L'avvocato può essere anche un imprenditore commerciale?

I professionisti intellettuali possono assumere la qualità di imprenditore commerciale...quando....



La Corte di Cassazione con sentenza del 09 febbraio 2016 n. 2520 si è pronunciata sulla possibilità per i professionisti intellettuali di assumere la qualità di imprenditore commerciale.

In particolare la questione sottoposta alla Corte è relativa al riconoscimento della qualità di imprenditore di un avvocato che, avendo assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato una lavoratrice disoccupata da più di un biennio, vantava il diritto ad ottenere gli sgravi contributivi previsti dall'art. 44, comma 1, legge n. 448 del 2001 operanti per gli imprenditori del Mezzogiorno.

La Legge n. 448 del 2001 all'art. 44  riconosceva a "tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici" operanti nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna lo sgravio totale, per un periodo di tre anni dall'assunzione, dei contributi dovuti con riferimento ai nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31.12.2001.

La previsione normativa, a giudizio della ricorrente, non lasciava margini per una diversa lettura e trovava conferma nella stessa collocazione della norma che, a differenza del richiamato art. 3, inserito nel capo espressamente destinato alle attività produttive, era stata posta nel capo 7 relativo agli "interventi in materia di lavoro" in genere.

In subordine si evidenziava che in quanto disoccupata da un periodo superiore a 24 mesi, iscritta nella prima classe delle liste di collocamento ed assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possedeva i requisiti per la operatività dello sgravio parziale del 50% di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9.

L'INPS restava contumace.

La decisione del Tribunale. 

Il Tribunale accoglieva la domanda, e per l'effetto riconosceva il diritto a godere del beneficio di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 44 e dichiarava l'illegittimità delle note di rettifica nn. (OMISSIS) emesse dall'INPS.

Avverso la predetta pronuncia proponeva appello l'INPS, contestando la correttezza dell'iter interpretativo proposto dalla controparte e rilevando, almeno con riferimento allo sgravio totale, la carenza nella ricorrente del requisito soggettivo di imprenditore richiesto dalla legge.

La decisione della Corte di Appello.

La Corte d'appello competente accoglieva parzialmente il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto dell'appellata ad usufruire solo dell'agevolazione contributiva prevista dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, certamente riferita ai datori di lavoro in generale, e, per l'effetto, disponeva che l'Istituto adeguasse alla decisione i modelli rettificativi dei modd. DM/10/s relativi al periodo in giudizio.

La decisione della Corte di Cassazione. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità

Il quesito di diritto formulato è il seguente:

"dica la Suprema Corte se l'esercizio di attività professionale, nella specie di avvocato, realizzata con organizzazione produttiva con apporto di personale dipendente, rientri nella categoria di impresa come definita dagli artt. 2082 e 2083 c.c.".

La Corte evidenzia che la Legge n. 448 del 2001 all'art. 44 comma 1- alle condizioni stabilite alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 6 ("Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 6 ...") sta ad indicare che il riferimento soggettivo della disciplina è unicamente quello degli imprenditori in senso tecnico, come (pacificamente) voluto dal legislatore del 1998, e dunque ai soggetti giuridici aventi natura di impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c..

In senso contrario non poteva militare il riferimento ai datori di lavoro in generale, posto che anche il comma 5 della L. n. 448 del 1998, art. 3 stabiliva, così come la L. n. 448 del 2001, art. 44, uno sgravio per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, in favore di tutti i datori di lavoro privati, (operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), chiarendo tuttavia successivamente (nel comma 6 L. n. 448 del 1998, richiamato dalla L. n. 448 del 2001, art. 44) il significato da attribuirsi alla locuzione datori di lavoro, come riferibile soltanto all'attività propriamente di impresa ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6.

La questione, del resto, è strettamente connessa alla seconda censura avente ad oggetto la possibile natura imprenditoriale dell'attività dell'avvocato, specie laddove la stessa sia esercitata mediante l'ausilio di dipendenti.

