DIRITTO PENALE. Il reato di truffa aggravata nella timbratura del cartellino del dipendente pubblico. Cass. pen. 4 gennaio 2011 n. 38.



Se il dipendente pubblico timbra, senza la prescritta autorizzazione il “cartellino marcatempo” in una sede diversa da quella di assegnazione, ciò determina il conseguimento di un ingiusto profitto a danno dell’ente datore di lavoro.

Per i giudici della Corte di Cassazione la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è da ritenersi condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro; Tale condotta integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.
La timbratura in luogo diverso rispetto a quello di assegnazione implica l'attestazione della continuità della prestazione, rispetto alla quale però non vi era alcuna possibilità di controllo da parte dell’amministrazione, essendo il dipendente non presente nella sede di lavoro assegnato.
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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-01-2011, n. 38
Con sentenza del 15.2.2007, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. pen., dichiarò non doversi procedere nei confronti di B. L. in ordine ai reati di truffa aggravata e continuata (capo A) e di cui agli artt. 81, 479, 493 cod. pen., commessi fra il (OMISSIS), perchè il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza ricorrono i difensori della parte civile Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) della Regione Piemonte limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di truffa aggravata e continuata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto gli argomenti posti a base della pronunzia confliggono con le risultanze delle indagini e la sentenza sarebbe viziata da errori interpretativi.
Il G.U.P. ha ritenuto non provato che l'imputata non fosse stata autorizzata a recarsi fuori sede per ragioni di lavoro, ma le persone informate sui fatti O.M. e L.R. hanno escluso di aver rilasciato tale autorizzazione e comunque la presenza dell'imputata presso il Tribunale di Torino non implicava che la stessa potesse "timbrare" in luogo diverso da quello di lavoro. Le allegazioni difensive sarebbero tardive e contraddittorie. La sentenza avrebbe dato eccessivo rilievo al fatto che T. abbia dichiarato di aver occasionalmente parlato con l'imputata in via P.. La tesi difensiva sarebbe infondata in quanto le attività che l'imputata assume di aver svolto sarebbero estranee alle sua mansioni, T. e B. hanno escluso di averla incontrata in via (OMISSIS). Nessuna puntuale spiegazione sarebbe stata fornita dall'imputata in ordine agli accessi all'ospedale Maria Vittoria. Per un episodio (18.3.2004) l'imputata ha ammesso di aver soddisfatto interessi personali.
Non sarebbe condivisibile l'assunto del G.U.P., secondo cui mancherebbero artifici o raggiri, dal momento che gli uffici non avrebbero potuto verificare in tempo reale l'effettivo luogo di timbratura e non assumerebbe rilievo l'eventuale scarsa diligenza o la mancanza di controlli e verifiche.
Sussisterebbe un ingiusto profitto con danno dell'Azienda in quanto le registrazioni fuori sede avrebbero consentito alla B. di beneficiare di compenso straordinario. In ogni caso l'intento truffaldino deve essere riconosciuto nell'ipotesi in cui il dipendente abbandoni il posto di lavoro senza registrare l'uscita o nel caso in cui il dipendente timbri in entrata ed in uscita senza presentarsi effettivamente al lavoro. Le timbrature fuori sede hanno consentito alla B. in 20 casi su 32 di maturare straordinario e nei restanti 12 casi di documentare una continuità della prestazione lavorativa.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che il controllo di legittimità della sentenza di non luogo a procedere, per il parametro del vizio di motivazione e dell'omessa assunzione di una prova decisiva, non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini e non può risolversi nella verifica del puntuale rispetto dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen., perchè la sentenza di non luogo a procedere esprime una valutazione prognostica negativa circa l'eventuale condanna in giudizio e non un convincimento intorno ad un accertamento svolto ai fini di una possibile condanna. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28743 del 14.5.2010 dep. 22.7.2010 rv 247860).
Nello stesso senso di è espressa questa Sezione affermando che lo scrutinio demandato al Giudice dell'udienza preliminare in ordine all'emissione della sentenza di non luogo a procedere attiene alla valutazione della insussistenza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale probatorio raccolto. (Cass. Sez.; 2, Sentenza n. 45046 in data 11.11.2008 dep. 03.12.2008 Rv. 242222).
In questi limiti va censurata la prognosi di ritenuta inutilità del dibattimento.
Il G.U.P. ha anzitutto ritenuto che le timbrature in sede diversa da quella di assegnazione avrebbero determinato il conseguimento di un ingiusto profitto con danno dell'azienda, dal momento che in molti casi l'orario era inferiore a quello contrattuale e che comunque non vi fossero artifizi o raggiri.
Questa Corte ha affermato che la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26722 del 12.6.2008 dep. 2.7.2008 rv 240700).
La timbratura in altro luogo implica l'attestazione della continuità della prestazione, rispetto alla quale non vi era alcuna possibilità di controllo, essendo l'imputata uscita.
Quanto alla ritenuta mancanza di prova della assenza di autorizzazione, va rammentato che tale prova avrebbe dovuto essere fornita in dibattimento.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio (non essendo intervenuta prescrizione in relazione a tutti i fatti) al Tribunale di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.

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