizio del potere  sostitutivo  di  cui  al  secondo
comma dell'art. 120 Cost. 
    In particolare, l'art. 3,  commi  1  e  2,  nella  parte  in  cui
riconosce alla Giunta regionale la potesta'  di  impartire  direttive
all'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), l'art. 67,  nella
parte in cui consente alla Giunta regionale di intervenire in  merito
al  riordino  ed  alla  rideterminazione  dei  distretti  dell'unita'
sanitaria locale, l'art. 68, comma 1, lettera a), nella parte in cui,
modificando il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 22 febbraio
2010,  n.  8  (Disciplina  sull'assetto  programmatorio,   contabile,
gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise
- Abrogazione della legge regionale  14  maggio  1997,  n.  12),  ove
interpretata  nel  senso   di   reiterare   norme   gia'   dichiarate
costituzionalmente illegittime con la sentenza di questa Corte n.  78
del 2011, conserva in capo alla  Giunta  regionale  il  controllo  di
alcuni degli  atti  del  Direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria
regionale, nonche' l'art. 69, nella parte in cui assegna alla  Giunta
regionale  compiti  in  materia  di   accreditamento   istituzionale,
interferirebbero con le funzioni assegnate  al  commissario  ad  acta
nominato dal Governo, come risulta dal mandato commissariale allegato
alla delibera di nomina del commissario ad acta del 24  luglio  2009,
individuato nel Presidente della Giunta regionale pro-tempore. 
    2. - Con un successivo ricorso (iscritto al n. 167 del reg.  ric.
del 2012), notificato il 15-17 ottobre 2012, depositato il successivo
22 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 6 della legge
della Regione Molise 7 agosto  2012,  n.  16  (Modifiche  alla  legge
regionale 26 gennaio 2012, n 2 - Legge finanziaria regionale 2012). 
    Con tale disposizione, il legislatore regionale ha modificato  la
legge regionale n. 2 del 2012 aggiungendo,  dopo  l'art.  69,  l'art.
69-bis, il quale stabilisce che, nel periodo di attuazione del  piano
di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,  l'esercizio  delle  funzioni
previste dall'art. 3, commi 1 e  2,  dall'art.  67,  dall'art.  68  e
dall'art. 69 della citata legge regionale n. 2 del 2012 e' attribuito
al  commissario  ad  acta  nominato  ai   sensi   dell'art.   4   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
vale a dire al Presidente pro tempore della Regione Molise. 
    Il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   impugna   tale
disposizione per violazione dell'art. 117, terzo comma,  e  dell'art.
120, secondo comma, Cost. in quanto, attribuendo al Presidente  della
Regione, in qualita' di commissario ad acta nominato ex  art.  4  del
d.l. n. 159 del 2007, le funzioni di cui agli artt. 3, commi 1  e  2,
67, 68 e 69 della legge  regionale  n.  2  del  2012,  determinerebbe
un'illegittima interferenza degli  organi  regionali  sulle  funzioni
commissariali, ponendosi in contrasto con la delibera  del  7  giugno
2012, con cui il Consiglio dei ministri, in attuazione  dell'art.  2,
comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge
finanziaria 2010), tenuto conto degli esiti  negativi,  emersi  nella
riunione di verifica del 3 aprile 2012, inerenti all'attuazione degli
obblighi derivanti del piano di rientro dal  disavanzo  sanitario  da
parte del Presidente della Regione, aveva provveduto ad attribuire le
predette funzioni ad un nuovo commissario ad acta, nell'esercizio del
potere sostitutivo di cui al secondo comma dell'art. 120 Cost. ed  in
attuazione di norme  di  principio  riconducibili  alla  materia  del
«coordinamento della finanza pubblica» ai sensi dell'art. 117,  terzo
comma, Cost. 
    2.1. - Nel giudizio instaurato con questo ricorso (r.r. n.167 del
2012) si e' costituita la Regione Molise, in persona  del  Presidente
della Giunta regionale, chiedendo che la  questione  di  legittimita'
costituzionale venga dichiarata inammissibile e infondata. 
