Corte Cost. n. 37 del 07 - 09 febbraio 2011: sollevato un giudizio di legittimitą  costituzionale in ordine alla Legge finanziaria 2007...



La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia ha adito la Corte Costituzionale per sollecitare un giudizio di legittimità costituzionale in ordine all’art. 1, commi 681 e 683, Legge Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), «nella parte in cui prevedono che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2007 gli enti devono conseguire un saldo finanziario “in termini di cassa” pari a quello medio riferito agli anni 2003 – 2005, calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme in questione».

La Corte Costituzionale, tuttavia, «dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità» delle citate disposizioni, in riferimento agli articoli 5, 81, 97, 114, 117 e 119 della Costituzione. 
 
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    1. - La Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo  per  la
Regione Lombardia, con ordinanza del 1° giugno 2009, ha sollevato, in
riferimento  agli  articoli  5,  81,  97,  114,  117  e   119   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dei commi  681
e  683  dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007) «nella parte in  cui  prevedono
che per il rispetto degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
per l'anno 2007 gli enti devono conseguire un saldo  finanziario  "in
termini di cassa" pari a quello medio riferito agli anni 2003 - 2005,
calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme in questione». 
    1.1. - Nell'ordinanza di rimessione si osserva, anzitutto, che la
Sezione regionale di controllo  della  Lombardia  deve  "rendere  una
specifica pronuncia", in conformita' a quanto dispone  il  comma  168
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.  266  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge  finanziaria  2006),  sulla  base  delle  relazioni  sui  conti
consuntivi degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2007.
Si evidenzia, quindi, che, all'esito dell'istruttoria, in  base  alla
relazione  dell'organo  di  revisione   economico-finanziaria,   «nel
contraddittorio  con   l'amministrazione   interessata»,   e'   stato
accertato che il Comune di Pessano con Bornago ha conseguito un saldo
finanziario di cassa «tale che, secondo  la  disciplina  relativa  al
patto di stabilita' interno per l'anno 2007», e cioe' l'art. 1, commi
678 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, detto ente  non  risulta
aver conseguito l'obiettivo stabilito dalla citata normativa. 
    1.2. - Cio' premesso, la  Corte  rimettente  sostiene  di  essere
legittimata a sollevare la questione, assumendo che la pronuncia resa
ai sensi dell'art.  1,  comma  168,  della  legge  n.  266  del  2005
«costituisce l'accertamento di un fatto giuridico  (mancato  rispetto
del patto  di  stabilita'  interno)  non  fondato  sulla  valutazione
dell'attivita'  gestoria  dell'ente  ma  conseguente   all'esame   di
legalita' e regolarita' delle scritture contabili quali si riflettono
nel conto consuntivo dell'ente». Si osserva che il raffronto  tra  la
fattispecie ed  il  parametro  normativo  «non  e'  finalizzato  alla
adozione di effettive misure  correttive  (come  avviene  nella  sede
dell'esame   del    bilancio    preventivo)»,    bensi',    all'esito
dell'accertamento di una grave irregolarita' di natura finanziaria  e
contabile, all'adozione di misure sanzionatorie sulle quali la  Corte
dei conti e' tenuta a vigilare. 
    Del resto,  argomenta  ancora  il  rimettente,  il  rispetto  dei
principi  desumibili  dall'art.  81  Cost.  da   parte   degli   enti
territoriali e' condizionato dai limiti esterni «fissati dallo  Stato
nell'esercizio  di  poteri  che  siano   espressione   della   tutela
dell'unita' economica della  Repubblica  e  del  coordinamento  della
finanza pubblica» (art. 117 Cost.), i quali, tuttavia, devono  essere
rispettosi delle norme costituzionali «sia quanto all'estensione  del
potere sia quanto al merito del vincolo». 