Questa Corte, sia pur con riferimento alla configurabilità di un atto di concorrenza sleale, ha evidenziato che la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori non può ritenersi applicabile ai rapporti tra professionisti (nella specie, avvocati), posto che (pur essendo innegabile che, sotto il profilo meramente ontologico, studi di liberi professionisti siano, di fatto, per personale, mezzi tecnici impiegati e quantaltro, assimilabili ad una azienda) l'intento del legislatore, inteso a differenziare nettamente la libera professione dall'attività d'impresa (intento confermato, tra l'altro, proprio con riguardo alla professione di avvocato, dal regime delle incompatibilità di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 1, comprendente, tra l'altro, il divieto dell'esercizio del commercio in nome proprio o altrui, divieto privo di significato se lo studio professionale fosse assimilabile ad un'azienda commerciale) va interpretato ed attuato nel senso della inapplicabilità "tout court" del regime di responsabilità da concorrenza sleale ai rapporti tra liberi professionisti (Cass. 13.1.2005 n. 560). Se poi è pur vero (Cass. n. 13677/2004, Cass.n. 2645/1982) che anche i professionisti intellettuali (in generale), possono teoricamente assumere la qualità di imprenditore commerciale quando esercitano la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma di impresa, ciò vale solo in quanto essi svolgano una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale proprio per il diverso ruolo che assume il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il diverso apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente opera di organizzazione di fattori produttivi che si affiancano all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. In sostanza l'esercizio di una professione intellettuale non può mai, salvo il caso ora esaminato, configurarsi come attività di impresa, come evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez.Un. n. 1889 del 1967), secondo cui lo studio di un professionista non può costituire un'azienda, secondo la nozione datane dall'art. 2555 c.c., che postula, insieme, un soggetto qualificato (imprenditore), ed un complesso di beni organizzati per l'esercizio di una determinata impresa.

L'attività del libero professionista è invece sempre ancorata ad una prestazione d'opera intellettuale, non riconducibile ad un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Identica questione è poi stata decisa in senso sfavorevole alla odierna ricorrente da questa Corte con sentenza n. 16092/2013.

La Corte ha in tale occasione altresì evidenziato che l'infondatezza della pretesa si basa anche sui principi desumibili dal diritto comunitario, evocato tanto dall'art. 3 cit, quanto dall'art. 44 cit., che subordinano l'efficacia del riconoscimento degli sgravi all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione Europea ai sensi degli artt. 87 e ss. del Trattato e successive modificazioni.

E la Commissione Europea, con provvedimento n. SG (99) D/6511 del 10.8.1999, ha sì ritenuto che l'aiuto di Stato di cui al summenzionato art. 3, commi 5 e 6, sia conforme alfa politica comunitaria in materia di occupazione, ma ciò ha affermato sull'espresso presupposto, comunicato dal Governo italiano, che tali aiuti riguardassero le imprese.

In proposito va rammentato che il diritto comunitario vede con sfavore gli aiuti di Stato alle imprese (nel cui novero rientrano anche le politiche di sgravi contributivi) perchè alterano la concorrenza, sicchè essi possono impiegarsi in ambito nazionale solo come extrema ratio e nel rispetto delle predette regole comunitarie.

Pertanto, sarebbe un'interpretazione contraria (non solo al diritto nazionale, ma anche) al diritto comunitario quella che estendesse gli sgravi in discorso anche ai datori di lavoro non imprenditori.

La conclusione è confermata dall'approccio storico-teleologico, considerato che entrambe le norme (i citati L. n. 448 del 1998, art. 3, e L. n. 448 del 2001, art. 44) sono finalizzate a promuovere l'occupazione nel Mezzogiorno, vale a dire in una realtà territoriale carente nel settore dell'imprenditoria per numero e dimensioni delle imprese ivi operanti rispetto a quelle attive in altre regioni italiane, mentre non v'è ragione alcuna per supporre che la ratio dell'art. 44 cit. fosse quella di incentivare -sempre e soltanto nel Mezzogiorno - assunzioni di lavoro domestico o presso studi professionali od organizzazioni di tendenza prive di scopo di lucro (cioè assunzioni alle dipendenze di datori di lavoro non imprenditori).

Dunque, se la nozione di imprenditore propria del nostro ordinamento non può valere come supporto della domanda dell'odierna ricorrente, la giurisprudenza della C.G.U.E. è più ampia - rispetto a quella nazionale - in tema di individuazione del concetto di imprenditore (che non si rinviene nel Trattato); essa intende come imprenditore qualsiasi soggetto che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un'attività economica (cfr. C.G.U.E. 7.7.08, causa C-49/07) e definisce attività economica qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (cfr. C.G.U.E. 10.1.06, causa 0222/04), a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito (cfr. C.G.U.E. 29.11.07, causa C-119/06).