    Secondo la Regione, la legge regionale impugnata  non  ha  inteso
caducare il commissario ad acta nominato  dal  Governo,  ma  ha  solo
esercitato  la   propria   competenza   legislativa   nella   materia
dell'organizzazione sanitaria e nella predisposizione dei compiti  di
rientro dal disavanzo, senza interferire con i  poteri  statali,  ne'
con i compiti attribuiti dal Governo al nuovo commissario ad acta. La
norma impugnata, lungi dal violare l'art. 120 Cost., garantirebbe che
le scelte del piano  di  rientro  siano  adottate  sulla  base  della
valutazione dell'assetto territoriale, dei  problemi  climatici,  dei
rilievi della patologia, in un'ottica di garanzia della salute: anche
ove si determinassero "inadempienze giustificate" tali da imporre  la
nomina di un organo statale, non potrebbe, infatti, non  riconoscersi
all'organo regionale un potere coordinato. 
    3.  -  All'udienza  pubblica  le  parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con  un  primo
ricorso  (r.r.  n.  67   del   2012),   dubita   della   legittimita'
costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2; 18, commi 1 e 2; 67, commi
1 e 2; 68, comma 1, lettera a); 69 e 79  della  legge  della  Regione
Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012). 
    Con un successivo ricorso (r.r. n.167 del  2012),  il  Presidente
censura l'art. 6 della legge della Regione Molise 7 agosto  2012,  n.
16 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio  2012,  n.  2  -  Legge
finanziaria regionale 2012), nella parte in cui ha introdotto  l'art.
69-bis  dopo  l'art.  69  della  legge  regionale  n.  2  del   2012,
modificando alcune delle norme oggetto del primo ricorso. 
    1.1. - In considerazione  dell'analogia  di  alcune  delle  norme
impugnate e dell'identita' delle censure proposte nei confronti delle
stesse, i relativi giudizi possono essere riuniti per  essere  decisi
con un'unica pronuncia. 
    2. - In particolare, viene, in primo luogo, censurato (r.r. n. 67
del 2012) l'art. 18, commi 1 e 2, della citata  legge  regionale,  in
quanto, nella parte in cui  riconosce  «al  personale  con  qualifica
dirigenziale  titolare  di  incarichi  apicali,  ai  responsabili  di
programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali,  ai
funzionari  e  dirigenti  incaricati   dell'esercizio   di   funzioni
ispettive o di controllo e di patrocinio legale  la  possibilita'  di
utilizzare il mezzo proprio di trasporto in occasione delle trasferte
di servizio, in caso di impossibilita' di utilizzo  di  idoneo  mezzo
dell'Amministrazione  o  di  altro  mezzo  pubblico  di   trasporto»,
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma,  Cost.
Esso, infatti, intervenendo a disciplinare un aspetto del rapporto di
lavoro di pubblico impiego dirigenziale,  invaderebbe  la  competenza
legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile  e  si
porrebbe, altresi', in contrasto con il  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica dettato dal legislatore  statale  all'art.  6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, secondo il quale al personale contrattualizzato di  cui
al  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), non possono piu' essere applicate le  norme  relative  al
trattamento economico di missione contenute nell'art. 15 della  legge
18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento  economico  di  missione  e  di
trasferimento dei dipendenti statali), e nell'art. 8 della  legge  26
luglio  1978,  n.  417  (Adeguamento  del  trattamento  economico  di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali). 
    2.1. - In linea preliminare, occorre considerare che  la  Regione
Molise, con la legge 7 agosto  2012,  n.  16  (Modifiche  alla  legge
regionale 26 gennaio 2012, n 2 - Legge finanziaria  regionale  2012),
all'art. 3, ha disposto l'abrogazione  dei  censurati  commi  1  e  2
dell'art. 18 della legge regionale n. 2 del 2012, con  efficacia  dal
giorno successivo alla pubblicazione (il 16  agosto)  della  predetta
legge regionale n. 16. 