    La  Sezione  regionale   sostiene,   quindi,   che,   alla   luce
dell'interpretazione della legge 11 marzo 1953, n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), fornita
dalla stessa giurisprudenza  costituzionale,  vi  e'  «una  linea  di
tendenza di significativo ampliamento delle nozioni di giudice  e  di
giurisdizione». A tal riguardo, ponendosi in risalto che una siffatta
valutazione trova fondamento anche  «sulla  posizione  istituzionale,
accompagnata da garanzie costituzionali, della Corte dei conti e  dei
suoi magistrati»,  nell'ordinanza  di  rimessione  si  richiamano  le
pronunce relative alle Sezioni riunite della stessa Corte  dei  conti
in sede di  parificazione  del  bilancio  dello  Stato,  giacche'  il
procedimento  deve  "svolgersi"  con   «le   formalita'   della   sua
giurisdizione contenziosa» (sentenze n. 121 del 1966  e  n.  244  del
1995), nonche' quelle sulle Sezioni del controllo in  riferimento  al
controllo preventivo di legittimita' sugli atti dello Stato (sentenza
n. 226 del 1976), il quale, sebbene non possa reputarsi  un  giudizio
in senso tecnico-processuale, e' funzione, sotto  taluni  e  limitati
aspetti, assimilabile «alla funzione giurisdizionale,  piuttosto  che
assimilabile a quella amministrativa». 
    Ad avviso della Corte rimettente, assumerebbe, poi,  fondamentale
importanza  il  principio  -   che   si   assume   ispiratore   della
giurisprudenza  costituzionale  nello   specifico   -   rappresentato
dall'ampliamento della nozione di giudice in  funzione  dell'esigenza
«di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come
nella fattispecie in esame, piu' difficilmente verrebbero  per  altra
via ad essa sottoposte». Proprio nella  fattispecie,  rileverebbe  il
fatto  che  agli  enti  territoriali  sarebbe   altrimenti   precluso
«l'accesso al giudizio di costituzionalita' sui vincoli fissati dallo
Stato, vincoli che condizionano la costruzione dei bilanci degli enti
e limitano l'autonomia finanziaria». 
    Nell'ordinanza si sostiene, dunque,  che  le  attribuzioni  della
Corte dei conti in base al comma 168 dell'art. 1 della legge  n.  266
del 2005 «possono essere lette in funzione  di  garanzia  degli  enti
territoriali nel disegno complessivo di riforma del  titolo  V  della
Costituzione",  la'   dove   l'accertamento   della   sana   gestione
finanziaria ed il rispetto degli obiettivi  posti  con  il  patto  di
stabilita' e' "stato affidato ad una istituzione caratterizzata dalla
terzieta'» (sentenza n. 179 del 2007), potendo soltanto la Corte  dei
conti «tutelare effettivamente la giustiziabilita' costituzionale dei
diritti ed interessi degli enti  territoriali,  in  ipotesi  lesi  da
norme statali della cui costituzionalita' si dubita». 
    Si osserva ancora  che  il  comma  168  citato  ha  espressamente
individuato nella Corte dei conti "la sede specifica" di verifica del
patto di stabilita' da parte degli enti  territoriali,  dinanzi  alla
quale, pertanto, Comuni e Province «possono illustrare le ragioni del
mancato rispetto dei parametri finanziari del patto», che il  giudice
contabile valuta. Inoltre, sostiene la Sezione  remittente,  l'ambito
«del presente giudizio attiene [...] al raffronto tra statuizioni  di
bilancio dell'ente e vincoli posti espressamente da norme statali,  e
non riguarda il controllo successivo sulla gestione  del  bilancio  e
del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  3
quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  per  il  quale  il
giudice delle leggi ha escluso che la pronuncia della Corte dei conti
rivesta i caratteri del giudizio». 
    1.4. - Quanto alla non  manifesta  infondatezza,  la  Sezione  di
controllo per la  Regione  Lombardia  evidenzia,  anzitutto,  che  la
normativa impugnata, relativa al  patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno 2007, ha previsto che gli enti territoriali,  per  quell'anno,
siano tenuti «al rispetto di due vincoli: uno riferito alla  gestione
di competenza e l'altro alla gestione di cassa». 
