Condanna per guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti: presupposti.

Necessarie anche le "evidenze obiettive" a supporto dell'esame tecnico svolto sull'imputato.



È affetta da "deficit motivazionale" la pronuncia che, condannando l'imputato per il reato contravvenzionale ex art. 187 C.d.S., ometta di supportare, all'asserito stato di alterazione rilevato mediante esame tecnico, le "evidenze obiettive".

Queste, infatti, sono idonee a fornire indicazioni in ordine alla circostanza che l'assunzione di stupefacenti avesse, o meno, provocato, un'effettiva alterazione della condizione psico-fisica del conducente.

Cass. pen. n. 49178 del 13 novembre 2019 

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