    Tuttavia, sebbene l'intervenuta abrogazione dei  commi  impugnati
abbia carattere satisfattivo delle pretese avanzate con  il  ricorso,
essa non consente a questa Corte di dichiarare cessata la materia del
contendere: le previsioni contenute nell'art. 18, commi 1 e 2,  hanno
introdotto una misura di efficacia immediata,  rimasta  in  vigore  -
sebbene per un breve lasso di tempo  -  fino  alla  sua  abrogazione,
periodo in relazione al quale non e' fornita alcuna dimostrazione che
essa non abbia avuto applicazione.  Pertanto,  non  ricorrono,  nella
specie, le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa  Corte
perche' possa essere  dichiarata  la  cessazione  della  materia  del
contendere (ex plurimis, sentenze n. 93 del 2013, n. 245 del 2012). 
    2.2. - Nel merito, la questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 18, commi 1 e 2, della  legge  regionale  n.  2  del  2012,
promossa in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., e' fondata. 
    Questa   Corte   ha   costantemente   ricondotto   alla   materia
«ordinamento   civile»   la   disciplina   dei   rimborsi   spese   e
dell'indennita'  di  trasferta,  quali  componenti  del  «trattamento
economico» del dipendente pubblico regionale (ex  plurimis,  sentenze
n. 77 del 2011 e n. 95 del 2007), precisando che «essa rientra  [...]
nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali
dipendenti "privatizzati" all'ente di appartenenza» (sentenza  n.  77
del 2011). Nella stessa prospettiva, in relazione a norme statali che
hanno  soppresso  le  indennita'  di  trasferta   e   le   indennita'
supplementari previste dall'articolo 14 della legge n. 836 del 1973 -
analogamente a quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  12,  ultimo
periodo, del d.l. n.  78  del  2010,  in  materia  di  autorizzazione
all'uso del  mezzo  proprio  e  di  determinazione  della  cosiddetta
"indennita' chilometrica"  -  la  giurisprudenza  costituzionale  «ha
affermato che il legislatore statale,  disponendo  la  "soppressione"
delle indennita' e stabilendo l'inderogabilita' di tale  soppressione
con  riferimento  alle  clausole  dei  contratti  e   degli   accordi
collettivi che  le  prevedono,  ha  inciso  sull'autonomia  negoziale
collettiva dell'intero settore del pubblico impiego», compreso quello
relativo  a  Regioni  ed  enti  locali,  il  quale,  «essendo   stato
"privatizzato" ai sensi dell'art. 2 del decreto  legislativo  n.  165
del 2001, e' retto dalla disciplina generale dei rapporti  di  lavoro
tra privati ed e', percio', soggetto  alle  regole  che  garantiscono
l'uniformita' di tale tipo di rapporti». 
    Di recente, con riferimento ad una norma regionale dal  contenuto
analogo  a  quella  qui  in  esame  recante   la   previsione   della
possibilita' per  i  dipendenti  regionali  di  utilizzare  il  mezzo
proprio ed ottenere, sia pure a determinate condizioni,  il  relativo
rimborso, questa Corte ha, altresi', affermato che essa «afferisce ad
uno  specifico  profilo  del  trattamento  economico  del  dipendente
pubblico regionale (ex plurimis, sentenze n. 332 e n. 151 del  2010),
il cui rapporto d'impiego e' stato privatizzato e disciplinato  dalla
contrattazione collettiva (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2011  e  n.
189 del 2007)» (sent. n. 19 del 2013). 
    Pertanto, la materia alla quale va ricondotto il citato art.  18,
commi 1 e 2, e' quella dell'ordinamento civile, che  appartiene  alla
potesta' del legislatore statale, il  quale  «ben  puo'  intervenire,
come nel caso in esame, a conformare gli  istituti  del  rapporto  di
impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia  privata  con
il carattere dell'inderogabilita', anche in relazione ai rapporti  di
impiego dei dipendenti delle Regioni» (sent. n. 19 del 2013). 
    Deve, quindi, essere dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2012. 
    Le censure riferite all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  restano
assorbite. 
    3. - L'art. 79 della legge regionale n. 2 del 2012  e'  impugnato
nella parte in cui stabilisce che «la gestione  del  servizio  idrico
integrato e' affidata all'Azienda speciale  regionale  Molise  Acque,
ente di diritto pubblico, la cui natura  giuridica  non  puo'  essere
modificata». 
