Il commerciante detiene confezioni di acqua all'aperto per un breve periodo: si profila comunque cattivo stato di conservazione?

L'esposizione dell'acqua all'aperto in contenitori PET configura la contravvenzione ex art. 5, lett. b) della Legge 283/1962.



IL CASO

Nuovo monito della Suprema Corte per coloro che commerciano prodotti destinati all’alimentazione, in particolare sulla corretta conservazione degli stessi prima della vendita.

Il caso ha riguardato un commerciante condannato in primo grado alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui alla Legge n. 283 del 1962, ex art. 5, lett. b), per avere detenuto per la vendita, in cattivo stato di conservazione, più confezioni di acqua collocandole nel piazzale antistante l'immobile, esponendole alla luce del sole.

Nei motivi di ricorso in cassazione, si sostiene che in realtà le confezioni di acqua sono state depositate nel piazzale antistante il locale di vendita solo per il tempo necessario a riporla nel magazzino e che quindi non può parlarsi di stato di conservazione in quanto in tale posto sarebbero rimaste per il solo tempo necessario allo della merce.

LA DECISIONE DELLA CORTE

In contestazione è quanto previsto dall’art. 5, lett. b) della Legge 283/1962, che disciplina la produzione e la vendita di sostanze alimentari e bevande; è un reato di pericolo presunto con anticipazione della soglia di punibilità per la rilevanza del bene protetto, la salute, per cui il reato si concretizza anche senza l'effettivo accertamento del danno al bene protetto (cfr. Cass. Pen. n. 36274/2016; n. 40772/2015).

Osserva la Suprema Corte che l'acqua è un prodotto alimentare vivo e come tale soggetta a subire modificazioni allorchè è isolata dal suo ambiente naturale e forzata all'interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono fra l'acqua, l'aria, la luce e le altre forme di energia e che modificano le relazioni che in natura l'acqua conosce allorchè viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole.

Il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione è configurabile pertanto già quando si accerti che le concrete modalità della condotta siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura.

Lo stato di conservazione può quindi essere accertato senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, ma sulla base di dati obiettivi, come ad esempio il verbale ispettivo, la documentazione fotografica, o mediante la prova testimoniale. I giudici di legittimità concludono confermando la decisione del tribunale di merito, evidenziando che la conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET all'aperto ed esposto al sole configura la contravvenzione prevista dalla Legge 283/1962, all’art. 5, lett. b), atteso che l'esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l'impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto.

LA MASSIMA

La conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET all'aperto ed esposto al sole configura la contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, atteso che l'esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l'impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto. Cass. Pen. n. 39037 del 28 agosto 2018.

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