Assegno posdatato a garanzia dell'obbligazione assunta: profili di nullità?

E’ nullo il patto di garanzia basato sull’emissione di un assegno postdatato in quanto contrario alle norme in tema di emissione di assegni ex R.D. n. 1736/1933. Cass. Civ. n. 10710 del 24 maggio 2016.



E’ nullo il patto di garanzia basato sull’emissione di un assegno postdatato in quanto contrario alle norme in tema di emissione di assegni ex R.D. n. 1736/1933. Cass. Civ. n. 10710 del 24 maggio 2016. Conforme: Cass. civ. n. 26232/2013

Il quesito posto alla decisione della Suprema Corte è se l'emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia di un altrui futuro adempimento comporti, stante la violazione degli artt. 1 e 2 della legge assegni e dell'art. 1343 c.c., la nullità del sottostante patto di garanzia, stante la natura imperativa delle norme citate.

Per i giudici del palazzaccio l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - è contrario alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.

LA MASSIMA

L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, al fine di garantire un’altrui futura obbligazione, è contraria alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c. Cass. Civ. n. 10710 del 24 maggio 2016

Fai una domanda