    Secondo il ricorrente tale norma, affidando  in  via  diretta  la
gestione del servizio ad un ente strumentale della Regione, e  quindi
sottraendo al soggetto subentrato all'Autorita' d'ambito territoriale
ottimale il potere di scelta delle modalita'  di  «affidamento  della
gestione del servizio idrico  integrato»,  violerebbe  la  competenza
legislativa  esclusiva  statale  nelle  materie  della  tutela  della
concorrenza e della tutela dell'ambiente (art.  117,  secondo  comma,
lettere e ed s, Cost.), alla quale va ricondotta la disciplina  delle
Autorita' d'ambito territoriale  (e  dei  nuovi  soggetti  che  dette
autorita' andranno a  sostituire),  in  contrasto  con  la  normativa
statale. Essa, inoltre, violerebbe anche  l'art.  117,  primo  comma,
Cost., ponendosi in contrasto con il diritto comunitario, nella parte
in cui affida in via diretta ad un ente di diritto  pubblico  che  si
configura quale  ente  strumentale  della  Regione  la  gestione  del
servizio  idrico  integrato,   servizio   di   rilevanza   economica,
riconducibile alla  categoria  dei  servizi  di  interesse  economico
generale, soggetto in quanto tale alla concorrenza. 
    3.1. - La questione  di  legittimita'  costituzionale  avente  ad
oggetto l'art. 79 della legge regionale n. 2 del 2012,  sollevata  in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.,  e'
fondata. 
    Questa  Corte  ha  piu'  volte  affermato  che   «la   disciplina
dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato attiene
[...] alle materie tutela della concorrenza  e  tutela  dell'ambiente
riservate alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  (ex
plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010;
n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009)» (sentenza  n.  62
del 2012). In base al disposto del terzo periodo  del  comma  186-bis
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2010),  inserito  dall'art.  1,  comma  1-quinquies,  del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi  urgenti  concernenti
enti locali e regioni), convertito con modificazioni, dalla legge  26
marzo 2010, n. 42, «alla legge  regionale  spetta  soltanto  disporre
l'attribuzione delle  funzioni  delle  soppresse  Autorita'  d'ambito
territoriale  ottimale  (AATO),  "nel  rispetto   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza",  e  non  spetta,  di
conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di  tali  funzioni
affidando la gestione ad un soggetto determinato» (sent.  n.  62  del
2012). In altri termini, in base alla  normativa  statale,  la  legge
regionale deve limitarsi ad individuare l'ente  od  il  soggetto  che
eserciti le competenze gia' spettanti  all'AATO,  al  quale,  quindi,
spetta sia deliberare  la  forma  di  gestione  del  servizio  idrico
integrato, sia aggiudicarne la gestione. 
    In applicazione di siffatto principio,  appare  evidente  che  la
norma regionale impugnata, nella parte in cui affida direttamente  la
gestione  del  servizio  idrico   integrato   all'«Azienda   speciale
regionale Molise Acque», ente di diritto pubblico  strumentale  della
Regione, si pone in contrasto con la  suddetta  normativa  statale  e
quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost. 
    Essa, infatti, da un lato, esclude che l'ente  individuato  dalla
Regione come successore delle competenze dell'AATO deliberi,  con  un
proprio atto, le forme di gestione del servizio  idrico  integrato  e
provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio;  dall'altro,
con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa
stessa che il predetto  servizio  sia  affidato  specificamente  alla
citata azienda pubblica  regionale,  precisamente  individuata  dalla
medesima legge regionale del Molise. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'impugnato art. 79 della citata legge regionale n. 2 del 2012. 
    Le censure riferite all'art.  117,  primo  comma,  Cost.  restano
assorbite. 
    4. - Vengono, infine, censurati gli artt. 3, commi  1  e  2,  67,
commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69 della legge regionale n. 2
del 2012 (con il ricorso n. 67 del 2012) e l'art. 6 della  successiva
legge regionale n. 16 del 2012 (con il ricorso n. 167 del  2012),  in
quanto conferirebbero ad organi regionali ordinari compiti in materia
di riorganizzazione sanitaria che interferirebbero  con  le  funzioni
espletate   dal   commissario   ad   acta   nominato   dal   Governo,
nell'esercizio del potere sostitutivo. 
