Deposito di atto telematicamente in ufficio non abilitato: nullità o mera irregolarità?

Deposito di atto telematicamente in ufficio non abilitato: nullità o mera irregolarità? Cass. civile n. 22479 del 4 novembre 2016



Il processo civile telematico, che pure nel corso degli ultimi tempi ha subito una decisiva accelerata verso una definizione chiara e soprattutto unitaria su tutto il territorio nazionale, ha generato e continua per certi aspetti a generare problematiche sulla corretta interpretazione di alcune norme in una fase di assestamento e di transizione dal “vecchio” deposito cartaceo degli atti e documenti al moderno deposito telematico.

  • La questione posta alla Corte di Cassazione.

La questione posta all’attenzione della Suprema Corte è se, in un procedimento iniziato in data anteriore al 30 giugno 2014 e davanti ad ufficio non abilitato a ricevere gli atti in via telematica, in assenza del decreto dirigenziale previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 35, comma 1, il difensore che abbia tentato il deposito con modalità telematiche ed abbia superato tutti i controlli automatici senza che venga rilevata alcuna anomalia, in caso di rifiuto di accettazione con la quarta pec possa essere rimesso in termini per effettuare il deposito cartaceo.

Partendo dalla norma in questione, dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 1, non discende alcun divieto di utilizzare l'invio telematico per gli atti del processo diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta ed ammessa dall'ordinamento, e nella quale manca una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica.

Secondo la corte di piazza Cavour, inoltre, la mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo ufficio giudiziario, previsto dal citato D.M. n. 44 del 2011, art. 35, considerato che tale norma si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio e che non rientra in quest'ambito l'individuazione del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria.

Il deposito telematico, seppur in un ufficio non ancora autorizzato dal Ministero alla ricezione di tali atti, costituisce comunque, osserva la Corte, una forma di deposito conosciuta e non vietata dall'ordinamento, realizzando una mera irregolarità.

Se infatti l'invio telematico avesse conseguito l'effetto che gli è proprio, con l'accettazione della busta (D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 7) con la quale si consolida l'effetto provvisorio anticipato dalla seconda PEC ed il file fosse stato caricato sul fascicolo telematico, l'irregolarità posta in essere sarebbe stata quindi sanata, facendosi salvi gli effetti del deposito, tra i quali quello di impedire la decadenza per il deposito dell'opposizione e L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51.

Ma anche nel caso di specie vi è stata una attività processuale valutabile, ciò in quanto con l’emissione della seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, il controllo automatico del Ministero della giustizia attesta l'idoneità del mezzo utilizzato ad entrare nel sistema giustizia; dalla data di tale PEC, infatti, qualora fosse risultato positivo il controllo da parte della cancelleria, sarebbe stato considerato perfezionato il deposito ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, più volte richiamato. Inoltre, nel caso, nessuna delle anomalie di sistema previste dall'art. 14, del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34) era stata rilevata, in quanto la terza PEC riferiva l'esito positivo del controllo automatico.

A conclusione i giudici di legittimità affermano quindi che la lievità della discrasia dal modello processuale dell'attività processuale così come realizzata legittima la concessione della rimessione in termini per il deposito dell'atto altrimenti depositato fuori termine, essendo questo incolpevolmente decorso a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito, ingenerato dalle prime tre comunicazioni via PEC.

LA MASSIMA

Deve essere rimessa in termini la parte che sia incorsa in una decadenza per aver depositato telematicamente un atto soggetto ad obbligo di presentazione cartacea, quando sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di posta elettronica certificata ed i controlli automatici del sistema informatico del Ministero della Giustizia abbiano avuto esito positivo. Cass. civile n. 22479 del 4 novembre 2016 conforme: Cass. civ. n. 9772/2016

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