DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. La competenza giurisdizionale in caso di illecito permanente nel lavoro pubblico privatizzato. Cass. S.U. 12 ottobre 2011 n. 20933.
Nota dell'Avv. Nunzia Liberatoscioli.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, oggetto della sentenza n. 20933 del 12 ottobre 2011 e relativa al riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in ordine ai rapporti di pubblico impiego sorti prima del 30 giugno 1998 – data intesa come limite temporale per il trasferimento in capo al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 – e protrattisi oltre tale periodo, trae spunto dalla richiesta di una lavoratrice in ordine all’accertamento del rapporto di pubblico impiego alle dipendenze del CONI (poi trasformatosi in CONI Servizi S.p.A., ai sensi della L. 178/2002), a partire dalla seconda metà degli anni sessanta, e la conseguente domanda di pagamento delle differenze retributive, nonché, tra le altre cose, la regolarizzazione della propria posizione previdenziale e il risarcimento del danno per l’omessa regolarizzazione contributiva.
A sostegno della propria domanda, l’attrice adduceva di aver adito, in primis, il giudice amministrativo per chiedere l’accertamento giudiziario della costituzione del rapporto di pubblico impiego alle dipendenze del CONI, negato da quest’ultimo in sede stragiudiziale. Il giudice amministrativo sollevava il difetto di giurisdizione e rilevava nel comportamento del datore di lavoro un illecito permanente continuato anche oltre il 30 giugno 1998.
La stessa ricorrente, inoltre, riferiva di essere stata poi licenziata dalla società suddetta e di aver impugnato il provvedimento espulsivo dinanzi al giudice del lavoro, il quale ne affermava l’illegittimità, determinando la formazione del giudicato sia sulla giurisdizione del giudice ordinario, sia sull’esistenza e sulla natura del rapporto lavorativo.
Pronunciandosi sulla questione, la Corte di Cassazione ha ribadito, innanzitutto, la regola generale, secondo la quale, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo per le domande inerenti il rapporto di lavoro svolto prima del 30 giugno 1998 alle dipendenze del CONI e la giurisdizione del giudice ordinario per le domande avanzate successivamente nei confronti della CONI Servizi S.p.A.
Inoltre, le stesse Sezioni Unite hanno precisato l’esistenza di principi differenti in materia, che tengono conto del comportamento illecito posto in essere dal datore di lavoro e che si incentrano sulla distinzione tra illecito permanente ed illecito posto in essere in più unità temporali.
Nel primo caso, ossia quando il comportamento «nasce da un unico fatto generatore, verificatosi in un preciso momento, prolungandosi nel tempo gli effetti relativi, sicché rispetto ad essa è il momento della cessazione della permanenza che rileva per l’individuazione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto in contestazione», gli Ermellini hanno confermato il principio, secondo il quale, «nel lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, ove il lavoratore-attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la regola del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi interessati, trova temperamento in caso di illecito permanente, sicché, qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, occorre fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998».
Invece, nel secondo caso, e cioè per le controversie che non attengono ad un illecito permanente, in quanto la condotta del datore di lavoro (nella specie, il mancato riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro) non è ricollegabile ad un unico fatto generatore, ma ad una pluralità di comportamenti (nel caso de quo, le prestazioni di lavoro subordinato), posti in essere in tempi differenti, ognuno dei quali considerato come unità temporale a sé stante, non può essere invocata la medesima regola.
Applicando i principi suddetti al caso di specie, la Cassazione ha concluso, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle domande avanzate nei confronti del CONI, mentre per le domande rivolte alla CONI Servizi S.p.A., trattandosi di controversia tra soggetti privati, ha affermando la giurisdizione del giudice ordinario.
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Cassazione civile, Sez. Un., 12 ottobre 2011 n. 20933
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia fra la C. e il CONI con riferimento alle domande concernenti il periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 e la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle domande svolte nei confronti della CONI servizi s.p.a.
In relazione alle domande nei confronti del CONI va anzitutto escluso che sulla giurisdizione del giudice ordinario in relazione al periodo anteriore al 30 giugno 1998 si sia formato il giudicato in conseguenza della sentenza resa dal Tribunale di Forlì in data 2 marzo - 11 aprile 2001, sull'impugnativa del licenziamento.
Il licenziamento è stato intimato il 23 dicembre 1999, periodo certamente ricadente nella giurisdizione del g.o. Quindi la qualificazione del rapporto svoltosi anteriormente alla data del 30 giugno 1998, essendo inidonea ad influenzare la questione di giurisdizione, deve considerarsi del tutto irrilevante.
È poi vero che nel lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, ove il lavoratore-attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la regola del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi interessati, trova temperamento in caso di illecito permanente, sicché, qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro , occorre fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998 (Sez.Un. 31 marzo 2009, n. 7768) ma è anche vero che ai fini del riparto di giurisdizione in forza della norma transitoria dettata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, (per cui restano attribuite al giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, mentre sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro successivo a detta data), non può essere invocata la fattispecie dell'illecito permanente - che nasce da un unico fatto generatore, verificatosi in un preciso momento, prolungandosi nel tempo gli effetti relativi, sicché rispetto ad essa è il momento della cessazione della permanenza che rileva per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto in contestazione - in controversia in cui sia dedotta l'illiceità della condotta datoriale per il mancato riconoscimento della pretesa natura subordinata del rapporto lavorativo, giacché la anzidetta pretesa è originata non da un unico fatto generatore, ma da comportamenti - e cioè prestazioni di lavoro subordinato - che si esplicano in distinte unità temporali, ciascuna della quali va considerata a sé stante (posto che i modi di esplicazione dell'una nulla possono dire sui modi di esplicazione di quella successiva) ai fini della verifica che ciascuna di esse sia stata svolta in maniera effettivamente idonea ad integrare il requisito della subordinazione. (Sez. Un.,11 maggio 2009, n. 10669, particolarmente rilevante nel caso ora in esame, dal momento che in una controversia promossa nei confronti di un Comune per ottenere l'accertamento della natura subordinata del servizio prestato dai ricorrenti come messi di conciliazione presso gli uffici del giudice di pace, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto tutte le circostanze invocate per dimostrare l'esistenza della subordinazione si riferivano a periodo anteriore al 30 giugno 1998).
In relazione alle domande nei confronti della CONI s.p.a quale successore del CONI trattandosi di controversia fra privati deve essere esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo ed affermata quella del giudice ordinario (v., fra le più recenti, Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 392).
In conclusione va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande nei confronti del CONI e le parti vanno rimesse dinanzi a detto giudice. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande nei confronti della CONI Servizi s.p.a.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande nei confronti del CONI e rimette le parti dinanzi al TAR competente;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande nei confronti della CONI Servizi s.p.a.; condanna la parte resistente al pagamento delle spese liquidate in Euro 200 per esborsi e in Euro 3000 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011