Distacco dall’impianto centralizzato condominiale di riscaldamento: sempre possibile?

Occorre verificare che il distacco del singolo condomino non incida sulla efficienza funzionale dell'impianto centralizzato.



L'annoso problema del distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento: è sempre possibile o vi sono dei limiti. Cass. Civ. n. 21457 del 15 settembre 2017.

Perché sia legittimo il distacco del condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento per i giudici di legittimità non è sufficiente che tale distacco non incida in peius a livello strutturale sull'impianto centralizzato di riscaldamento, quindi che non vi sia alcun materiale pregiudizio per le tubazioni comuni, ma ha occorre che il distacco non incida sulla efficienza funzionale dell'impianto centralizzato stesso.

Per la Suprema Corte, infatti, nell’ipotesi in cui il distacco produca una innovazione incidente sull'impianto centralizzato, ciò può avvenire solo nel rispetto dell'art. 1120 c.c. il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

LA MASSIMA

In applicazione dell’art. 1120 c.c., affinchè il condomino possa procedere a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento non è sufficiente non è sufficiente che il distacco non incida in peius a livello strutturale sull'impianto centralizzato di riscaldamento, ma non  deve comportare una diminuzione della efficienza funzionale dell'impianto centralizzato. Cass. Civ. n. 21457 del 15 settembre 2017.

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