La sospensione del termine di prescrizione č sempre possibile?

La sospensione del termine di prescrizione...questa sconosciuta...



La Cassazione penale del 17 marzo 2016 n. 13432 chiarisce che, in tema di sospensione del termine di prescrizione, qualora l'istanza di rinvio provenga dalla parte civile l'effetto sospensivo non può prodursi.

La sospensione del termine di prescrizione discende, in base all'art. 159, comma 1, n. 3 c.p., da un differimento della trattazione del processo dipendente da una richiesta o comunque da una scelta di chi ha interesse contrario, ovvero dall'imputato o dal suo difensore.

Qualora l'istanza di rinvio provenga dalla parte civile, l'effetto sospensivo non può prodursi, salvo che accompagnato da una precisa presa di posizione dell'imputato o del difensore, i quali devono espressamente aderire alla richiesta, in tal modo facendola propria.

Ciò non significa che la non opposizione non possa mai sul piano processuale equipararsi ad un consenso; ed infatti, nei casi in cui un'attività processuale o l'acquisizione di prove è condizionata dall'atteggiamento in concreto assunto dalla difesa, la quale ha facoltà di opporvisi, senza che via sia la possibilità di contrastare tale scelta, la non opposizione fa di per sé venir meno la ragione impeditiva, finendo per equivalere ad un consenso. (Cass. pen. 17 marzo 2016 n. 13432)

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