Impugnazione delibera assembleare da parte del condomino: giudice competente?

Occorre fare riferimento all'importo contestato e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea.



IL CASO

L’impugnazione della delibera resa dall’assemblea di condominio è un argomento sempre di attualità nonostante non manchino le pronunce anche della Cassazione che hanno individuato il giudice competente a decidere.

Nel caso in esame un condomino decide di impugnare una delibera assembleare per chiederne l’annullamento, e lo fa rivolgendosi al tribunale, il quale con ordinanza stabilisce la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace.

Secondo il tribunale, infatti, la competenza sarebbe del Giudice di Pace in quanto la causa avendo per oggetto la contestazione della debenza degli importi deliberati in relazione alla spiaggia, al giardino e ad una tubazione da sostituire e l'importo che il condomino riteneva indebitamente a proprio carico era inferiore ad euro 5.000.

Avverso tale ordinanza ricorre in condomino proponendo istanza di regolamento di competenza, sulla base della considerazione che la controversia atterrebbe, non alla contestazione degli importi dal medesimo dovuti in forza del riparto condominiale, ma alla legittimità della delibera assunta dall'assemblea dovuta alla mancanza del potere da parte dei rappresentanti degli enti consorziati.

LA DECISIONE DELLA CORTE

I giudici di legittimità chiamati a pronunciarsi sul richiesto regolamento di competenza, non si discostano da quello che è l’orientamento prevalso negli ultimi anni (cfr. Cass. Civ. 6363/2010; 16898/13; 18283/15) per il quale ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poichè, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece, che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.

Nel caso in esame, anche la Suprema Corte ha ravvisato il tema specifico introdotto dal condomino nella contestazione della debenza degli importi deliberati in relazione alla spiaggia, al giardino ed alla tubazione da sostituire, non sussistendo peraltro in capo al singolo condomino alcun interesse a verificare in termini generali ed astratti l'esattezza dei principi e delle spese indicate dall'amministratore. In relazione quindi a tale richiesta, l’importo dovuto dal condomino sulla base della ripartizione delle spese approvate dall’assemblea non superava l'importo di euro 5,000, per cui la competenza per valore era del Giudice di Pace come correttamente aveva affermato il Tribunale di merito nella propria ordinanza.

LA MASSIMA

Nel caso di impugnazione, da parte del singolo condomino, della delibera assembleare di ripartizione delle spese ai fini dell'annullamento della stessa, il giudice competente per valore è il Giudice di Pace se la singola quota che graverebbe in capo all'attore è inferiore a 5.000 euro. Cass. Civ. n. 21227 del 28 agosto 2018.

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