DIRITTO PENALE. La parte lesa non compare nell'udienza dibattimentale: estinzione del processo? Cass. pen. 1 febbraio 2011 n. 3684.



Nota dell'Avv. Augusto Careni.

La mancata comparizione della “parte lesa” all’udienza dibattimentale dinanzi al Giudice di Pace non determina l’estinzione del processo per remissione tacita della querela. Infatti tale comportamento, processualmente legittimo, non può ritenersi incompatibile con la volontà di perseguire il reato, che, pertanto, deve proseguire.
Così la Suprema Corte in merito al ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica, per il quale la mancata comparsa della parte lesa non determina in automatico l’estinzione del reato.
I giudici di legittimità concordano con la tesi del Procuratore, osservando che il querelante non ha alcun obbligo di comparire e la legge non ricollega alla sua assenza una volontà remittente; inoltre la mancata comparizione della parte querelante in udienza costituisce manifestazione di una sua volontà processuale, che come tale non può essere valutata come comportamento extraprocessuale significativo della volontà di remissione della querela (Conforme S.U. Penali 30.10.2008).
Il giudizio penale deve quindi proseguire, concludono i giudici di piazza Cavour, anche senza la presenza della parte lesa, rientrando, tale comportamento, in una libera e legittima volontà processuale della stessa, ma non qualificabile come volontà di rimessione della querela.
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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 01-02-2011, n. 3684
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Giudice di pace di Zogno, con sentenza emessa in data 3 dicembre 2009, ha dichiarato non doversi procedere contro […] in ordine al reato di cui all'art. 582 c.p. perchè estinto per remissione tacita della querela, non essendo la parte lesa […] comparsa all'udienza dibattimentale, nonostante fosse stata avvertita che la mancata comparizione avrebbe determinato la remissione tacita della querela.
Con atto di ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia deduceva la violazione per erronea interpretazione dell'art. 152 c.p. non potendo la mancata comparizione della parte lesa - querelante, comportamento processualmente legittimo, essere considerata atto extraprocessuale incompatibile con la volontà di perseguire il querelato.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica sono fondati.
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2008 (SS.UU. pen 30 ottobre 2008), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno, infatti, affermato che non è possibile configurare una ipotesi di remissione tacita della querela in caso di omessa comparizione all'udienza del querelante, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire e l'avvertimento che siffatto comportamento sarebbe stato interpretato come volontà di remissione tacita.
Il Collegio condivide tale orientamento perchè fondato su una corretta interpretazione delle norme che regolano l'istituto della remissione della querela. Infatti il querelante non ha alcun obbligo di comparire e la legge non ricollega alla sua assenza una volontà remittente; inoltre la mancata comparizione della parte offesa querelante in udienza costituisce manifestazione di una sua volontà processuale, che come tale non può essere valutata come comportamento extraprocessuale significativo della volontà di remissione della querela. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Zogno per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Zogno per il giudizio.
 

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