Impugnazione della risoluzione del contratto di lavoro del direttore generale di una ASL: G.O. oppure G.A.?

Giurisdizione del Giudice Ordinario oppure del Giudice Amministrativo in relazione all'impugnazione proposta dal direttore generale di una azienda sanitaria locale per la risoluzione del contratto di lavoro?



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, con sentenza del 3 febbraio 2016 n. 2055, sulla giurisdizione in relazione alla impugnazione della risoluzione del contratto di lavoro da parte di un direttore generale di una ASL: tale risoluzione coinvolge il diritto soggettivo e quindi impugnabile dinnanzi al Giudice Ordinario oppure coinvolge l'interesse legittimo e quindi impugnabile dinnanzi al Giudice Amministrativo?

Quella della giurisdizione è un'annosa e quanto mai dibattuta questione che si pone tutte le volte in cui il labile confine tra interesse legittimo e diritto soggettivo non appare di così pronta individuazione.

Le Sezioni Unite hanno chiarito, alla luce del contrasto giurisprudenziale in essere sul punto, che la risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi o quando la gestione aziendale presenti una situazione di grave disavanzo o per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità è equiparabile alla risoluzione per inadempimento.

Essendo equiparabile alla risoluzione per inadempimento  essa coinvolge situazioni di diritto soggettivo tutelabili innanzi al Giudice Ordinario.

IL CASO

Il direttore generale di una azienda sanitaria locale proponeva ricorso al Tribunale per impugnare la risoluzione del suo contratto di lavoro con la quale era decaduto dall'incarico a fronte di un disavanzo: lo stesso chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sollevando l'illegittimità della delibera della Giunta regionale.

Si costituiva la Regione eccependo in primis la giurisdizione del Giudice Ordinaio e insistendo per la piena legittimità della delibera.

La decisione del Tribunale.

Il Tribunale competente accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente e condannava la Regione al risarcimento del danno patrimoniale  a favore del ricorrente.

La decisione della Corte di Appello.

La Corte d''Appello adita confermava la giurisdizione del Giudice Ordinario.

La Regione ricorreva per Cassazione evidenziando che il petitum sostanziale era da ravvisarsi nell'accertamento della illegittimità della decadenza e quindi si dibatteva in ordine ad un interesse legittimo con giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La decisione delle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite, riportandosi a precedenti pronunce, hanno chiarito che la giurisdizione è del Giudice Ordinario, innanzitutto in quanto il rapporto di lavoro del direttore generale della Asl è regolato da un contratto di diritto privato, ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c. ed in quanto la risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi o quando la gestione aziendale presenti una situazione di grave disavanzo ovvero per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialitàè equiparabile alla risoluzione per inadempimento e coinvolge situazioni di diritto soggettivo tutelabili dinanzi al giudice ordinario.

  • Ma in base a cosa si determina la giurisdizione?

Le Sezioni Unite cologono l'occasione per ribadire che la giurisdizione:

1) si determina con riferimento al petitum sostanziale e non al petitum formale;

2) si determina in base alla domanda.

  • Cos'è il petitum sostanziale?

Il petitum sostanziale deve essere identificato in relazione alla causa pentendi, ossia all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice in relazione ai fatti allegati alla causa.

Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto si verte in tema di diritti soggettivi e non di interessi legittimi.

  • Cosa deve intendersi per interesse legittimo?

Alla luce della rivoluzionaria sentenza n. 500/99 e della novella 15/2005 l'interesse legittimo è:

"una posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell'interesse al bene". 

LA MASSIMA

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'impugnazione proposta dal direttore generale di una azienda sanitaria locale in relazione alla risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi o quando la gestione aziendale presenti una situazione di grave disavanzo ovvero per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità, di cui all'art. 3 - bis, comma 7, d.lg. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), in quanto tale risoluzione è equiparabile alla risoluzione per inadempimento e coinvolge situazioni di diritto soggettivo tutelabili dinanzi al giudice ordinario. Cass. Sez. Un. 3 febbraio 2016 n. 2055 

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