DIRITTO PENALE. Quando il "buttafuori" del locale che colpisce alcuni clienti puā˛ invocare la legittima difesa? Cass. pen. 11 maggio 2011 n. 18551.



Può il “buttafuori” nell’esercizio del proprio ruolo all’interno di un locale pubblico tenere un comportamento che sfoci in azioni quali lo strattonamento e lo sferramento di pugni?

Secondo la III Sez. penale della Cassazione tale atteggiamento da parte del c.d. “buttafuori” non può essere giustificata, come nel caso di specie, da una accesa discussione con due clienti del locale.
Secondo i giudici di legittimità, che hanno pienamente confermato il giudizio di merito, risulta del tutto carente il requisito della proporzionalità tra il pericolo dell'offesa e l'azione pretesamente difensiva.
Elemento cardine della legittima difesa è, infatti, la costrizione dell'agente a porre in essere la reazione necessaria a far fronte al pericolo determinato dall'aggressione altrui, determinando che, in mancanza di tale presupposto, la causa di giustificazione non è fondatamente invocabile.
Nel caso di specie una semplice, seppur accesa, discussione non può a giudizio della Suprema Corte essere considerato elemento sufficiente a costringere l’imputato a strattonare e colpire con un pugno le clienti del locale.
La Cassazione conferma quindi la condanna del “buttafuori” per il reato di lesione personale volontaria.
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Corte di Cassazione, Sezione III penale Sentenza 11 maggio 2011, n. 18551
FATTO
Con sentenza in data 1 dicembre 2009 il Tribunale di Perugia, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto Sa.Ca. responsabile del delitto di lesione personale volontaria in danno di Pi.Ot. e Pi. Pa. ; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili; con la stessa sentenza ha confermato l'assoluzione di Ot. e Pi.Pa. dalle imputazioni di ingiuria e - per la prima soltanto - di lesione in danno del Sa. , tenendo ferma la condanna della seconda per lo stesso titolo.
Secondo la ricostruzione del fatto recepita dal giudice di merito le due sorelle Pi. avevano avuto una discussione col Sa. , che svolgeva le mansioni di "buttafuori" nella discoteca "(OMESSO)" di Perugia, per questioni inerenti alla possibilità o meno di accedere al prive del piano superiore; in esito alla valutazione delle emergenze testimoniali, riscontrate dalle refertazioni mediche, ha ritenuto il giudicante che il Sa. avesse strattonato violentemente per un braccio Pi.Ot. , facendola accasciare a terra, ed avesse poi colpito con un pugno al volto Pi. Pa. ; nel contempo era emerso, dalle deposizioni dei testi presenti al fatto, che quest'ultima aveva colpito il Sa. al basso ventre.
Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il Ca. , nella duplice qualità di imputato e parte civile, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente lamenta che non sia stata data applicazione all'articolo 52 c.p., sebbene il materiale probatorio acquisito desse conto dell'aggressione da lui subita ad opera delle sorelle Pi. , entrambe in stato di alterazione alcoolica, e della conseguente necessita' di difendersi.
Col secondo motivo, ancora richiamandosi alle risultanze probatorie assertivamente mal valutate dal Tribunale, deduce vizio di motivazione in ordine alla propria individuazione quale autore materiale delle lesioni riportate dalle controparti.
Col terzo motivo ripropone l'eccezione di nullità della costituzione di parte civile delle Pi. , per omessa sottoscrizione dell'atto da parte delle interessate, non potendo supplirvi a suo avviso la sottoscrizione del difensore munito di delega a margine.
Agli atti vi è una memoria depositata dalla difesa delle parti civili, in opposizione alle censure elevate dal ricorrente.
DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Il primo motivo con esso dedotto, finalizzato a sollecitare l'applicazione della scriminante della legittima difesa, ambisce a fondarsi su una ricostruzione del fatto alternativa a quella fatta propria dal Tribunale: il che non e' consentito nel giudizio di cassazione, ogni qualificazione giuridica dovendo in questa sede applicarsi alla situazione di fatto cosi' come motivatamente ricostruita dal giudice di merito.
Orbene, secondo quanto emerso dalla valutazione delle prove dichiarative insindacabilmente effettuata dal Tribunale, nella circostanza in cui si verifico' l'episodio sub iudice il Sa. ebbe ad innescare una progressione di violenza fisica, strattonando dapprima per un braccio Pi.Ot. e colpendo poi con un pugno Pi.Pa. , nell'intento di esercitare con la forza il proprio compito di controllo sul movimento degli utenti all'interno dell'esercizio nel quale prestava le mansioni di "buttafuori"; e solo dopo l'attivarsi della cennata progressione, e nell'ambito di questa, fu egli stesso raggiunto da un colpo sferratogli da Pi.Pa. al basso ventre (per il quale costei ha subito a sua volta condanna).
Su tali premesse fattuali correttamente il Tribunale ha escluso che il Sa. si fosse trovato nella necessita' di ledere l'incolumita' altrui a protezione della propria. Ha altresi' rilevato quel giudice, con notazione espressa ad abundantiam, che sarebbe comunque carente il requisito della proporzionalita' tra il pericolo dell'offesa e l'azione pretesamente difensiva; ma logicamente prioritario nell'approccio al tema trattato, e dunque assorbente, e' considerare che il proprium della legittima difesa e' la costrizione dell'agente a porre in essere la reazione necessaria a far fronte al pericolo determinato dall'aggressione altrui: sicche', in mancanza di tale presupposto, la causa di giustificazione non e' fondatamente invocabile.
La censura sollevata col secondo motivo si traduce nella richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio al fine di indurre - attraverso la valorizzazione di prospettate contraddittorieta' nelle deposizioni delle Pi. - un giudizio di carenza probatoria in ordine alla individuazione del Sa. quale responsabile delle lesioni da esse riportate. Al riguardo va qui ribadito che, pur dopo la modifica legislativa dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) introdotta dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8, al giudice di legittimita' resta preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006 n. 10951); e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimita' come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. 22 marzo 2006 n. 12634). Donde l'inammissibilita' del motivo.
 
