DIRITTO PENALE. Falsificazione della patente di guida e falsitą  materiale commessa dal privato in atto pubblico. Corte Appello Roma del 20 dicembre 2010 n. 8235.



In seguito ad un incidente stradale, gli agenti di polizia intervenuti sul posto prendevano in visione la patente di guida dei conducenti e, insospettiti dalla mancanza dell’ologramma sul documento di uno degli autisti, effettuavano una serie di controlli presso l’ufficio consolare straniero che risultava averlo rilasciato, scoprendone, così, la falsità.

Tratto in giudizio, l’imputato veniva condannato in primo grado in ordine al reato di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, per aver formato una falsa patente di guida.
Ma adducendo la tesi della grossolanità della falsificazione, lo stesso impugnava la pronuncia dinanzi alla Corte di Appello di Roma, chiedendo di essere assolto, in virtù del fatto che «la falsità del documento non era riconoscibile soltanto da persone esperte, ma da qualunque individuo dotato di normale diligenza»; per di più, non vi era prova alcuna che la patente di guida fosse stata contraffatta dallo stesso imputato.
Il Collegio ha disatteso le richieste dell’appellante, confermando la sentenza di primo grado, sul rilievo che l’elemento caratteristico del documento esibito agli agenti, ovvero la mancanza del relativo ologramma, seppure nota a questi ultimi, non sarebbe riconoscibile da chiunque, mediante l’impiego della normale diligenza. Da ciò si ricava il principio, secondo il quale: «la falsificazione della patente di guida con l’apposizione della propria fotografia, integra falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico».
 
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Corte di Appello di Roma, Sez. II, Sentenza 20 dicembre 2010, n. 8235

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