    Ad avviso  della  rimettente  Corte  dei  conti,  il  vincolo  di
competenza, seppur limitativo  della  possibilita'  di  azione  degli
amministratori locali, «non incide sulla loro liberta'  di  scegliere
le attivita' da intraprendere, impegnando le relative somme stanziate
nel bilancio di previsione», rispettando l'organizzazione del sistema
di bilancio e di contabilita' degli enti territoriali, «ancora basata
sul criterio della competenza». 
    L'introduzione di «un limite alla gestione di cassa» puo'  invece
«impedire che vengano effettuati pagamenti  in  misura  eccedente  il
saldo finanziario, anche in presenza di debiti  scaduti  relativi  ad
obbligazioni legittimamente assunte in esercizi precedenti». 
    In definitiva, si  determina  una  situazione  «nella  quale  gli
amministratori degli enti interessati debbono scegliere se rispettare
la disciplina relativa al patto e rendersi inadempienti in  relazione
ad obbligazioni regolarmente assunte o adempiere a  queste  ultime  e
non  rispettare  la  disciplina  del  patto,  commettendo  una  grave
irregolarita' finanziaria, idonea ad incidere  sulla  gestione  degli
anni successivi». 
    Una siffatta  incongruenza  sembrerebbe  avvertita  dallo  stesso
legislatore, il quale, nell'ambito della manovra finanziaria  per  il
2009, ha previsto che «gli enti che non  hanno  rispettato  il  patto
relativo  all'esercizio  2008  per  soli  motivi  inerenti  la  cassa
relativa gli investimenti, in base ad alcuni specifici  criteri,  non
sono assoggettati alla disciplina sanzionatoria,  prevista  in  linea
generale per il mancato rispetto del patto  (comma  21-bis  dell'art.
77-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n.
133, introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. f) della l. 22  dicembre
2008, n. 203)». 
    La  disciplina  legislativa  denunciata   verrebbe,   quindi,   a
confliggere con vari parametri costituzionali. 
    Sussisterebbe, anzitutto, un contrasto con gli artt.  81,  117  e
119 Cost.. 
    Nell'ordinanza di rimessione si rileva che, anche dopo la riforma
costituzionale  del  2001,  lo  Stato  ha  conservato  il  potere  di
disciplinare in linea  generale  il  sistema  dei  bilanci  pubblici,
imperniato sul meccanismo della gestione di competenza, «e,  piu'  in
generale, dell'ordinamento contabile degli enti territoriali che, per
contro, possono vantare autonomia di spesa». 
    Sicche', «a fronte di un sistema  imperniato  sulla  gestione  di
competenza e su obbligazioni legittimamente assunte nei confronti  di
terzi non e' ne' razionale ne'  legittimo  stabilire  le  regole  del
patto di stabilita' in modo da imporre, in caso di lecita  assunzione
di impegni di spesa in esercizi precedenti, la scelta fra  pagare  il
debito violando le disposizioni sul patto di stabilita'  o  osservare
queste  ultime  e  violare  le  regole  sul  pagamento   dei   debiti
(regolarmente) assunti». 
    Inoltre, il contrasto con l'art. 81, commi terzo e quarto,  Cost.
verrebbe in rilievo in quanto l'ente, nel  predisporre  il  bilancio,
«che e' anche strumento di programmazione», e' tenuto ad indicare «le
modalita' di reperimento delle risorse necessarie per far fronte alle
spese». Pertanto, nel «bilancio comunale e provinciale dell'anno  nel
quale vengono allocate (e accertate) le  risorse  necessarie  per  la
realizzazione della spesa di  investimento  vi  e'  una  destinazione
specifica ed una dimensione temporale dell'intervento. Cosi' la spesa
di investimento, nell'esercizio nel  quale  viene  effettuata  e  da'
luogo a pagamento, trova copertura nelle risorse  gia'  stanziate  in
esercizi precedenti,  trattandosi  di  conseguenza  necessaria  delle
procedure amministrative avviate negli anni precedenti». 
