Diritto Civile. Il danno per i congiunti della vittima di incidente stradale calcolato sulla durata effettiva della vita del defunto. Cass. 23053/09.



Cassazione - Sezione terza -

Sentenza 28 settembre - 30 ottobre 2009, n. 23053

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza del 19 febbraio 2001 il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda proposta da S.E. nei confronti di M.L. e V.R., A., S. e St., tutti nella qualità di eredi di V.T., nonchè nei confronti della Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., presso cui il V. era assicurato per la r.c.a., condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 201 milioni oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, con decorrenza dal febbraio 1996, oltre al pagamento dei 2/3 delle spese del giudizio, per il resto compensate.

2. - Infatti, con atto di citazione notificato il 1-2 agosto 1995,la S. assumeva che il (OMISSIS) sulla provinciale (OMISSIS), l'autovettura, condotta dal proprietario V. T., a causa della forte velocità, aveva invaso la corsia di sinistra ed era entrata in collisione con l'auto guidata da G. R. su cui viaggiavano G.P. e G. G..

Decedevano immediatamente G.P. e G.R., mentre G.G. e V.T. decedevano nei giorni successivi.

A suo dire, l'incidente si era verificato per colpa esclusiva di V.T. e, quindi, chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale.

Instauratosi il contraddittorio ed espletata la relativa istruttoria il Tribunale di Lecce emetteva la sentenza sopra indicata.

Avverso di essa la S., con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2002, proponeva appello.

Resisteva al gravame la Nuova Tirrena che ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto.

Gli eredi V. non si costituivano.

Con sentenza del 18 dicembre 2004 la Corte di appello di Lecce accoglieva per quanto di ragione l'appello e rideterminava il danno nella maggior somma di L. 446 milioni, condannando gli appellati al pagamento della ulteriore somma di L. 35 milioni, equivalenti ad Euro 18075,99, oltre interessi legali da computarsi sull'intero credito devalutato dal febbraio 1996 alla data del sinistro e rivalutato annualmente, imputando l'acconto di L. 210 milioni; confermava nel resto la sentenza di primo grado e condannava la Nuova Tirrena al pagamento dei 2/3 delle spese del grado.

Contro tale decisione insorge la S. con ricorso affidato a cinque motivi.

Nessuno degli intimati si è costituito.

 

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo (identico a quello proposto in appello - v. p. 4 sentenza impugnata) la ricorrente si duole del fatto che il giudice dell'appello non abbia liquidato il danno morale iure hereditatis, per cui vi sarebbe violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Va premesso, al riguardo, che in sede di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalle parti.

Nel caso in esame, osserva il Collegio che si versa in questa seconda ipotesi, per cui non si rinviene la suddetta violazione.

Infatti, il giudice dell'appello ha rilevato che la S. aveva chiesto sìa iure proprio che iure successionis i danni; aveva chiesto sia iure proprio che iure successionis il risarcimento del danno biologico, ma per quanto concerne il risarcimento del danno, così come richiesto, ovvero per la sofferenza ed i turbamenti subiti, ha ritenuto che la richiesta facesse riferimento al danno morale soggettivo iure proprio (p. 5 sentenza impugnata).

Sul punto la ricorrente si richiama a varie decisioni di questa Corte, che insistono sul contenuto sostanziale della domanda, sulla effettiva volontà coltivata dalle parti (non a caso essa ricorrente pone in rilievo la condotta della Nuova Tirrena, che avrebbe accettato sul punto il contraddittorio - p. 13 ricorso), tuttavia non tiene conto che il vizio di omessa pronuncia non può ritenersi sussistere, essendo stata la sua censura esaminata, anche se in maniera difforme dalle sue aspettative (Cass. n. 7533/04).

Peraltro, la formulazione delle richieste non lascia dubbi in proposito (v. 5 sentenza impugnata).

2. In merito al secondo motivo, concernente la rideterminazione del danno biologico iure hereditatis va precisato quanto segue.

La ricorrente ritiene che il danno biologico va inquadrato nell'ambito di una lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c..

Il che è fuori discussione (v. diffusamente, in motivazione, S.U. n. 26972/08, seguite da Cass. n. 4053/09), ma il problema che essa pone è diverso, perchè attiene alla qualificazione giudica di tale danno.

