Incidente su pista da sci: può applicarsi il Codice della Strada?

L'introduzione di una autovettura in un'area destinata esclusivamente all'esercizio di uno sport come lo sci non conduce all'applicabilità dell'art. 2054 c.c.



L’incidente che si verifica sulle piste di sci non può trovare la sua disciplina nella normativa del codice della Strada.

Così la Corte di Cassazione Civile (sentenza n. 21254 del 2016) su un caso di sinistro verificatosi su di una pista da sci e per il quale il ricorrente chiedeva l’applicazione del C.d.S.

La questione dell'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c. viene affrontata dalla Suprema Corte attraverso il concetto di circolazione dei veicoli, poichè il testo della norma non indica uno specifico significato giuridico del concetto di circolazione, deve quindi attingersi dal sistema in cui la norma codicistica era venuta ad inserirsi.

Volendo brevemente analizzare il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, all'art. 23 (Libertà di circolazione) nel comma 1 stabiliva: "La circolazione sulle strade di uso pubblico e sulle aree ad esse equiparate è libera, salva l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei regolamenti che i Comuni sono autorizzati ad emanare".

La circolazione presuppone quindi una strada o un'area - pubblica o destinata ad uso pubblico - ad essa equiparata, e ciò significa secondo la Corte che ad es., se un veicolo senza rotaie viene guidato in una zona priva di tale caratteristica, la circolazione in senso giuridico non sussiste, ragion per cui non sono applicabili nè l'art. 2054 c.c. nè la normativa attinente all'assicurazione obbligatoria per la conseguente responsabilità.

Allo scopo occorre che il sinistro si sia realizzato sugli spazi addetti alla circolazione, nel senso che un numero indeterminato di persone possa accedervi al fine di circolare, per cui la circolazione non può essere intesa, su un piano erroneamente soggettivo, come frutto dell'intenzione e della scelta del soggetto che guida il veicolo, bensì, oggettivamente, come uso attribuito ad un'area pubblica o ad un'area privata ma destinata appunto a tale uso pubblico.

Per i giudici di piazza Cavour l'introduzione di una autovettura in un'area destinata esclusivamente all'esercizio di uno sport come lo sci, che non si pratica mediante veicoli a motore o comunque mediante veicoli indicati dal Codice della strada come idonei a realizzare una circolazione nel senso sopra descritto, che non conduce all'applicabilità dell'art. 2054 c.c. e della correlata assicurazione obbligatoria nell'ipotesi in cui il veicolo venga a contatto con uno sciatore.

Peraltro nemmeno nell’ipotesi in cui si voglia qualificare l'attrezzo di tale sport come un veicolo, questo non è certo rientrante tra i veicoli soggetti alla disciplina del Codice della strada e non è, pertanto, neppure assoggettato alla disciplina dell'art. 2054 c.c.

LA MASSIMA

Il presupposto dell'applicazione dell'art. 2054 c.c.. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un'area stradale o ad essa equiparata, non essendo invece la pista di sci aperta per uso stradale bensì per l'esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della Strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile la normativa suddetta. Cass. Civ. n. 21254 del 20 ottobre 2016; Conforme: Cass. S.U. n. 8620/2015; Cass. civ. n. 3257/2016

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