    La Sezione di controllo prospetta, altresi', la violazione  degli
artt. 97 e 119 Cost.. 
    Si ribadisce che «il mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  del
patto di stabilita' secondo i parametri della gestione di  cassa  e',
nella piu' parte dei casi, conseguenza della discrasia temporale  tra
la procedura formale di  impegno  delle  risorse  necessarie  per  il
finanziamento di un'opera pubblica, richiesta dall'attuale sistema di
contabilita' degli enti  territoriali,  l'assunzione  degli  obblighi
contrattuali, l'esecuzione dei lavori e i pagamenti conseguenti  agli
investimenti effettuati». 
    Soprattutto, ma non solo, nel  caso  di  comuni  di  non  elevate
dimensioni,  con  risorse  finanziarie  limitate,   detti   pagamenti
costituiscono «la gran parte della spesa in conto capitale senza che,
a fronte, vi siano, nell'anno,  altri  flussi  di  entrata  in  conto
capitale comparabili, dovendo  gli  enti  programmare  nel  tempo  le
proprie opere pubbliche ed il reperimento  delle  relative  risorse».
Pertanto, l'ente pubblico «il quale voglia  rispettare  il  Patto  di
stabilita' si trova [...] nella impossibilita' di pagare gli  importi
dovuti  in   base   alle   obbligazioni   assunte,   potendo   essere
assoggettato, cosi', alle conseguenze dell'inadempimento e, quindi, a
spese aggiuntive sia in termini di interessi che di risarcimento  del
danno»,  con  ulteriori  conseguenze  pregiudizievoli   quanto   alla
realizzazione degli stessi lavori o alla lievitazione dei loro costi. 
    Donde la violazione degli anzidetti parametri, giacche' la  norma
impugnata contrasta «con i principi di  economicita',  efficienza  ed
efficacia dell'azione amministrativa per i motivi»  innanzi  esposti.
Peraltro, verrebbe violato  anche  il  principio  di  ragionevolezza,
posto che  l'ente  si  trova  nella  situazione  di  non  rispettare,
«alternativamente,  la  disposizione  della  legge  finanziaria   che
prevede  la  disciplina  del  patto   ovvero   le   disposizioni   di
contabilita' pubblica e  del  codice  civile  sull'adempimento  delle
obbligazioni»;  la'  dove,  inoltre,  il   beneficio   sarebbe   solo
apparente, posto che «non si  tratta  di  mancati  pagamenti  veri  e
propri,  ma  soltanto  di  pagamenti  differiti  nel  tempo  che   si
ripercuotono sui risultati dell'esercizio nel quale il  debito  viene
pagato», determinando pero' l'aggravio della maturazione di interessi
passivi. 
    In definitiva, la scelta che  gli  amministratori  pubblici  sono
chiamati a compiere «fra rispetto del patto di stabilita' o pagamento
delle obbligazioni legittimamente  assunte  presenta  gravi  riflessi
sulla complessiva funzionalita' dell'ente pubblico che, in ogni caso,
subisce un danno o una limitazione nella sua capacita' gestionale». 
    Secondo il rimettente, sarebbero violati anche gli artt. 5,  114,
117, commi secondo e terzo, Cost. 
    Posto che, dopo la riforma del  Titolo  V,  parte  seconda  della
Costituzione, lo Stato nell'esercizio  dei  poteri  di  coordinamento
della finanza pubblica e del sistema contabile pubblico  «deve  agire
nel solco del principio della  leale  collaborazione,  tenendo  conto
delle esigenze e necessita' degli enti territoriali», il  legislatore
statale  «non  puo'  prevedere  obblighi  a  carico   dell'ente   che
costringano gli amministratori ad adottare  comportamenti  gestionali
che, in qualunque modo, implichino la violazione di  disposizioni  di
legge». Come gia' rilevato, gli enti territoriali  potrebbero  essere
posti nell'alternativa di «pagare i debiti in scadenza,  riferiti  ad
attivita' legittimamente avviate ovvero rispettare la disciplina  del
patto di stabilita' interno». 