    4.1. - In  particolare,  con  il  ricorso  n.  67  del  2012,  il
ricorrente impugna: l'art. 3,  commi  1  e  2,  nella  parte  in  cui
riconosce alla Giunta regionale la potesta'  di  impartire  direttive
all'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), in contrasto  con
il mandato commissariale richiamato dalla delibera del Consiglio  dei
ministri del 20 gennaio  2012  (par.  A  n.  4),  che  conferisce  al
commissario  ad  acta  l'incarico  di  provvedere  a  realizzare   il
«completamento  dell'assetto  territoriale  dell'ASREM»;  l'art.  67,
nella parte in cui consente alla Giunta regionale di  intervenire  in
ordine al riordino ed alla rideterminazione dei distretti dell'unita'
sanitaria locale, in contrasto con il predetto mandato  commissariale
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2012
(par. A, n. 3), che conferisce al commissario ad acta  l'incarico  di
provvedere a  realizzare  «il  riassetto  della  rete  ospedaliera  e
territoriale»; l'art. 68, comma 1, lett.  a),  nella  parte  in  cui,
modificando il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 22 febbraio
2010,  n.  8  (Disciplina  sull'assetto  programmatorio,   contabile,
gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise
- Abrogazione della legge regionale  14  maggio  1997,  n.  12),  ove
interpretato  nel  senso   di   reiterare   norme   gia'   dichiarate
costituzionalmente illegittime con sentenza n. 78 del 2011,  conserva
in capo alla Giunta regionale il controllo di alcuni degli  atti  del
Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale;  nonche'  l'art.
69, nella parte in cui  assegna  alla  Giunta  regionale  compiti  in
materia di accreditamento istituzionale in contrasto con il  par.  A,
n. 5 e n. 7 e con il par. C del menzionato mandato commissariale  che
conferisce al commissario ad acta specifici  compiti  in  materia  di
accreditamento istituzionale. 
    Ad avviso del ricorrente, tali  norme,  attribuendo  alla  Giunta
regionale compiti che interferiscono con le  funzioni  espletate  dal
commissario ad acta nominato dal Governo, nell'esercizio  del  potere
sostitutivo, per l'attuazione delle  misure  previste  dal  piano  di
rientro dal disavanzo sanitario regionale, violerebbero  l'art.  120,
secondo comma, Cost. 
    4.1.1.  -  In  via  preliminare,   occorre   osservare   che   le
disposizioni censurate (artt. 3, commi 1 e 2, 67, 68 e 69) sono state
oggetto di modifica ad opera dell'art. 6 della legge regionale n.  16
del 2012,  che  ha  attribuito  le  funzioni  di  cui  alle  predette
disposizioni al commissario ad acta, nominato ex art. 4  del  decreto
legge  1°  ottobre  2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
ed  individuato  nella  persona   del   Presidente   della   Regione.
Considerato che il Presidente del  Consiglio  ha  impugnato,  con  il
ricorso n. 167 del 2012, anche il  citato  art.  6,  non  ritenendolo
satisfattivo delle proprie richieste, in ragione del mutato  contesto
normativo ed istituzionale, e che non e' dimostrato che  le  predette
disposizioni non abbiano avuto applicazione,  non  sussistono,  nella
specie, le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa  Corte
perche' possa essere  dichiarata  la  cessazione  della  materia  del
contendere (ex plurimis, sentenze n. 93 del 2013, n. 245 del 2012). 
    4.1.2. - Nel merito la questione, in  riferimento  all'art.  120,
secondo comma, Cost., e' fondata. 
    Piu' volte  questa  Corte  ha  affermato  che  la  nomina  di  un
commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario, previamente concordato tra lo Stato e la Regione
interessata, «sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli
organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti  ad  un'attivita'
che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica»:  essa  e'
volta a soddisfare la «necessita' di assicurare la tutela dell'unita'
economica della Repubblica, oltre che dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual
e' quello alla salute» (sentenze n. 104 e n. 28 del 2013; sentenze n.
