DIRITTO DEL LAVORO. Contratto di lavoro a tempo parziale, nullitą per difetto di forma e contribuzione previdenziale. Cass. civ. sez. lav. 10 gennaio 2012 n. 92.
- Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la disciplina di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito in L. n. 389 del 1989, tenuto conto, da un lato, che il sistema contributivo regolato dal D.L. n. 726 del 1984, predetto art. 5, comma 5, è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali, e considerato, dall'altro, che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l'osservanza del principio del minimale, con l'applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore, e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro part-time, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare. (Cass., sez. un., 5 luglio 2004, n. 12269).
-Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984, ma devono invece applicarsi il regime ordinario prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi ed anche la disciplina di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito in L. n. 389 del 1989, tenuto conto che il sistema contributivo regolato dal D.L. n. 726 del 1984, predetto art. 5, comma 5, è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali, e nella parificazione tra datori di lavoro. (cfr. Corte Cost, ord. nn. 835 e 1157 del 1988 ed ord. n. 449 del 1999; Cass., sez. lav., 07 gennaio 2009; 05 maggio 2008, n. 11011; 24 agosto 2004, n. 16670)
Cassazione civile sez. lav. 10 gennaio 2012 n. 92
1. Riuniti i procedimenti relativi alle opposizioni promosse dalla società B.L.; C. s.n.c. avverso due decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti dall'INPS per contributi relativi al periodo dall'1.4.1989 al 31.5.1994, con sentenze n. 32 del 30 gennaio - 1 agosto 2003 e n. 454 del 2-14 dicembre 2004 il Tribunale di Rimini ha parzialmente accolto tali opposizioni, respingendole - in particolare, per quanto ancora interessa la presente controversia - in ordine alla contribuzione ridotta prevista per i rapporti di invano part-time dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, conv. in L. n. 863 del 1984, e che la società opponente aveva originariamente applicato, mentre l'Istituto previdenziale, a seguito di verbale ispettivo, ne aveva poi negato i presupposti chiedendo ulteriori importi anche sulla base dei cosiddetti "minimali" previsti per i rapporti a tempo pieno.
Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato l'inapplicabilità della particolare contribuzione ridotta (D.L. n. 726 del 1984, ex art. 5, conv. in L. n. 863 del 1984, commi 16, 17 e 18) prevista per alcuni settori - tra cui quello delle pulizie, cui apparteneva la società opponente - sia per i contratti di lavoro part time eccedenti le 4 ore giornaliere, che per quelli con prestazioni pari a meno di 4 ore giornaliere, ma durante la cui esecuzione i lavoratori della B. s.n.c. avevano invece superato, come incontroverso tra le parti, tale limite orario.
Per i contratti part-time privi della clausola con l'articolazione dell'orario di lavoro in forma scritta e per i quali aveva escluso, ratione temporis, l'applicabilità del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 8 il Tribunale ha inoltre ritenuto dovuti i contributi quali rivendicati dall'INPS, sulla base del minimale giornaliero previsto per i normali rapporti a tempo pieno. Ha infine sottolineato la carenza di prova dei presupposti (vacanze determinate da improvvise dimissioni; assenze per malattie, infortunio o cause di forza maggiore, ferie, lavori urgenti ed eccezionali) individuati dalla contrattazione collettiva per legittimare il ricorso al lavoro supplementare da questa previsto all'art. 26 del c.c.n.l. del marzo 1989 richiamato dalla società opponente.
Con la sentenza definitiva il Tribunale ha poi quantificato, all'esito di c.t.u. contabile, gli importi dovuti dalla società B. in luogo di quelli portati dai decreti ingiuntivi.
2. Con ricorso depositato il 14.12.2005 la società B.L. e C. s.n.c. ha proposto appello avverso dette sentenze, deducendone l'ingiustizia nella parte in cui avevano ritenuto dovuta la contribuzione rivendicata dall'INPS per i contratti di lavoro part- time e ne ha chiesto la conseguente riforma.
Costituitosi in, giudizio, l'INPS si è opposto all'accoglimento del gravame eccependone l'infondatezza.
Con sentenza del 25 settembre -14 ottobre 2008 la corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello confermando le impugnate sentenze del tribunale di Rimini.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con due motivi. L'Inps ha solo depositato procura.
DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 727 del 1984, art. 5, comma 5, convertito nella L. n. 363 del 1984. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile il regime contributivo previsto per il contratto di lavoro a tempo parziale. Sostiene che il calcolo per la contribuzione, come previsto dall'art. 5 citato, non fa riferimento ai soli contratti a tempo parziale che rispettino la normativa di legge, ma si riporta esclusivamente al concetto di lavoratori a tempo parziale, senza alcun richiamo alle norme dettate per la stipula del contratto.
Col secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del citato D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 3.
Sostiene che l'applicazione di un contratto collettivo deve ritenersi sostitutiva delle forme scritte individuali, data la diretta applicazione della normativa collettiva o individuale di lavoro.
2. Il ricorso - i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.
Correttamente ha osservato la Corte d'appello che questa Corte (Cass., sez. un., 5 luglio 2004, n. 12269) ha avuto modo di chiarire che "Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la disciplina di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito in L. n. 389 del 1989, tenuto conto, da un lato, che il sistema contributivo regolato dal D.L. n. 726 del 1984, predetto art. 5, comma 5, è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali, e considerato, dall'altro, che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l'osservanza del principio del minimale, con l'applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore, e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro part-time, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare".
Questo principio - che la ricorrente in realtà omette di criticare con specifiche argomentazioni - va ulteriormente ribadito dando continuità alla giurisprudenza citata, peraltro già ribadita da Cass., sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 52, che ha affermato che al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984, ma devono invece applicarsi il regime ordinario prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi ed anche la disciplina di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito in L. n. 389 del 1989, tenuto conto che il sistema contributivo regolato dal D.L. n. 726 del 1984, predetto art. 5, comma 5, è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali, e nella parificazione tra datori di lavoro la Corte costituzionale ha escluso profili di irragionevolezza (v. Corte Cost, ord. nn. 835 e 1157 del 1988 ed ord. n. 449 del 1999). Cfr. altresì Cass., sez. lav., 5 maggio 2008, n. 11011; 24 agosto 2004, n. 16670.
3. Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d'avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2012