    In punto di rilevanza della questione, la  Sezione  di  controllo
rimettente osserva che «l'accertamento del mancato rispetto del patto
di stabilita' interno anche in relazione alla sola gestione di  cassa
comporta  per  l'ente   territoriale   gravi   conseguenze   che   si
ripercuotono  nella  gestione  degli   esercizi   successivi»,   come
accadrebbe, dunque, al Comune di Pessano con Bornago che ha osservato
i limiti del patto di stabilita' inerenti la gestione di  competenza,
ma non quelli relativi  alla  gestione  di  cassa.  Sicche',  ove  le
disposizioni  impugnate  vengano  dichiarate  incostituzionali,   «il
Comune  di  Pessano  con  Bornago  risulterebbe  aver  rispettato  la
disciplina  inerente  il  patto  di  stabilita'  per  l'anno   2007».
Altrimenti, lo stesso Comune dovrebbe  «procedere  al  calcolo  degli
obiettivi relativi  al  patto  di  stabilita'  per  l'esercizio  2009
utilizzando parametri finanziari maggiormente gravosi, stabiliti  dal
legislatore con lo scopo di penalizzare gli enti  che  nel  2007  non
hanno osservato la disciplina vincolistica (art. 77-bis del  d.l.  25
giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133)». 
    2. - E' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
concluso per una declaratoria di  inammissibilita'  o,  comunque,  di
manifesta infondatezza della sollevata questione. 
    La difesa erariale osserva che  le  norme  impugnate,  lungi  dal
penalizzare il rispetto dell'art. 81 Cost., sono  invece  finalizzate
proprio a garantirlo piu' incisivamente, inducendo ad  una  «maggiore
programmazione degli impegni  e  dei  pagamenti».  In  definitiva,  i
limiti anche di cassa impongono all'ente locale di «temporizzare  con
assoluta precisione le varie fasi di realizzazione  degli  interventi
impegnati, con particolare  riferimento  agli  stati  di  avanzamento
lavori e ai relativi pagamenti; programmazione assolutamente  carente
prima dell'introduzione delle regole sul patto di stabilita'  interno
in termini di cassa». Con cio' l'ente  potrebbe  evitare  anche  "gli
inconvenienti" di assumere impegni contrattuali «in carenza di  spazi
finanziari per i relativi pagamenti». 
    Peraltro,  alla  situazione  che  il  rimettente  assume  essersi
verificata nell'anno 2007 si sarebbe potuto porre argine  «attraverso
una limitazione dei pagamenti e degli impegni e un  incremento  degli
accertamenti e delle riscossioni di competenza dell'anno 2007». 
    Inoltre, osserva ancora la parte  pubblica  intervenuta,  proprio
per evitare che  il  patto  di  stabilita'  potesse  determinare  una
limitazione dell'attivita' gestionale dell'ente,  il  legislatore,  a
decorrere dal 2007, e a seguito di «specifica  richiesta  degli  enti
locali», [...] ha sostituito  «ai  limiti  di  spesa  in  termini  di
competenza e cassa i limiti ai  saldi»,  che  garantiscano  «maggiore
elasticita' rispetto al tetto di spesa». 
    Soggiunge la difesa erariale  che  «i  problemi  sollevati  dalla
Corte dei conti appaiono  essere  del  tutto  teorici»,  non  venendo
fornita alcuna indicazione sulla natura dei pagamenti  ai  quali  era
tenuto il Comune nel 2007 e sulle complessive risorse  finanziaria  a
sua disposizione; ne', del  resto,  si  comprende  dall'ordinanza  di
rimessione «se il mancato rispetto del patto in termini di cassa  sia
dipeso da una oggettiva difficolta'  a  contenere  il  complesso  dei
pagamenti nel limite fissato, ovvero da una non  oculata  scelta  dei
pagamenti da effettuare nel rispetto  delle  regole  stabilite  dalla
legislazione vigente». 
