Entrare nella mail nell’ex coniuge: è reato anche se si conosce la password?

L'accesso alla mail di soggetti terzi, seppur a conoscenza della password, non esclude il carattere abusivo degli accessi effettuati



Il caso sulla quale la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi è quella relativa all’accesso alla casella mail effettuata dall’ex coniuge a conoscenza della relativa password.

La conoscenza da parte dell'imputata della password, fornitale direttamente dal titolare della casella di posta elettronica, potrebbe escludere il carattere abusivo dell'accesso considerato che mancherebbe qualsiasi espediente atto ad aggirare la protezione del sistema?

Per la corte di piazza Cavour ciò non esclude a priori la sussistenza del reato previsto dall'art. 615 ter c.p., il quale punisce la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica, trattandosi di una spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio.

Nell’ipotesi in cui chi accede alla mail sia a conoscenza della password di accesso al sistema informatico non esclude il carattere abusivo degli accessi effettuati, ciò in considerazione del risultato ottenuto, palesemente in contrasto con la volontà del titolare della casella elettronica, di determinare "il cambio della password con impostazione di una nuova domanda di recupero ed inserimento di una frase ingiuriosa".

Non può quindi escludersi in tal caso, secondo la corte di legittimità, la commissione del suddetto reato in quanto tali accessi “abusivi” hanno anche temporaneamente escluso il titolare della casella di posta dalla fruizione del servizio stesso.

LA MASSIMA

Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni e di limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Cass. pen. n. 52572 del 17 novembre 2017

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