Diritto d'autore e utilizzazione economica dell'opera.

L'esercizio dei diritti esclusivi può essere fatto dal proprietario o dal titolare del diritto di utilizzazione?



La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto di utilizzare economicamente l'opera coperta da diritto d'autore.

  • Per l'esercizio dei diritti esclusivi è chiamato il proprietario oppure il titolare del diritto di utilizzazione?

La Cassazione ha chiarito che la normativa sul diritto d'autore statuisce che ha diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera, in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi, tanto il proprietario quanto il titolare del diritto di utilizzazione (legge n. 633/1941). 

IL CASO.

La società X di Edizioni Musicali ha convenuto in giudizio la (FIGC) e alcune altre società, per sentire dichiarare illecito lo sfruttamento del brano musicale "da te a me" di B.C. e della relativa registrazione fonografica, con condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non. 

La società X ha esposto di essere editrice e titolare esclusiva dei diritti di utilizzazione economica di tale opera, illecitamente utilizzata, mediante sincronizzazione con un filmato delle partite della squadra nazionale di calcio, in abbinamento ai marchi della FIGC e delle società convenute, sponsor della FIGC, nel periodo tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002.

Tale utilizzazione era stata legittima sino al 31 dicembre 1998, poichè, nell'anno 1997, la società X aveva pattuito con la FIGC e la società Y, all'epoca unico sponsor della prima, la cessione dei diritti di utilizzazione economica del brano musicale, previa realizzazione di un videoclip, acquistato dalla società X. 

L'utilizzazione dell'opera era, però, divenuta illegittima dopo il 31 dicembre 1998 e, pertanto, erano chiamate a risponderne la FIGC e le altre società sponsor, queste ultime sul presupposto che avrebbero dovuto accertarsi di avere acquisito legittimamente dalla FIGC i diritti di utilizzazione economica dell'opera, prima di abbinarla ai loro marchi. 

Nel contraddittorio con la FIGC e le società convenute, il Tribunale di Roma ha rigettato le domande. 

I gravami proposti, in via principale, della società X e, in via incidentale, dalla FIGC sono stati rigettati dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza 22 marzo 2010. 

La Corte ha ritenuto incontestata l'avvenuta diffusione del brano musicale come sigla delle partite di calcio della nazionale, trasmesse in televisione tra il 1999 e il 2002, in assenza di autorizzazione della società X, editrice e titolare, e, tuttavia, ha escluso che da ciò fosse derivato un danno alla stessa; infatti, tale modalità di diffusione televisiva del brano aveva prodotto un effetto promozionale e, quindi, un vantaggio per l'editore, come si desumeva dalle circostanze che la società X non aveva chiesto alcun corrispettivo e aveva contestato l'utilizzazione illegittima dell'opera solo quando essa era cessata, alla fine del 2002; inoltre, non era configurabile un danno in re ipsa, in caso di violazione dei diritti di sfruttamento economico; la Corte ha poi rigettato la domanda di inibitoria, avendo escluso l'utilizzazione del brano musicale dopo il 2002 ed ha considerato assorbito il motivo di gravame concernente la responsabilità solidale degli sponsor. 

La società X ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, cui hanno resistito le altre società. 

  • La decisione della Corte di Cassazione. 

 Ad avviso della Corte di merito, nonostante l'utilizzazione economica fattane da parte di FIGC e dei suoi sponsor oltre il termine contrattualmente pattuito, la società X non poteva lamentare alcun danno, che non poteva essere riconosciuto in re ipsa, anche perchè, in sostanza, la società X si era avvantaggiata dell'effetto promozionale dell'utilizzazione indebita. 

Questa decisione non è in linea con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la violazione di un diritto di esclusiva che spetta all'autore, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 12, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione (v. Cass. n. 9854/2012, n. 8730/2011, n. 3672/2001). 

Non si può escludere che, in concreto, possa essere fornita la prova dell'insussistenza di danni risarcibili (nei limiti di cui all'art. 1227 c.c.), ma il giudice di merito è tenuto a darne un'adeguata giustificazione, che non trapela dalla motivazione della sentenza impugnata. 

Gli argomenti valorizzati dai giudici di merito sono deboli e contraddittori: il vantaggio che la società X avrebbe avuto dall'utilizzazione indebita dell'opera oltre il termine contrattuale è stato specificamente contestato dalla società X nel giudizio; inoltre, volendo ipotizzare una forma indiretta di compensazione tra il danno e il vantaggio, si sarebbe dovuto determinare il secondo in termini economici, per poter sostenere che il primo fosse venuto meno; la tardiva contestazione proveniente dal titolare del diritto è un argomento intrinsecamente irrilevante, anche perchè non corroborato da ulteriori e solidi elementi indiziari; la circostanza della mancata previsione di un corrispettivo è stata specificamente contestata dalla società X (che ha allegato come il corrispettivo fosse costituito dall'onere addebitato alla FIGC di realizzare e cedere il videoclip alla società X) ed è comunque irrilevante, essendo incontestato che la cessione dei diritti di utilizzazione economica era stata concordata sino al 21 dicembre 1998 e non oltre. 

Di conseguenza, la motivazione, illogica, è stata fondatamente censurata.

Si deve ribadire che non è precluso al giudice il potere di commisurare il danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al profitto che il danneggiante trae dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo (v., tra le altre, Cass. n. 4048/2016 e n. 11464/2015; quest'ultima ha precisato che l'applicazione di tale criterio è legittima, ancorchè i fatti oggetto del giudizio siano avvenuti in epoca anteriore alla riforma dell'art. 158 L.A., ad opera del D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 5, che ha espressamente introdotto la possibilità di liquidare il danno per la violazione del diritto d'autore sulla base degli utili percepiti dal danneggiante). 

Segue nell'ordine logico l'esame del settimo e dell'ottavo motivo, i quali denunciano la violazione dell'art. 156 L.A. e omessa motivazione, in relazione al mancato accoglimento della domanda inibitoria, nonostante fosse stata accertata l'illecita utilizzazione del brano musicale, tenuto conto del pericolo di ripetizione della violazione accertata.

Entrambi sono infondati. 

La Corte d'appello ha rilevato l'insussistenza dei presupposti dell'inibitoria richiesta dalla Società X, avendo plausibilmente accertato che l'utilizzazione del brano musicale era cessata nel 2002: ciò integra un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. Gli altri motivi sono assorbiti: il primo motivo riguarda l'individuazione del corrispettivo pattuito in favore di  Società X (a proposito della lamentata confusione che sarebbe stata operata dai giudici di merito tra la sigla/clip e il videoclip della canzone); il secondo, il terzo e quarto motivo denunciano omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'illecito imputato ai convenuti e sulle domande proposte da società X in veste di produttore fonografico; il nono motivo riguarda la mancata quantificazione del danno in via equitativa e, il decimo, la responsabilità degli sponsor di FIGC. In conclusione, in relazione ai motivi accolti (quinto e sesto), la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. 

LA MASSIMA

La normativa sul diritto d'autore statuisce che ha diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera, in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi, tanto il proprietario quanto il titolare del diritto di utilizzazione (legge n. 633/1941). Cass. 22 giugno 2016 n. 12954

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