    La parte pubblica intervenuta conclude rammentando  che,  proprio
per evitare negative ricadute per la mancata capacita' degli enti  di
programmare i saldi, l'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,
lavoro,  occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare   in   funzione
anti-crisi  il  quadro   strategico   nazionale),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  ha  previsto  la
possibilita' per i creditori, in base  a  certificazione  degli  enti
territoriali, «di procedere alla cessione dei crediti certi,  liquidi
ed esigibili, pro soluto a banche o intermediari finanziari». 
    3. - Con successiva  memoria  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ribadendo le conclusioni gia' rassegnate, ha  rilevato  che
la  legge  sul  patto  di  stabilita'  e'  adempimento  di   obblighi
comunitari, sicche' - escludendo la pertinenza del parametro  di  cui
all'art. 81 Cost., che non attiene ai  procedimenti  di  pagamento  -
essa deve essere scrutinata alla luce  dell'art.  117,  primo  comma,
Cost. e una volta acclarata,  come  nella  specie,  la  "legittimita'
comunitaria, non puo' essere effettuata nessuna indagine ulteriore in
base a parametri diversi". 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo  per  la
Regione Lombardia, con ordinanza del 1°  giugno  2009  -  emessa  nel
procedimento di controllo del Comune di Pessano con Bornago, ai  fini
della verifica del patto  di  stabilita'  interno  dei  comuni  della
Provincia  di  Milano,  operata  in  base  alla   disciplina   recata
dall'articolo 1, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 2005, n.
266  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) - ha sollevato,  in
riferimento  agli  articoli  5,  81,  97,  114,  117  e   119   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dei commi  681
e  683  dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007) «nella parte in  cui  prevedono
che per il rispetto degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
per l'anno 2007 gli enti devono conseguire un saldo  finanziario  "in
termini di cassa" pari a quello medio riferito agli anni 2003 - 2005,
calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme in questione». 
    1.1. - Le disposizioni denunciate - nel testo vigente al  momento
dell'emissione  dell'ordinanza  di  rimessione,  per  effetto   delle
modifiche recate dall'articolo 1, comma 379, della legge 24  dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato -  legge  finanziaria  2008)  -  stabiliscono
quanto segue: 
        il comma 681: «Per il rispetto degli obiettivi del  patto  di
stabilita' interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in
termini di cassa e di competenza, per l'esercizio  2007,  e  di  sola
competenza mista, per  gli  esercizi  2008,  2009  e  2010,  pari  al
corrispondente saldo medio del triennio  2003-2005  migliorato  della
misura annualmente determinata ai sensi del comma  678,  lettera  c),
ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008  gli  enti  che
nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di  competenza
mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire
l'obiettivo di miglioramento  in  termini  di  saldo  finanziario  di
competenza mista  o,  in  alternativa,  in  termini  di  cassa  e  di
competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dei  commi
142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno»; 
        il comma 683: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario  e
quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno  2007,
sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per  gli
anni 2008, 2009 e 2010, per la sola  gestione  di  competenza  mista,
quale differenza tra le entrate finali e le  spese  finali  al  netto
delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti  e  delle  spese
derivanti dalla concessione di crediti.  Nel  saldo  finanziario  non
sono considerate le entrate in conto capitale riscosse  nel  triennio
2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio  immobiliare  e
mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti
nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale
e di  parte  corrente,  autorizzate  dal  Ministero,  necessarie  per
l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse  quelle
relative al trasloco». 
