Alterare il ticket del parcheggio integra sempre reato?

E' falsità materiale modificare il ticket del parcheggio per allungare l'orario di sosta.



La  difesa dell'imputato ricorre in Cassazione evidenziando due motivi.

In primis la grossolanità del falso contestato, l’alterazione del c.d. ticket "gratta e sosta", la quale era stata già evidenziata anche nella comunicazione della notizia di reato (ove si parlava di tagliandi "palesemente alterati") e comunque riteneva non rilevante la ritenuta necessità di chiamare da parte del vigile urbano la polizia giudiziaria per avere conferma della intervenuta alterazione dei tagliandi.

Ed ancora la difesa dell’imputato argomentava in merito alla irrilevanza penale della condotta, atteso che i tagliandi contraffatti erano stati emessi non già dal Comune di Milano ma dalla A.T.M. (Azienda Trasporti Milano) che giuridicamente è una società per azioni e dunque gli stessi erano rappresentativi di un rapporto obbligatorio di diritto privato e non erano pertanto riconducibili al concetto di autorizzazione amministrativa.

La corte di legittimità, quanto al primo motivo, lo ritiene inammissibile in quanto già oggetto di specifica motivazione da parte della corte di merito, e sul quale la Suprema Corte non può tornare a valutare il motivo (peraltro condiviso) espresso dalla corte teritoriale.

Quanto al secondo aspetto, seppur ritenuto ammissibile al proprio vaglio, lo ritiene infondato sulla base del principio, più volte affermato dalla Cassazione, secondo il quale configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l'alterazione della scadenza dell'orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del Comune, atteso che lo scontrino riveste la caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l'avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell'autorizzazione amministrativa a sostare in area pubblica nell’orario indicato (Cass. pen. n. 4108/1996).

Non trova rilievo secondo i giudici di legittimità l'asserita inconfigurabilità del reato di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., per la natura privatistica del soggetto imprenditoriale emittente il predetto tagliando, poichè, per un verso, non risulta rilevante la forma iuris del soggetto emittente la descritta autorizzazione al parcheggio (essendo invece rilevante, per contro, il profilo oggettivo dello svolgimento di funzioni di carattere amministrativo di gestione del suolo pubblico da parte del soggetto a ciò autorizzato dall'ente territoriale) e che, per altro verso, lo svolgimento della funzione da ultimo menzionata da parte della società privata (una S.p.a.) avviene sempre sulla base di un rapporto concessorio (o comunque autorizzatorio) intercorrente tra l'ente territoriale e tale società, rapporto attraverso il quale si trasferisce lo svolgimento delle necessarie funzioni amministrative al soggetto imprenditoriale che gestisce il relativo servizio di utilizzazione del suolo pubblico e di parcheggio cittadino.

LA MASSIMA

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato l'alterazione di un ticket per il parcheggio in virtù della natura certificativa ed autorizzativa di tale tagliando. Cass. pen. n. 48107 del 18 ottobre 2017.

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