La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario?

Sì, la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento. Cass. 24 ottobre 2017 n. 25219



La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla notificazione della cartella esattoriale ai sensi dell'at. 26 DPR n. 602 del 1973.

In particolare, il caso sottoposto ai giudici della Corte ha preso le mosse dalla proposizione di una opposizione davanti al giudice di Pace di Roma nei confronti di Roma Capitale e di Equitalia.

L'opposizione è stata proposta avverso 14 cartelle esattoriali e verbali presupposti, relativi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per mancata notificazione dei verbali e delle cartelle. 

  • La decisione del Giudice di Pace

Con sentenza depositata il 27/09/2011 il giudice di pace ha accolto l'opposizione e dichiarato l'estinzione delle sanzioni, rilevando che i verbali di contravvenzione non erano stati notificati e che le notifiche delle cartelle di pagamento erano nulle per mancata attestazione dell'assenza delle persone indicate dalla legge quali consegnatari, per mancata attestazione dell'avvenuta ricerca e per omessa spedizione al destinatario della raccomandata dell'effettuata notifica al portiere.

Equitalia sud s.p.a. ha proposto appello, rigettato dal tribunale di Roma con sentenza depositata l'11/1/2013 in quanto non era stata fornita la prova della rituale notifica, posto che per le notifiche per posta delle cartelle esattoriali non era in atti menzione della spedizione della raccomandata, imposta in caso di assenza del destinatario.

Equitalia sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria. B.C. ha resistito con controricorso.

Roma Capitale si è costituita con controricorso.

  • La decisione della Corte di Cassazione

Per quanto concerne la notifica degli atti di riscossione il ricorrente ritiene perfezionata la notifica alla consegna del plico al domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale.

Il ricorrente infatti ha evidenziato che ai sensi dell'art. 39 del predetto D.M. sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, anche il portiere. Pertanto il tribunale avrebbe errato nel ritenere necessaria la spedizione di una raccomandata di avviso al destinatario di avvenuta notifica. Di conseguenza, stante la legittimità della notifica, l'opposizione, proposta oltre i 30 giorni da essa, doveva essere dichiarata inammissibile per tardività.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Rileva la corte che del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, è rubricato "Notificazione della cartella di pagamento" e prevede che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Con riferimento a tale modalità di notifica, questa corte ha affermato che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 29, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (così ad es. Cass. n. 16949 del 24/07/2014, la quale ha specificato che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta; v. anche Cass. n. 12083 del 13/06/2016 che, in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata).

Nelle sue conclusioni, il procuratore generale sottolinea come, ad altri fini (decorrenza di termini di impugnazione dell'atto notificato riferiti alla notifica quale dies a quo), alcune decisioni della corte abbiano proposto applicazioni analogiche del regime di cui alla L. n. 890 del 1982, per regolare gli effetti della notifica di cui all'art. 26 a mezzo posta, esclusa invece agli effetti di quanto innanzi.

Nel prendere atto di tanto, ad avviso del collegio le predette decisioni - avendo appunto altro oggetto - non inficiano l'orientamento consolidato sul tema del decidere, per cui su di esso non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale.

Ciò posto - e a prescindere dal riferimento operato dalla ricorrente al decreto del ministero delle comunicazioni 09/0412001, recante "approvazione delle condizioni generali del servizio postale", la cui disciplina non è stata innovata per quanto rileva dalla successiva regolamentazione postale, avuta presente in precedenti pronunce e costituita ratione temporis dal decreto del ministro dello sviluppo economico 01/10/2008 (recante "approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale"), cui è succeduta la Delib. 20 giugno 2013, 385/13/CONS, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni - è evidente che, affermando in maniera per quanto detto ferma questa corte che la notifica è regolata dalle disposizioni concernenti l'invio delle raccomandate postali e non dal codice di rito civile o dalla L. n. 890 del 1982, concernente le notifiche postali effettuate dall'ufficiale giudiziario, emerge come il giudice di appello abbia violato le disposizioni richiamate nel motivo di ricorso laddove ha confermato la statuizione del primo giudice in merito alla invalidità della notifica delle cartelle esattoriali, eseguita mediante consegna dell'atto al portiere da parte dell'agente postale, per la mancanza della spedizione di un non previsto avviso di avvenuta notifica al destinatario (v. di nuovo Cass. n. 12083 del 13/06/2016). 

LA MASSIMA

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Cass. 24 ottobre 2017 n. 25219

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