Ma si tratta di nozione utile in tema di applicazione di norme comunitarie in generale, mentre nel caso di specie si verte su una materia - quella degli sgravi contributivi - che, anzi, costituisce deroga al principio comunitario contrario agli aiuti di Stato (come innanzi detto).

 

LA MASSIMA

I professionisti intellettuali possono assumere la qualità di imprenditore commerciale quando esercitano la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma di impresa: ciò vale solo in quanto essi svolgano una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale proprio per il diverso ruolo che assume il sostrato organizzativo il quale cessa di essere meramente strumentale e per il diverso apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente opera di organizzazione di fattori produttivi che si affiancano all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. Cass. 09 febbraio 2016 n. 2520

DOMANDE E RISPOSTE

  • Per l'attività svolta da uno studio legale è applicabile la tutela prevista in materia di concorrenza sleale?

Il Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, con sentenza n. 6359 del 6 giugno 2017 ha interpretato estensivamente il dettato dell'art. 2082 c.c. evidenziando che anche per l'attività svolta da uno studio legale è applicabile la tutela prevista in materia di concorrenza leale.

"In tema di disciplina della concorrenza leale, ciò che rileva al fine di accedere a detta tutela non è tanto che un certo soggetto sia ‘imprenditore’, quanto, piuttosto, che operi in un contesto entro il quale può vantare il diritto a concorrere e competere in modo leale. Ne consegue un’interpretazione estensiva della stessa all’attività dei liberi professionisti - nel caso di specie ad uno studio legale - indipendentemente dalla dimensione dei mezzi impiegati, e, quindi, dalla possibilità di ravvisare nell’agire del professionista i requisiti dell’attività dell’imprenditore, come colui che ex art. 2082 c.c. organizza i mezzi per la produzione o lo scambio di beni o di servizi (e quindi indipendentemente da quanto già prevede l’art. 2238 c.c.).

  • In quali casi, dunque, i professionisti intellettuali possono assumere la qualità di imprenditori commerciali?

I professionisti intellettuali sono imprenditori commerciali se esercitano un’attività distinta da quella professionale (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 febbraio 2016, n. 2520).

"I professionisti intellettuali possono assumere la qualità di imprenditore commerciale quando esercitano la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma di impresa: ciò vale solo in quanto essi svolgano una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale proprio per il diverso ruolo che assume il sostrato organizzativo il quale cessa di essere meramente strumentale e per il diverso apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente opera di organizzazione di fattori produttivi che si affiancano all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio."

  • Un'associazione di esercenti una professione intellettuale, composta da singoli avvocati, consiste in una piccola impresa?

No. Un'associazione di esercenti una professione intellettuale, composta da singoli avvocati, non consiste in una piccola impresa (Consiglio di Stato sez. V, 27 gennaio 2016, n.258). 
Se in generale uno studio di avvocato può presentare, in concreto, una organizzazione imprenditoriale, il concetto di imprenditore non può estendersi tout court al libero professionista.

Nell'ipotesi in cui il professionista intellettuale rivesta la qualità di imprenditore commerciale per il fatto di esercitare la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, deve trattarsi di una distinta e assorbente attività che si differenzia da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo il quale cessa di essere meramente strumentale e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado nel senso di ritenere tale studio una di quelle "attività di professionisti" escluse dai contributi perché prive di quella struttura aziendale che è l'ossatura dell'impresa e consistente in un'associazione di esercenti una professione intellettuale derivante dalla sommatoria delle prestazioni professionali dei singoli avvocati.

  • Gli sgravi contributivi previsti dall'art. 44 L. 448/2001 possono applicarsi anche ad uno studio di avvocato?

Gli sgravi contributivi previsti dall'art. 44 l. 448 del 2001 si applicano solamente agli imprenditori e agli enti pubblici economici, non ai datori di lavoro non imprenditori. Uno studio di avvocato può presentare, in concreto, una organizzazione imprenditoriale, ma il concetto di imprenditore non può estendersi tout court al libero professionista. Nell'ipotesi in cui il professionista intellettuale rivesta la qualità di imprenditore commerciale per il fatto di esercitare la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, deve trattarsi di una distinta e assorbente attività che si differenzia da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. In tale evenienza l'attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo, il che giustifica la qualificazione come imprenditore. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 26 giugno 2013, n.16092). 

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