E’ valida la delibera condominiale che assegna aree destinate a parcheggio delle automobili?

E' nulla la delibera che le aree destinate a parcheggio delle automobili incidendo sui diritti individuali di proprietà esclusiva.



FATTI DI CAUSA

Un condomino, proprietario di una appartamento in un edificio, proponeva ricorso al Tribunale chiedendo che fosse dichiarata  nulla una delibera assembleare con tale delibera veniva stabilito che i posti macchina "disegnati sul cortile" dal costruttore fossero assegnati ai condomini che non avevano acquistato un box.

Il Tribunale adito rigettava la domanda, osservando che sugli spazi per il parcheggio gravava un diritto di uso a favore del condominio, derivante dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-sexies, introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18 e che dall'anzidetta titolarità discendeva il diritto del condominio a disporre delle aree in questione. Nè appariva applicabile - proseguiva il Tribunale - la L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 12, che disponeva soltanto per le costruzioni non ancora realizzate al momento della sua entrata in vigore.

Tale decisione veniva appellata dal condomino ma anche la Corte d’Appello rigettava la richiesta confermando la sentenza di primo grado, sostenendo che la L. n. 1150 del 1942, art. 41-sexies, comporta che il contratto di compravendita con il quale il costruttore-venditore si riservi la proprietà esclusiva di aree destinate al parcheggio, è affetto da nullità parziale, con automatica sostituzione della clausola nulla ed integrazione del contratto, ex art. 1419 c.c., comma 2. La Corte ha rilevato come la delibera in questione si fosse limitata ad assegnare i posti auto, senza in alcun modo qualificare la natura del diritto in contestazione.

Il condomino decide quindi di impugnare anche tale decisione e ricorre in cassazione

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte parte da un presupposto ormai consolidato in giurisprudenza, ovvero che nel fabbricato condominiale di nuova costruzione ed anche nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio per parcheggio - nella misura fissata dalla norma imperativa ed inderogabile di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 41-sexies, introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 18 - non sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio stesso, si ha nullità di tale contratto, nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione ope legis del contratto tramite riconoscimento di un diritto reale di uso di detto spazio in favore del condomino, nella misura corrispondente ai parametri della disciplina normativa applicabile per l'epoca dell'edificazione (Tra le altre Cass. civ.  n. 28950/2011).

La citata normativa in materia nel disporre che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, ha istituito inderogabilmente un vincolo pertinenziale permanente di natura pubblicistica tra tali aree e il fabbricato, con riflessi anche di carattere civilistico, consistenti nella possibilità di far dichiarare la nullità parziale, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., dei contratti di alienazione delle singole unità immobiliari dell'edificio, in quanto escludenti dal trasferimento il diritto di proprietà o di uso del parcheggio, salva la corresponsione all'alienante del relativo compenso, in quanto non compreso nei prezzi delle vendite.

Si tratta di distinti diritti, spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ognuno dei singoli compratori delle varie porzioni dello stabile, in base ai rispettivi titoli di acquisto.

Per i giudizi di legittimità l'assemblea condominiale non aveva titolo a disciplinare il godimento di un'area non condominiale, assegnando direttamente i posti macchina insistenti sulla detta area esterna di proprietà dell'originario costruttore ai condomini che non avevano acquistato un box nel caseggiato dove si trova il loro alloggio, e ciò tra l'altro senza che, su iniziativa degli acquirenti degli immobili (in ipotesi) illegittimamente privati del diritto all'uso dell'area pertinente a parcheggio e con onere della prova a loro carico, sia stata accertata giudizialmente la nullità dei negozi da loro stipulati, nella parte in cui è stata omessa tale inderogabile destinazione, con conseguente loro integrazione ope legis.

La Cassazione conclude quindi con l’accoglimento del ricorso e dichiara la nullità della impugnata delibera nella parte in cui dispone che "i posti macchina disegnati... sul cortile... si intendono assegnati ai condomini che non hanno acquistato un box nel caseggiato dove esiste il loro alloggio".

LA MASSIMA

L'assemblea di condominio non può adottare delibere che, nel predeterminare ed assegnare le aree destinate a parcheggio delle automobili, incidano sui diritti individuali di proprietà esclusiva di uno dei condomini, dovendosi tali delibere qualificare nulle. Cass. Civ. n. 8014 del 30 marzo 2018.

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