78 del 2011 e n.  193  del  2007).  Per  tale  motivo,  «le  funzioni
amministrative del commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei
suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere  poste
al riparo da ogni interferenza degli organi regionali»  (sentenza  n.
104 del 2013), al fine  di  scongiurare  il  rischio  che  le  misure
eventualmente adottate dagli  organi  regionali,  gia'  inadempienti,
possano «vanificare l'obiettivo di risanamento del servizio sanitario
regionale» (sentenza n. 2 del 2010). In questa prospettiva, la scelta
di attribuire ad organi ordinari della Regione compiti che presentino
profili di interferenza con l'attuazione del  piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario, si  risolve  in  un  obiettivo  svuotamento  dei
poteri del commissario ad acta, il quale  sarebbe  impossibilitato  a
svolgere appieno le sue funzioni di organo straordinario dello  Stato
ai sensi dell'art. 120 Cost. (sentenza n. 20 del 2010). 
    Nella specie, la Regione Molise non aveva provveduto a realizzare
gli obiettivi previsti dal piano di rientro, stipulato  il  30  marzo
2007, nei tempi e nelle dimensioni di  cui  all'art.  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  finanziaria
2005), nonche' dall'intesa Stato-Regioni del  23  marzo  2005  e  dai
successivi interventi legislativi  in  materia,  cosicche'  e'  stata
commissariata ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 159  del  2007.  Nella
riunione del Consiglio dei ministri  del  24  luglio  2009,  infatti,
quest'ultimo aveva deliberato la nomina di un commissario ad acta per
la realizzazione del piano  di  rientro  dei  disavanzi  nel  settore
sanitario della Regione Molise, individuandolo nel  Presidente  della
Regione pro-tempore. Nella riunione del 20 gennaio 2012, il Consiglio
dei ministri  confermava  la  nomina  del  Presidente  della  Regione
pro-tempore quale commissario ad acta per l'attuazione del  piano  di
rientro dal disavanzo sanitario e dei successivi programmi operativi,
conferendo  al  medesimo  l'incarico  di  provvedere   a   realizzare
determinati   interventi   prioritari,    delineati    nel    mandato
commissariale allegato alla delibera di  conferma,  fra  i  quali  il
«completamento dell'assetto territoriale dell'ASREM [...]; l'adozione
del nuovo atto aziendale, secondo i rilievi ministeriali, in coerenza
con il Programma operativo 2011-2012 [...] con  la  previsione  della
definizione di un centro unico di  responsabilita'  delle  principali
funzioni, quali la gestione contabile, la gestione  del  personale  e
gli acquisti» (par.  4),  il  «riassetto  della  rete  ospedaliera  e
territoriale» (par. 3), la «corretta conclusione delle  procedure  di
accreditamento degli erogatori» (par. 7). 
    Risulta, pertanto,  evidente  che  le  funzioni  attribuite  alla
Giunta regionale dagli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi  1  e  2,  68,
comma 1, lettera a), e 69, della legge regionale n. 2  del  2012,  in
tema di direttive  all'ASREM,  di  riordino  e  rideterminazione  dei
distretti dell'unita'  sanitaria  locale,  di  controllo  sugli  atti
dell'ASREM, nonche' di accreditamento istituzionale, determinano,  se
non un contrasto, senz'altro un'indiscutibile interferenza rispetto a
quelle assegnate al commissario ad acta in vista dell'attuazione  del
piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, interferenza  che
e' idonea ad integrare una violazione dell'art. 120,  secondo  comma,
Cost. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
degli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a),
e 69, della legge regionale n. 2 del 2012  nella  parte  in  cui  non
escludono dall'ambito  della  loro  operativita'  le  funzioni  e  le
attivita'  del  commissario  ad  acta  nominato   dal   Governo   per
l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in  materia
sanitaria. 
    4.2. - Con  il  ricorso  n.  167  del  2012,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 6 della legge regionale n.
