Prescrizione bollo auto: č sempre triennale?

La mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l'applicabilitā del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento.



Può la mancata impugnazione di una cartella di pagamento - in relazione alla quale era stato poi emesso l'avviso di intimazione impugnato - comportare l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione relativamente alla tassa automobilistica

Per i giudici di legittimità no, in quanto in applicazione del principio sancito già dalle Sezioni Unite (S.U. n. 23397/2016) secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Con riguardo alla riscossione della tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986, la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento.

Con riguardo alla riscossione della tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento.

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