Investimento fuori dalle strisce pedonali: no al risarcimento se…

Costituiscono elementi valutabili dal giudice in fase istruttoria l’improvviso attraversamento di una strada a largo scorrimento, l’ora serale, le condizioni di scarsa visibilità, l’attraversamento fuori dalla strisce pedonali [...]



IL CASO

A seguito di un investimento stradale avvenuto al di fuori delle strisce pedonali, i parenti della vittima convenivano in giudizio il conducente dell’autovettura e l’assicurazione della stessa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale.

Il contraddittorio veniva integrato nei confronti del proprietario della vettura.

La domanda degli attori veniva rigettata sia in primo che in secondo grado, pertanto veniva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, formulando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c., artt. 190 e 191 C.d.S. e artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per aver erroneamente applicato le norme richiamate in tema di circolazione stradale ed il principio relativo alla presunzione di colpa per aver ritenuto unico responsabile del sinistro il pedone; denunciano altresì la presenza di un vizio di motivazione in ordine alla dinamica con riferimento alla condotta del conducente.

Per i giudici di piazza Cavour, che hanno concluso confermando la sentenza della Corte d’Appello, il comportamento del pedone laddove sia imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l'impatto inevitabile, non consentendo quindi al guidatore dell'autoveicolo neppure la possibilità di una manovra di emergenza, costituisce motivo di esclusione della presunzione di responsabilità in capo al conducente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dall'atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2015

LA MASSIMA

In tema di risarcimento a seguito di investimento stradale, il comportamento del pedone laddove sia imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l'impatto inevitabile, non consentendo quindi al guidatore dell'autoveicolo neppure la possibilità di una manovra di emergenza, costituisce motivo di esclusione della presunzione di responsabilità in capo al conducente. 

 

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