Quali sono i requisiti essenziali di un atto interruttivo della prescrizione?

In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento.



La Corte di Cassazione si è spesso pronunciata sugli atti interruttivi della prescrizione, i requisiti e la forma.

Nella sentenza del 28 novembre 2016 è emerso il seguente quesito di diritto: quali sono i requisiti essenziali di un atto interruttivo della prescrizione?

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 24116 del 28 novembre 2016 affonta la tematica dei requisiti essenziali affinchè un atto possa essere interruttivo della prescrizione.

Analizziamo il caso da cui parte la questione dei requisiti essenziali di un atto interruttivo della prescrizione.

Il caso.

Il caso di specie affrontato riguarda l’invio di una lettera da parte di alcuni eredi al fine di richiedere al datore di lavoro il risarcimento danni conseguenti alla malattia professionale del dante causa.

Tale missiva era priva di alcun riferimento a specifiche richieste di risarcimento dei danni ed era altresì equivoca anche dal punto di vista soggettivo, poichè non era firmata e non si evinceva da quale soggetto provenisse.

Cosa deve contenere un atto affinchè possa avere efficacia interruttiva?

Secondo i giudici di piazza Cavour affinchè un atto possa avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).

Quest'ultimo requisito per la Corte non è soggetto a rigore di forme e non richiede, quindi, l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.

LA MASSIMA

In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Cass. civ. n. 24116 del 28 novembre 2016 Conforme: Cass. civ. n. 3371/10; n. 24656/10; n. 17123/15

DOMANDE E RISPOSTE

In tema di istanza rimborso e interruzione della prescrizione: l'atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente, che abbia presentato la domanda, a produrre documentazione interrompe il decorso del termine di prescrizione?

No. In tema di istanza di rimborso, l'atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente, che abbia presentato la domanda, a produrre documentazione non interrompe il decorso del termine di prescrizione, atteso che detta richiesta non equivale ad un riconoscimento del credito per difetto del requisito dell'univocità, a differenza della richiesta di fideiussione la quale può avere funzione di riconoscimento del credito ma limitatamente agli importi per cui la garanzia è richiesta.Cassazione civile sez. trib., 16/09/2020, n.19275

L'effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione deve essere ricollegato per forza al compimento di atti tipici e specificamente enumerati?

Sì. In tema di prescrizione, l'effetto sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso, ne consegue che l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva, se ha gli elementi idonei alla messa in mora, produce effetti interruttivi della prescrizione, ma non anche sospensivi.Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, n.18305

La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi della prescrizione?

La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c., comma 1) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione.Cassazione civile sez. lav., 11 agosto 2020, n.16872

La notifica della sentenza di condanna di primo grado andata a buon fine è idonea a interrompere la prescrizione?

In materia di prescrizione, ove un credito risarcitorio sia stato azionato con atto di citazione invalidamente notificato ed in sede di legittimità sia stato pronunciato l'annullamento del giudizio con conseguente nullità di tutti gli atti processuali e rimessione della causa al primo giudice, la notifica della sentenza di condanna di primo grado andata a buon fine è comunque idonea ad interrompere la prescrizione, in quanto la richiesta della predetta notifica costituisce atto inequivocamente diretto all'esercizio del diritto rivendicato nel medesimo giudizio definito con la sentenza in questione, mentre l'appello del convenuto contumace in primo grado è idoneo a sospendere la prescrizione stessa, assumendo valore idoneo a giustificare un effetto interruttivo cd. permanente, cioè sospensivo, in considerazione dell'avvenuta formale deduzione del diritto controverso nel quadro di un contraddittorio processuale pienamente costituito.Cassazione civile sez. VI, 8 luglio 2020, n.14148

La notifica dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario produce effetto interruttivo della prescrizione?

La notifica dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2, c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell'ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c.Cassazione civile sez. III, 5 giugno 2020, n.10808

Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell'azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'articolo 603 del codice di procedura civile, il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in tema di credito fondiario di cui all'articolo 41, primo comma, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 604, secondo comma, del cpc, nel corso del processo esecutivo egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo a un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex articolo 617 del codice di procedura civile. La notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli articoli 602 e seguenti del codice di procedura civile, produce l'effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (articolo 2943, primo comma, del codice civile), e di sospenderne il decorso (articolo 2945, secondo comma, del codice civile), anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'articolo 604, secondo comma, del codice di procedura civile o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex articolo 294, terzo comma, del codice civile.Cassazione civile sez. III, 5 giugno 2020, n.10808

Alla denunzia del lavoratore può riconnettersi l'effetto interruttivo della prescrizione?

Alla denunzia del lavoratore non può riconnettersi l'effetto interruttivo del decorso del temine prescrizionale, per non essere configurabile quale atto interruttivo della prescrizione, sia in quanto non proveniente dal creditore, sia perchè nella cornice normativa della L. n. 335 il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione, ex art. 2944 c.c. ma, in sostanza, di raddoppiare fin dall'inizio il termine da cinque a dieci anni alla stregua del regime temporale fissato dal legislatore del 1995.Cassazione civile sez. lav., 26 maggio 2020, n.9809

In quali casi opera l'interruzione della prescrizione nell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati?

L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.Cassazione civile Sez. Un., 9 aprile 2020, n.7761

 

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