16 del 2012, nella parte in cui, modificando la legge regionale n.  2
del 2012, ha aggiunto - dopo l'art. 69 - l'art. 69-bis  che  dispone:
«1. Nel periodo di attuazione del  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
regionale nel settore sanitario e  della  sua  prosecuzione,  secondo
programmi   operativi   coerenti   con   gli   obiettivi   finanziari
programmati, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3, commi
1 e 2, 67, 68 e 69 e' attribuito al Commissario ad acta  nominato  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222»
e cioe' al Presidente della Regione. 
    Detta norma, attribuendo al Presidente della Regione, in qualita'
di commissario ad acta nominato ex art. 4 del d.l. n. 159  del  2007,
le funzioni di cui agli artt. 3, commi 1 e 2, 67, 68 e 69 della legge
regionale n. 2 del 2012, e' censurata per violazione degli artt. 120,
secondo comma, e 117, terzo comma, Cost.,  in  quanto  determinerebbe
un'illegittima interferenza degli  organi  regionali  sulle  funzioni
commissariali,  ponendosi  altresi'  in  contrasto  con  principi  di
"coordinamento della finanza pubblica". 
    4.2.1. - La questione e' fondata. 
    La norma impugnata, adottata il 7  agosto  2012,  pur  sottraendo
alla Giunta regionale le predette funzioni di cui alle norme  oggetto
del ricorso n. 67 del 2012, «nel periodo di attuazione del  Piano  di
rientro dal disavanzo regionale nel settore  sanitario  e  della  sua
prosecuzione»,  le  ha,  tuttavia,  attribuite  al  Presidente  della
Regione, ponendosi cosi' in contrasto con la delibera  del  7  giugno
2012, con cui il Consiglio dei ministri, frattanto, aveva  provveduto
ad attribuire le predette funzioni ad un nuovo commissario ad acta. 
    Infatti, in attuazione dell'art. 2, comma 84, della legge n.  191
del  2009,  il  quale  stabilisce  che  «nei  casi   di   riscontrata
difficolta' in sede di verifica e  monitoraggio  dell'attuazione  del
Piano (...) il Consiglio dei ministri, in  attuazione  dell'art.  120
della Costituzione, sentita la Regione interessata, nomina uno o piu'
commissari ad acta di qualificate e  comprovate  professionalita'  ed
esperienza  in  materia  di  gestione  sanitaria  per  l'adozione   e
l'attuazione degli atti indicati nel  piano  e  non  realizzati»,  il
Consiglio dei ministri, tenuto conto  degli  esiti  negativi,  emersi
nella riunione di verifica del 3 aprile 2012, inerenti all'attuazione
degli obblighi derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario
da parte del Presidente della Regione, dopo aver piu' volte diffidato
quest'ultimo a dare attuazione alle misure di cui al piano  predetto,
senza effetti (e provveduto  ad  affiancare  a  quest'ultimo  diversi
sub-commissari), ha  nominato  un  nuovo  commissario  ad  acta,  per
l'attuazione degli obiettivi prioritari del piano di  rientro  e  dei
successivi  programmi  operativi  non  compiutamente  realizzati  dal
Presidente pro tempore in funzione di commissario ad acta. 
    Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, anche  l'art.
6  della  legge  regionale  n.  16  del  2012,  nella  parte  in  cui
attribuisce al Presidente della Regione funzioni  che  interferiscono
con quelle affidate al nuovo commissario ad acta per l'attuazione del
piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei  successivi  programmi
operativi, determina lo svuotamento  dei  poteri  di  quest'ultimo  e
quindi una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    Va, quindi, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
6 della legge regionale n. 16 del 2012.     
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, commi 1
e 2, della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012,  n.  2  (Legge
finanziaria regionale 2012); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  79  della
legge della Regione Molise n. 2 del 2012; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale gli artt. 3, commi  1
e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69 della legge della
Regione Molise n. 2  del  2012  nella  parte  in  cui  non  escludono
dall'ambito della loro operativita' le funzioni e  le  attivita'  del
commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione  del  piano
di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria; 
    4) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6  della
legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16 (Modifiche alla legge
regionale 26 gennaio 2012, n. 2 - Legge finanziaria regionale 2012). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013. 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013. 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI 
 

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