DIRITTO TRIBUTARIO. Plusvalenza patrimoniale: quando scatta l'accertamento ai fini IRPEF? Cass. civ. 25 giugno 2012 n. 10552.



Cassazione civile  sez. VI 25 giugno 2012 n. 10552

FATTO E DIRITTO
- rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: "Con sentenza n. 5/35/10, la CTR del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da D.C.I. nei confronti dell'avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2001.
Il giudice di appello riteneva, invero, correttamente motivato l'atto impositivo, con riferimento ad un precedente avviso di liquidazione, emesso ai fini dell'imposta di registro.
Avverso la suddetta decisione della CTR del Lazio ha proposto ricorso per cassazione D.C.I., articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54 e L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. L'amministrazione intimata ha replicato con controricorso.
I due motivi di ricorso, ad avviso del relatore, si palesano manifestamente infondati.
Per quanto concerne, infatti, il primo motivo, va rilevato che secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di accertamento del reddito, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell'accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda. In tale ipotesi resta, pertanto, a carico del contribuente l'onere di provare un diverso valore, anche dimostrando di non aver interamente realizzato, in concreto, il valore di mercato dell'azienda ceduta (cfr. Cass. 4057/07, 19830/08, 5070/11). Il valore stabilito in sede di applicazione dell'imposta di registro deve essere considerato, quindi, come un dato obiettivo idoneo, di per sè, a fondare l'accertamento della plusvalenza da cessione, a prescindere dalle modalità con le quali esso sia stato determinato, e fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente.
Ne discende che, del tutto correttamente, il giudice di appello ha ritenuto validamente motivato l'avviso di accertamento, ai fini IRPEF, con riferimento al valore dell'azienda determinato ai fini dell'imposta di registro, divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della contribuente.
Ma, del pari, si palesa infondato - a parere del relatore - il secondo motivo di ricorso. Ed invero, l'avviso di accertamento è legittimamente adottato quando la sua motivazione rinvii "per relationem" ai risultati conseguiti in precedenti fasi procedimentali, sebbene dirette alla liquidazione di imposte diverse, purchè tali risultati siano trasfusi in atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente. Il che certamente è a dirsi nelle ipotesi nelle quali un avviso di accertamento, ai fini dell'IRPEF, rinvii ad un altro atto emesso ai fini dell'imposta di registro, con il quale venga rettificato il valore di una cessione di azienda (in termini, Cass. 25721/09; cfr. pure, 21119/11).
Ebbene, nel caso di specie, risulta accertato dalla CTR che l'amministrazione aveva prodotto, nel giudizio di prime cure, la relata di notifica, alla D.C., dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro. Per il che, essendo tale atto conosciuto dalla contribuente, è del tutto evidente che non ne era necessaria l'allegazione - secondo un'interpretazione non formalistica del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7 (per la quale, v. Cass. S.U. 11722/10) - all'avviso di accertamento in discussione nel presente giudizio.
Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1";
- che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
- che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e che, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012

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