Eccesso di velocità in autostrada rilevato con il "tutor": su chi l'onere della prova?

Eccesso di velocità in autostrada rilevato con sistema “tutor”: su chi l’onere di provare l’esistenza di cartelli indicanti la presenza di rilevazione? Cass. civ. n. 5530 del 6 marzo 2017.



L’ormai noto accertamento effettuato mediante l’utilizzo del “tutor”, a seguito del quale viene riscontrata la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, per eccesso di velocità sull'autostrada, viene posto in questa sede un aspetto quantomeno diverso, ovvero su chi debba cadere l’onere probatorio in relazione alla dimostrazione dell'esistenza di una segnaletica che avvisi gli utenti della strada della rilevazione a distanza della velocità dei veicoli.

Per i giudici di piazza Cavour, occorre dare una corretta interpretazione dell’art. 115, 2° comma , c.p.c., che consente al giudice di porre a fondamento delle decisioni, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Ed infatti l'affermazione della sentenza gravata secondo cui il giudice di pace avrebbe argomentato correttamente l'esistenza di cartelli sulla carreggiata ricorrendo al fatto notorio, giacchè “tutti gli utenti della strada, infatti, sanno che sulla principale arteria autostradale italiana in uno dei tratti di maggiore rilevanza intensità del traffico esistono cartelli verticali che segnalano la rivelazione della velocità tramite SafetyTutor, sicchè l'autorità non doveva dare la specifica prova dell'esistenza di cartelli che tutti sanno presenti” contrasta con il disposto dell'art. 115 c.p.c., comma 2.

Tale disposizione, infatti, fa riferimento ad eventi di carattere generale ed obiettivo, che proprio perchè tali non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità, e non prevede che, ai fini probatori previsti da detta norma, si possa generalizzare una situazione particolare.

Per la Suprema Corte, pertanto, in assenza della prova da parte dell’ente pubblico di avere correttamente segnalato mediante cartelli stradali la presenza del rilevatore di velocità, rende accoglibile il ricorso dell’utente della strada e ne determina l’annullamento della sanzione irrogata.

LA MASSIMA

 In tema di rilevazione automatica di velocità con sistema “tutor”, il Giudice non può limitarsi alle nozioni di comune esperienza ex art. 115, comma 2°, c.p.c., ma deve accertare occorre l’effettiva esistenza di cartelli segnaletici della presenza di sistemi di rilevazione automatica di velocità, prova che deve essere fornita non dall’utente ma dal gestore della strada.  Cass. civ. n. 5530 del 6 marzo 2017

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