Assegno di mantenimento e divorzile: il TAR dice no alle procedure dinanzi al Sindaco.

Assegno di mantenimento e assegno divorzile: il TAR dice no alla previsione nelle procedure dinanzi al sindaco. TAR Lazio n. 7813 del 7 luglio 2016.



Assegno di mantenimento e assegno divorzile: il TAR dice no alla previsione nelle procedure dinanzi al sindaco. TAR Lazio n. 7813 del 7 luglio 2016.

Nelle procedure semplificate di separazione e divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile non è possibile prevedere patti di trasferimento patrimoniale, intesi sia come beni mobili e/o immobili ma anche di somme di denaro.

La Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 emanata dal Ministero dell’Interno in tema di separazione e divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile, non solo non aveva portato gli opportuni chiarimenti in merito, ma aveva ulteriormente creato confusione sulla corretta applicazione degli art. 6 e 12 del decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014.

La circolare in parola, infatti, partendo dalla disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge in esame, che vieta espressamente che l'accordo tra i coniugi possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali, giunge poi a considerare che non debba considerarsi rientrante nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile).

Non ritenendo condivisibile tale assunto, una Associazione di Avvocati a difesa della famiglia decide di impugnare al TAR tale circolare sostenendo che l’art. 12 del d.l. n. 132/2014 prevede, al comma 3, che l’accordo di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Il TAR Lazio condivide pienamente la tesi dell’Associazione osservando che la norma in esame ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni individuati o una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni chiaramente individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito.

Per i giudizi amministrativi una tale previsione normativa è conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell’una o dell’altro, che è quella di rendere estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli.

Solo un’interpretazione letterale della norma assicura, pertanto, la tutela del soggetto debole, che, in caso contrario, potrebbe essere di fatto “costretto” ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte.

LA MASSIMA

Nelle procedure semplificate di separazione e divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile non è possibile prevedere patti di trasferimento patrimoniale, intesi sia come beni mobili e/o immobili ma anche di somme di denaro a titolo di assegno periodico.TAR Lazio n. 7813 del 7 luglio 2016.

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