Il numero di targa di un veicolo è qualificabile come "dato personale"?

Essendo un dato pubblico reperibile presso il PRA non può ritenersi dato personale.



A cura di Augusto Careni

Il numero di targa deve considerarsi dato personale e come tale deve essere tutelato alla luce del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 integrato dal Decreto Legislativo 101/2018)?

A tale quesito, che in tanti si sono posti anche e soprattutto con l’entrare in vigore del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, fornisce una chiara risposta la Suprema Corte nella sentenza n. 18500 depositata il 12 luglio 2018.

Il caso posto all’attenzione della Corte riguardava la legittimità della trasmissione di dati riguardanti il numero di targa di un veicolo effettuata da un comune italiano a Poste Italiane ai fini della notifica di una sanzione per violazione al C.d.S.

In sostanza il ricorrente lamentava che tale comunicazione avrebbe violato il Decreto Legislativo n. 196/2003 in riferimento agli artt. 3, 11, 18,19 e 24, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 2, del citato D. Lgs., ovvero l'inutilizzabilità dei dati.

I giudici di piazza Cavour non hanno però ravvisato alcuna violazione di dati personali, ciò in quanto i c.d. dati sensibili contenuti nel verbale riguardavano esclusivamente il numero di targa del mezzo, l’intestazione del veicolo e le circostanze di tempo e luogo dell'infrazione, mentre non risultavano dal verbale le generalità del conducente.

In tale ipotesi, osserva la Corte, il numero di targa e l’intestazione del veicolo costituiscono un dato pubblico reperibile presso il PRA e non possono quindi qualificarsi come dati personali, così come per le circostanze di tempo e luogo dell'infrazione – non essendo indicate le generalità del conducente del mezzo - non sono riferibili ad alcuna specifica persona fisica ma al veicolo, pertanto il soggetto notificatore (nel caso di specie Poste Italiane) non pone in essere alcun trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003, ex art. 4, comma 1, lett. a), come integrato dal D.Lgs. 101/2018, limitandosi a stampare il verbale e ad imbustarlo per la successiva notifica.

LA MASSIMA

 Il numero di targa e la conseguente intestazione del veicolo costituisce un dato pubblico, reperibile presso il PRA. In assenza di indicazione del conducente non possono inoltre qualificarsi come dati personali, le circostanze di tempo e luogo dell'infrazione, non essendo riferibili ad alcuna specifica persona fisica, ma al veicolo. Cassazione civile, sez. II, n. 18500 del 12 luglio 2018.

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