Recinta il fondo servente ma deve garantire il libero acceso al proprietario del fondo dominante.

Non deve venire meno il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi.



Il proprietario, che abbia chiuso il fondo servente dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero all'individuazione di modalità atti a garantire, ai sensi dell'art. 1064 c.c., comma 2, il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi , da lui autorizzati nei limiti della normalità, senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante con aggravamento della servitù.

Cass. civ. n. 21928 del 2 settembre 2019

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