Fittizia vendita di prodotti online: truffa semplice o aggravata?

La distanza fisica nelle vendite online costituisce una posizione di maggior favore per l’agente rispetto alla vittima, consentendogli di schermare la sua identità,



Fittizia vendita di beni online: truffa “semplice” o “aggravata”?

Il caso è tra quelli ricorrenti negli ultimi anni con il proliferare di siti web che vendono prodotti di svariati generi, siti sui quali non mancano le truffe posti in essere da sedicenti venditori.

IL CASO

Un inserzionista, dopo aver pubblicato il proprio annuncio di vendita di alcuni beni (telefoni cellulari e pc) viene contattato da utenti interessati all’acquisto che successivamente perfezionano lo stesso pagando con bonifici o su carte prepagate.

Conclusa la vendita però nessun prodotto viene inviato all’acquirente, pertanto, a seguito di querela, il GIP individuava gli estremi del reato di truffa, ritenendo sussistente anche l'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 2-bis, contestata nella imputazione provvisoria per avere profittato di circostanze di luogo e di tempo tali da ostacolare la privata difesa, avendo commesso il fatto attraverso contatti telematici e a distanza che non permettono alla persona offesa di controllare l'identità e la serietà dell'interlocutore/contraente, nè l'esistenza del bene offerto.

Il Tribunale di Brescia, al quale aveva presentato impugnazione l'indagato, riteneva invece non l’aggravamento del reato, dal momento che la condotta posta in essere dall’indagato – che peraltro aveva ammesso gli addebiti - in ragione delle peculiarità proprie della vendita on-line, integrasse gli artifici e raggiri del reato di truffa, senza tuttavia individuare altri elementi ulteriori, esterni alla struttura del reato, integranti l'aggravante della minorata difesa.

E’ il Pubblico ministero a ricorrere per Cassazione contro tale decisione, ritenendo che proprio le particolari modalità delle vendite on-line sarebbero connotate da peculiari requisiti oggettivi idonei a porre il venditore in una posizione di forza, da lui conosciuta e della quale egli avrebbe approfittato in danno dell'acquirente, la cui posizione contrattuale, al contrario, sarebbe contraddistinta da una intrinseca debolezza, per effetto del perfezionamento a distanza della transazione, con la conseguente sua impossibilità sia di visionare in anticipo il bene rispetto al pagamento sia di saggiare l'affidabilità del venditore.

  • La decisione della Corte di Cassazione.

Per la Suprema Corte il ricorso del PM è fondato sulla base delle seguenti motivazioni. Innanzitutto occorre partire dall’analisi dell’art. 61 c.p., comma 1, n. 5, il quale stabilisce che l'aggravante della cosiddetta minorata difesa si configura allorquando l'agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Per la sua applicazione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, occorre che vi siano condizioni oggettive conosciute dall'agente e di cui questi abbia volontariamente approfittato, valutazione che deve essere fatta in concreto, caso per caso e secondo una valutazione complessiva degli elementi disponibili.

Quanto alla circostanza che le parti contraenti, attraverso lo strumento informatico, perfezionano il contratto senza conoscersi personalmente, ciò non di per sé non consente alcun approfittamento da parte dell'agente delle circostanze legate alla persona dell'acquirente.

Allo stesso modo secondo la Corte non sono individuabili nemmeno circostanze di tempo tali da aver favorito la condotta dell'agente e delle quali egli ha approfittato per commettere gli artifici e raggiri.

Rimangono dunque da valutare se sia possibile individuare l'aggravante con riferimento al luogo di commissione del delitto.

Al riguardo se da un lato è vero che il circuito internet, per le sue particolari caratteristiche, è, per così dire, un non luogo in quanto viene in considerazione una dimensione smaterializzata, ciò non toglie che anche nel reato di truffa ordita attraverso la vendita di prodotti on-line, è individuabile un luogo fisico del commesso reato, ovvero quello ove si trovava l'agente al momento in cui egli aveva conseguito il profitto.

Tale luogo fisico di consumazione del delitto di truffa attraverso la vendita di prodotti on-line, possiede una caratteristica peculiare, che è quella costituita dalla distanza che esso ha rispetto al luogo ove si trova l'acquirente, ed è proprio questo l'elemento che consente all'autore della truffa di porsi in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente.

Per la Suprema Corte tali aspetti comportano certamente dei vantaggi che l’autore del reato non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita avvenisse nei modi tradizionali e, pertanto, l'agente ne ha consapevolmente approfittato.

Per i giudici di legittimità quindi la condotta illecita dell'agente si è senz’altro arricchita di un ulteriore elemento esterno, peculiare e meramente eventuale, rispetto agli artifici e raggiri del reato di truffa semplice, individuabili, questi ultimi, nel solo fatto che quegli finga di vendere un bene che non ha o del quale, in verità, non si vuole privare.

Né in ultima analisi può valere la circostanza che l'acquirente, comprando un bene on-line, si sarebbe volontariamente esposto ai rischi insiti in tale tipo di transazioni, ciò in quanto ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio o raggiro non è esclusa dalla mancata diligenza della vittima.

LA MASSIMA

Costituisce truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p., la fittizia vendita di beni online individuandosi quale elemento peculiare il luogo fisico di consumazione del delitto ovvero la distanza fisica tra il venditore e l'acquirente. Cass. Pen. n. 43705 del 14 ottobre 2016; Conformi: Cass. pen. n. 13933/2015; n. 7749 del 4 novembre 2014; n. 40923/2013; n. 13387/2013

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