Reato di falso giuramento e risarcimento del danno, dopo la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Corte Cost. n. 352 del 03 dicembre 2010.



Ritenuto che Tribunale di Bergamo, seconda sezione stralcio, con ordinanza emessa il 22 aprile 2004 (inviata alla Corte costituzionale il 7 luglio 2004, restituita il 14 settembre 2004 per difetto di notificazioni e comunicazioni, nuovamente trasmessa dalla cancelleria del giudice a quo in data 17 novembre 2005, ancora restituita il 13 dicembre 2005 per mancanza di prova della notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri, infine rimessa a questa Corte il 6 aprile 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, «nella parte in cui non prevede che il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento danni dopo sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c. p. p.»;

che il rimettente, premesso di essere chiamato a pronunciare in una causa promossa da I. L. s.p.a. contro L. A., riferisce che «l'attore agisce contro la convenuta per ottenere il risarcimento dei danni sostenendo che la sentenza di condanna ex art. 444 c. p. p. debba essere equiparata al reato estinto per il quale l'art. 2738, comma 2, cc. prevede che il giudice può conoscere del reato ai fini del risarcimento»;
che, come il giudice a quo espone, la società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la convenuta in forza di un documento dalla stessa sottoscritto, con cui questa aveva prestato garanzia;
che, però, la convenuta aveva disconosciuto la firma e, nel corso del giuramento deferitole, aveva affermato che la sottoscrizione non era sua;
che, a seguito di denuncia per falso giuramento, ella era stata condannata con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 22 giugno 2010, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che la difesa dello Stato osserva come nell'ordinanza di rimessione non vi sia alcuna indicazione dei parametri violati;
che essa, inoltre, rileva l'assenza di valutazione in ordine alla possibilità di una differente interpretazione dell'art. 444 cod. proc. pen. «e degli effetti consequenziali alla detta pronuncia anche nell'ambito del giudizio civile di cui è questione»;
che, ancora, ad avviso dell'Avvocatura, la questione di legittimità costituzionale dovrebbe essere dichiarata inammissibile anche in virtù dell'assenza di deduzioni in ordine alla rilevanza.
DIRITTO
Considerato
che il Tribunale di Bergamo, seconda sezione stralcio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, «nella parte in cui non prevede che il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento danni dopo sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c. p. p.»;
che il rimettente, premesso di essere chiamato a pronunciare nella causa promossa da I. L. s.p.a. contro L. A., riferisce che la società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la convenuta in forza di un documento dalla stessa sottoscritto con cui questa aveva prestato garanzia.; che, però, l'intimata, disconosciuta la firma, aveva affermato nel corso del giuramento deferitole che questa non era sua;
che, a seguito di denuncia per falso giuramento, essa aveva chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per più motivi;
che il rimettente, in primo luogo, ha omesso di indicare nell'ordinanza di rimessione i parametri costituzionali violati, limitandosi a chiedere a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento dei danni, dopo la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.;
che i parametri costituzionali non sono desumibili, neppure in modo implicito, dal contesto dell'ordinanza e tale omissione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, rende la questione manifestamente inammissibile (sentenza n. 99 del 1977, ordinanze n. 277 del 2006 e n. 252 del 2000);
che il giudice a quo, inoltre, ha omesso di motivare in ordine alla non manifesta infondatezza della questione ed alla rilevanza della stessa, limitandosi a riferire che «l'attore agisce contro la convenuta per ottenere il risarcimento dei danni sostenendo che la sentenza di condanna ex art. 444 c. p. p. debba essere equiparata al reato estinto per il quale l'art. 2738, comma 2, cc. prevede che il giudice può conoscere del reato ai fini del risarcimento»;
che tali carenze evidenziano ulteriori profili di manifesta inammissibilità della questione (sentenza n. 64 del 2009; ordinanze nn. 146 e 85 del 2010, n. 190 del 2009 e n. 312 del 2008) che va dichiarata da questa Corte, prescindendo dall'erroneità della premessa interpretativa da cui muove il rimettente, il quale ritiene estranea alla disposizione censurata la possibilità per il giudice di conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento dei danni nel caso in cui, in relazione al detto reato, sia intervenuta sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.;
che, infatti, il rimettente, omette di valutare il primo periodo dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., alla cui stregua la parte non ammessa a provare il contrario «può, tuttavia, domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento», nonché l'art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen., («salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»), verificando se il combinato disposto di tali norme consenta di ritenere che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta per falso giuramento della parte (art. 371 cod. pen.), il giudice civile possa conoscere di detto reato al fine del risarcimento dei danni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
P.Q.M.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, sollevata dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 DIC. 2010.

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