Bancomat ritirato e cliente truffato: la banca è responsabile?

Bancomat ritirato, cliente truffato, banca responsabile se non adotta le misure idonee alla sicurezza del servizio. Cass. Civ. n. 806 del 19 gennaio 2016



Nel corso degli ultimi anni non sono mancate le spiacevoli situazioni in cui si sono imbattuti coloro che pensando di prelevare regolarmente con il proprio bancomat presso uno sportello bancario, sono invece stati oggetti di un raggiro posto in essere da abili malfattori.

Nel caso in commento, grazie al supporto delle riprese video della fase del prelievo, è emerso, infatti, che la persona intenta a prelevare denaro contante con il proprio bancomat è stata vittima di una truffa da parte di persona ignota che le si è avvicinata e, con il pretesto di volerla aiutare nell'operazione, ha visto e memorizzato il PIN della carta, avendo in precedenza manomesso il funzionamento dell'apparecchio in modo da poter recuperare la disponibilità della carta rimasta al suo interno.

La vittima chiama quindi in giudizio la banca, ciò in quanti nei due giorni successivi all’episodio erano stati effettuati consistenti prelievi per oltre 7000 Euro mediante il bancomat sottratto.

Il punto su cui verte la vicenda è se la banca sia effettivamente responsabile nei confronti del soggetto truffato, il quale nel proprio ricorso afferma di aver comunicato per iscritto l'evento al vice direttore della stessa e di aver sporto denuncia all'autorità giudiziaria il giorno successivo all’evento.

La banca deduceva, al contrario, la tardività della segnalazione e della denuncia del fatto, tesi accolta in sia dal Tribunale che rigettava la domanda rilevando che non era stata eseguita regolare comunicazione entro 48 ore dall'accaduto così come prescritto nell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, sia dalla Corte d'Appello che confermava il rigetto rilevando che l'indebito prelievo fosse ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità dell'appellante il quale aveva commesso l'imprudenza di digitare il PIN sotto gli occhi del truffatore, senza aver tempestivamente attivato il blocco, mediante numero verde così come sollecitato dal funzionario, limitandosi ad allertare il direttore della filiale della mancata restituzione della carta ma omettendo di far menzione della presenza di un terzo.

Così facendo l'appellante violava in particolare la disposizione contrattuale che impone la segretezza del PIN.

La Suprema Corte ribalta la decisione della Corte territoriale ritenendo invece responsabile la banca secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176 c.c., comma 2.

La Corte afferma, infatti, che ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari.

Secondo i giudici di legittimità la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere.

Ed ancora la diligenza professionale deve valutarsi non solo con riferimento all'attività di esecuzione contrattuale in senso stretto ma anche in relazione ad ogni tipo di atto e operazione oggettivamente riferibile ai servizi contrattualmente forniti.

Seppur vero è che l'art. 1176, II comma, c.c. lascia imprecisata la questione della misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, altrettanto vero è che la sua valutazione di carattere tecnico deve essere commisurata alla natura dell'attività ed in particolare alla specificità dell'obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l'erogazione di denaro.

LA MASSIMA

Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca  ex art. 1176, comma 2, c.c., per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari. Cass. Civ. n. 806 del 19 gennaio 2016 conforme: Cass. Civ. n. 13777/2007

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