Da rigettare, per la sua infondatezza, e' l'eccezione di nullita' della costituzione di parte civile che informa il terzo motivo. La legittimazione dell'Avv. Diego Florio, difensore delle Pi. , a sottoscrivere in loro rappresentanza l'atto di costituzione di parte civile deriva dalla procura apposta a margine dello stesso atto: in seno alla quale la delega a rappresentare e difendere la parte civile deve intendersi riferita all'attivita' di rappresentanza giudiziale e difesa tecnica rapportabile e quello stesso atto al quale la delega stessa materialmente aderisce, quale procura speciale legittimamente conferita nella forma prevista dall'articolo 100 c.p.p., comma 2.
Da ultimo corre l'obbligo di prendere in considerazione l'eccezione di prescrizione del reato, sollevata dal difensore nel corso della discussione in udienza.
La questione sollevata non ha fondamento. La natura del reato e l'epoca della sua consumazione collocano la scadenza naturale del termine prescrizionale di sette anni e sei mesi (in considerazione degli atti interruttivi) alla data del (OMESSO), indipendentemente dal regime normativo applicabile ratione temporis. Occorre tuttavia tener conto, altresi', delle cause di sospensione succedutesi nel corso dell'iter processuale, e precisamente: del rinvio dall'udienza del 27 settembre 2005 al 6 dicembre 2002, computabile fino a un massimo di 60 giorni ex articolo 159 c.p. (nella formulazione attuale, piu' favorevole all'imputato); del rinvio dall'udienza del 7 marzo 2006 al 14 giugno 2006, per 99 giorni computabili per intero; del rinvio dall'udienza del 4 novembre 2008 al 2 dicembre 2008, per 28 giorni. Le sospensioni di cui sopra assommano a un totale di 319 giorni i quali, aggiunti alla scadenza naturale dinanzi individuata, portano a collocare la maturazione del termine di prescrizione alla data del (OMESSO), tuttora appartenente al futuro.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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