Acquistare poche paia di scarpe contraffatte implica il reato di ricettazione?

La particolare tenuitā alla luce dell'esiguitā del numero di capi contraffatti escludono il reato ex art. 648 c.p.



Il caso

L'imputato/ricorrente in primo grado era stato assolto dai reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p.(aveva acquistato o ricevuto, consapevole della loro illecita provenienza, sei paia di scarpe recanti marchi contraffatti o alterati ed averli detenuti per la vendita) perchè il fatto non sussiste.

La Corte di merito, su appello proposto dalla procura, aveva anch'essa assolto l'imputato ritenendo la particolare tenuità del fatto vista l'esiguità del numero di capi contraffatti detenuti e per il carattere grossolano della contraffazione e, di conseguenza, l'esiguità della offesa arrecata all'interesse giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in esame.

L'imputato, evidentemente non soddisfatto di tale assoluzione in rapporto a quella ricevuta in primo grado, ricorre per Cassazione.

La decisione della Cassazione

Per i giudici del palazzaccio la corte d'appello ha correttamente applicato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c.p. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicchè, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

Al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio (cfr. Cass. Pen. n. 28423/2012; Cass. Pen. n. 5260/2013). Altrettanto pacifico secondo la corte di piazza Cavour, è il concorso del delitto di cui all'art. 474 c.p. con quello di ricettazione poichè le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (cfr. Cass. S.U. n. 23427/2001; Cass. Pen. n. 12452/2008).

La Cassazione conclude confermando la decisione della corte territoriale che aveva assolto l'imputato ritenendo la particolare tenuità alla luce dell'esiguità del numero di capi contraffatti detenuti e per il carattere grossolano della contraffazione.

LA MASSIMA

Acquistare o ricevere poche paia di scarpe contraffatte non configura il reato di cui agli artt. 648 e 474 c.p. alla luce dell'esiguità del numero di capi contraffatti detenuti e per il carattere grossolano della contraffazione e, di conseguenza, l'esiguità della offesa arrecata all'interesse giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in esame. Cass. pen. n. 57149 del 21 dicembre 2017.

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