Diritto Tributario. Locale destinato all'esercizio di attivitą  commerciali e abitazione del contribuente: uso promiscuo e accertamento per IVA, IRPEF e IRAP. Cass. civ. sez. trib.29 novembre.



L'uso promiscuo deve ritenersi non solo nella ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta la agevole possibilità di comunicazione interna consente il trasferimento dei documenti propri della attività commerciale nei locali abitativi (v. tra le altre Cass. n. 10664 del 1998).

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Cass. civ. sez. trib. n. 24178 del 20 novembre 2010.

FATTO E DIRITTO

1. C.M. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate (che sono rimasti intimati) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativo all'anno di imposta 2002, C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7) è inammissibile per inadeguatezza dei quesiti di diritto che lo concludono, posto che il primo di essi (col quale si chiede alla Corte di accertare se nella vicenda in questione l'Agenzia delle Entrate abbia violato una disposizione di legge) è formulato in modo da non consentire a questa Corte di comprendere, in base alla sola lettura del quesito, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito nè di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. tra la altre SU n. 2658 del 2008), mentre il secondo quesito è assolutamente astratto e non consente di cogliere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della definizione della controversia.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, la ricorrente, premesso che nella specie il locale bar dove era stata effettuata la verifica era "tutt'uno" con locale adibito ad abitazione (cucina), rileva la mancanza della necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La censura è manifestamente fondata, atteso che i giudici d'appello hanno confermato l'accertamento in fatto dei giudici di primo grado, secondo i quali l'accesso dei verificatori era avvenuto nei locali in cui si svolgeva l'attività della contribuente, locali che comprendevano un vano della sovrastante abitazione della contribuente adibito a cucina, e che pertanto l'accesso era avvenuto anche in un locale adibito ad uso abitativo, essendo irrilevante, ai fini della norma in esame, che si trattasse solo della cucina, mentre il resto dell'abitazione era posta al piano superiore. E' peraltro da rilevare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, premesso che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, per l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, ed anche ad abitazione del contribuente, richiede l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ha avuto modo di precisare che deve ritenersi l'uso promiscuo non solo nella ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta la agevole possibilità di comunicazione interna consente il trasferimento dei documenti propri della attività commerciale nei locali abitativi (v. tra le altre Cass. n. 10664 del 1998).
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il secondo accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che provveder anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della CTR Campania.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010

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