Azione di ripetizione di indebito bancario: quando opera la prescrizione?

Occorre distinguere tra natura solutoria e ripristinatoria delle rimesse.



Occorre distinguere l'ipotesi di conto corrente semplice, non assistito da apertura di credito, da quella in cui invece il rapporto tra le parti in causa sia assistito da conto corrente con contratto di apertura di credito.

Solo in questo secondo caso, infatti, sarà possibile presumere che le rimesse versate sul conto abbiano mera natura ripristinatoria, dovendo far decorrere la prescrizione della domanda di ripetizione di indebito dal saldo di chiusura del conto; mentre sarà onere della controparte che eccepisce la prescrizione provare la natura solutoria delle rimesse, quindi il pagamento di somme indebite extra fido, nel qual caso la prescrizione decorrerà dalle singole annotazioni di versamento.

Nel caso di rapporto di conto corrente semplice, non assistito da apertura di credito, invece, non è possibile presumere che tutte le rimesse abbiano natura ripristinatoria, in quanto quelle a saldo negativo non potranno che essere solutorie, con il conseguente regime di decorrenza del termine di prescrizione decennale.

Onere della prova in ordine all'esistenza o meno di apertura di credito deve ritenersi incombente, in linea di principio sul correntista che agisce in ripetizione, il quale, a fronte della banca che eccepisce la prescrizione, dovrà dimostrare che le rimesse devono considerarsi ripristinatorie e quindi la prescrizione decorrente dalla chiusura di conto, in quanto trattasi di conto assistito da apertura di credito.

Corte app. L'Aquila n. 1767 del 30 ottobre 2019 

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