    1.2. - Ad avviso del rimettente, le norme censurate violerebbero,
anzitutto, gli artt. 81, 117 e 119 Cost., giacche', lo  stabilire  un
limite  ai  pagamenti  che  di  anno  in  anno   le   amministrazioni
territoriali possono legittimamente effettuare «si pone in  contrasto
con le regole di fondo del sistema contabile e, conseguentemente, con
le disposizioni costituzionali che regolano l'esercizio del potere da
parte  dello  Stato»,  non  risultando,  «a  fronte  di  un   sistema
imperniato  sulla  gestione   di   competenza   e   su   obbligazioni
legittimamente assunte nei confronti di terzi [...] ne' razionale ne'
legittimo stabilire le regole del patto  di  stabilita'  in  modo  da
imporre, in caso di lecita assunzione di impegni di spesa in esercizi
precedenti, la scelta fra pagare il debito violando  le  disposizioni
sul patto di stabilita' o osservare queste ultime e violare le regole
sul pagamento dei debiti  (regolarmente)  assunti».  In  particolare,
poi, la  violazione  dell'art.  81,  commi  terzo  e  quarto,  Cost.,
sussisterebbe  in  quanto  nel  «bilancio  comunale   e   provinciale
dell'anno  nel  quale  vengono  allocate  (e  accertate)  le  risorse
necessarie per la realizzazione della spesa di investimento vi e' una
destinazione specifica ed una dimensione  temporale  dell'intervento.
Cosi' la  spesa  di  investimento,  nell'esercizio  nel  quale  viene
effettuata e da' luogo a pagamento,  trova  copertura  nelle  risorse
gia' stanziate in esercizi  precedenti,  trattandosi  di  conseguenza
necessaria  delle  procedure  amministrative   avviate   negli   anni
precedenti». 
    Si deduce, inoltre, il contrasto con gli artt. 97  e  119  Cost.,
oltre che con il «principio di ragionevolezza»,  giacche'  la  scelta
che  gli  amministratori  pubblici  sono  chiamati  a  compiere  «fra
rispetto del patto  di  stabilita'  o  pagamento  delle  obbligazioni
legittimamente assunte  presenta  gravi  riflessi  sulla  complessiva
funzionalita' dell'ente pubblico che, in ogni caso, subisce un  danno
o una limitazione nella sua capacita' gestionale». E con gli artt. 5,
114, 117, commi secondo e terzo, Cost., non  potendo  il  legislatore
statale «prevedere obblighi a carico dell'ente  che  costringano  gli
amministratori ad adottare comportamenti gestionali che, in qualunque
modo, implichino  la  violazione  di  disposizioni  di  legge»,  come
avviene la'  dove  gli  enti  territoriali  potrebbero  essere  posti
nell'alternativa  di  «pagare  i  debiti  in  scadenza,  riferiti  ad
attivita' legittimamente avviate ovvero rispettare la disciplina  del
patto di stabilita' interno». 
    2. - La questione e' inammissibile per difetto di  legittimazione
del rimettente a sollevarla. 
    2.1. - Il  contesto  normativo  entro  il  quale  la  Sezione  di
controllo per la Regione Lombardia della Corte dei conti opera  nella
fattispecie e' segnato dall'art. 1, commi  166-169,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006). 
    Per quanto specificamente interessa, il comma  166  dispone:  «Ai
fini della  tutela  dell'unita'  economica  della  Repubblica  e  del
coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di
revisione economico-finanziaria trasmettono alle  competenti  sezioni
regionali di controllo  della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul
bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul  rendiconto
dell'esercizio medesimo». 
    A sua  volta  il  comma  167  stabilisce:  «La  Corte  dei  conti
definisce unitariamente criteri e linee guida cui  debbono  attenersi
gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella
predisposizione della relazione di cui al comma  166,  che,  in  ogni
caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti  dal
patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto  in
materia di  indebitamento  dall'articolo  119,  ultimo  comma,  della
Costituzione, e di ogni grave irregolarita' contabile  e  finanziaria
in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato  le  misure
correttive segnalate dall'organo di revisione». 