Al riguardo, la sentenza impugnata si esprime nel senso che la figlia della S. sia rimasta in vita "per un periodo di tempo ritenuto apprezzabile (con acquisizione del relativo diritto e sua trasmissione iure hereditatis alla madre)" e ha calcolato la pretesa risarcitoria "in relazione all'effettiva vita residua goduta dalla de cujus e non già sulla base del calcolo del tutto astratto della aspettativa di vita media" (p. 7 sentenza impugnata con richiami di giurisprudenza).

Questa statuizione, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, è conforme a quella giurisprudenza da lei riportata a suffragio della sua tesi (Cass. n. 19057/03; già Cass. n. 2775/03) e secondo la quale l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, (Cass. n. 9620/03; Cass. n. 2775/03, in termini; Cass. n. 19057/03).

Ne consegue che la decisione resiste alla censura perchè il giudice dell'appello ha tenuto conto del caso concreto, così come ricostruito dal giudice di primo grado.

3. In ordine al terzo motivo, circa la pretesa risarcitoria del danno patrimoniale futuro (ed intitolato violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4) ritiene il Collegio che nessuno dei due profili sia da accogliersi.

Contrariamente a quanto deduce la ricorrente, il "giudizio negativo espresso dalla Corte territoriale" non "si fonda su una serie di gratuite affermazioni e supposizioni inaccettabili" (p. 19 ricorso).

Infatti, con un argomentare appagante sotto il profilo motivazionale, che, peraltro, la ricorrente censura, esprimendo solo una diversa opinione, la Corte territoriale ha condiviso quanto ritenuto dal primo giudice e cioè che in relazione al caso concreto non risultava provato "il presupposto di fatto (condizioni economico-patrimoniali) su cui dovrebbe fondarsi la stessa aspettativa di aiuto economico della S. verso le figlie".

Di vero, sussisteva una situazione obbiettiva di difficoltà (correlata alle attuali condizioni economico-sociali) dell'inserimento delle due studentesse nel mondo del lavoro, una volta perfezionato il corso di studi universitari" (p. 9 sentenza impugnata).

A questo passaggio motivazionale della sentenza impugnata la ricorrente risponde configurando una situazione "familiare" futuribile, ma non indica alcun indizio presuntivo valido che pure aveva l'obbligo di indicare, onde consentire di accedere alla sua tesi, nè disconosce che il ragionamento adottato dal giudice dell'appello è avulso dai principi giurisprudenziali richiamati in sentenza e da cui non vi è motivo di discostarsi (v. Cass. n. 3548/04, par. 11.1 e par. 11.2., in motivazione).

4. - In ordine al quarto motivo sulla rideterminazione del danno morale (ed intitolato violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell'art. 2059 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente lamenta che il giudice dell'appello non si sia espresso in merito, allorchè ha condiviso la decisione di Tribunale che non avrebbe applicato le tabelle in modo aderente al caso concreto.

Questo, in sintesi, il motivo del ricorso (p. 21-22 ricorso).

Al riguardo, ritiene il Collegio che la "conferma nel resto" della sentenza impugnata e il contenuto del motivo escludono la sussistenza dei vizi denunciati.

La liquidazione del danno morale iure proprio sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata, come è noto, all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice del merito, come tale non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 6519/04), perchè, pur a seguito del nuovo riferimento del diritto alla integrità psicofisica della persona nell'ambito del comb. disp. art. 2059 c.c. e art. 32 Cost., nonchè di altre norme costituzionali poste a presidio di detta integrità personale, rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico (Cass. n. 3399/04).

Peraltro, anche con questo motivo si censura un apprezzamento di fatto del giudice dell'appello che non ha "omesso di pronunciarsi" quando ha condiviso il ragionamento logico-giuridico del giudice di primo grado, senza trascurare che il vizio di omessa pronuncia viene enunciato perchè la decisione di primo grado, ritenuta congrua ed immune da vizi da parte del giudice dell'appello, sarebbe in contrasto con la pretesa della ricorrente (p. 22 ricorso): il che, sembra per le sue stesse ammissioni, in contrasto con quanto essa lamenta.

5. Neppure il quinto motivo, con cui si lamenta l'omessa liquidazione del contributo per le spese generali può essere accolto, perchè tale rimborso spetta all'avvocato a norma dell'art. 15 della tariffa professionale forense in via automatica e con determinazione ex lege, cosicchè deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura del 10% di tali importi, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (v. Cass. n. 10416/03; Cass. n. 20321/05; Cass. n. 146/06).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto per le spese.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009

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