    Infine, con il comma 168 si prevede:  «Le  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla  base
delle relazioni di cui al comma  166,  comportamenti  difformi  dalla
sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti
con il patto, adottano specifica pronuncia e  vigilano  sull'adozione
da parte dell'ente locale delle necessarie misure  correttive  e  sul
rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato  rispetto
delle regole del patto di stabilita' interno». 
    Quello configurato dalle norme appena richiamate costituisce  una
tipologia di controllo sulla quale questa  Corte  ha  avuto  modo  di
soffermarsi, segnatamente, con la sentenza n. 179 del 2007. 
    Con tale pronuncia si e' posto in evidenza che le norme anzidette
introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti,
dichiaratamente finalizzato ad  assicurare,  in  vista  della  tutela
dell'unita' economica della  Repubblica  e  del  coordinamento  della
finanza pubblica, la sana gestione  finanziaria  degli  enti  locali,
nonche' il  rispetto,  da  parte  di  questi  ultimi,  del  patto  di
stabilita' interno e del vincolo in materia  di  indebitamento  posto
dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. 
    Esso assume, quindi, anche i caratteri propri del controllo sulla
gestione in senso stretto e concorre, insieme  a  quest'ultimo,  alla
formazione di una visione unitaria della finanza  pubblica,  ai  fini
della tutela dell'equilibrio finanziario e dell'osservanza del  patto
di stabilita' interno, che la  Corte  dei  conti  puo'  garantire  in
un'ottica   "collaborativa".   Pertanto,   nell'esercizio   di   tale
controllo,  detta  Corte  si  limita   alla   segnalazione   all'ente
controllato delle rilevate  disfunzioni  e  rimette  all'ente  stesso
l'adozione delle misure necessarie. 
    2.3. - Cio' premesso, giova rammentare che, in precedenza, questa
Corte ha ammesso la legittimazione della Corte dei conti a  sollevare
questioni di legittimita' costituzionale,  nell'esercizio  della  sua
funzione di controllo, in due ambiti specifici. 
    Il primo ambito e'  quello  del  giudizio  di  parificazione  del
bilancio dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n.  244
del 1995), riguardo al quale la Corte ha affermato che tale  giudizio
si svolge nelle forme della giurisdizione contenziosa,  limitando  la
legittimazione alla proposizione di questioni aventi  come  parametro
costituzionale di riferimento l'art. 81 Cost. 
    Il  secondo  ambito  e'  quello  del  controllo   preventivo   di
legittimita' (sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976), in  ordine
al quale la Corte ha rilevato che la funzione ivi svolta dalla  Corte
dei conti  e'  analoga  alla  funzione  giurisdizionale.  Si  tratta,
infatti, di  un  tipo  di  controllo  esterno,  neutrale  e  volto  a
garantire  la  legalita'  degli   atti   ad   esso   sottoposti.   La
legittimazione dell'organo come  giudice  a  quo  e'  stata  altresi'
giustificata anche in ragione dell'esigenza di ammettere al sindacato
costituzionale  leggi  che  piu'  difficilmente  verrebbero  ad  esso
sottoposte per altra via. 
    Appare evidente che, per i  motivi  sopra  esposti,  il  tipo  di
controllo  in  esame   non   puo'   essere   considerato   "attivita'
giurisdizionale", trattandosi di un controllo diretto non a  dirimere
una controversia, ma ad assicurare, in  via  collaborativa,  la  sana
gestione degli enti locali, nonche' il rispetto da  parte  di  questi
ultimi del patto di stabilita' interno e del vincolo  in  materia  di
indebitamento di cui all'art. 119 Cost. 
Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  l'inammissibilita'  della  questione  di   legittimita'
dell'articolo 1, commi 681 e 683, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato -  legge  finanziaria  2007),  sollevata,  in
riferimento  agli  articoli  5,  81,  97,  114,  117  e   119   della
Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione Regionale di  controllo
per la regione Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011. 
 
                     

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