Ricorso in Cassazione senza indice dei documenti: quali conseguenze?

L'inammissibilità del ricorso in Cassazione privo dell'indice sui documenti e gli atti depositati è conseguenza della struttura stessa del giudizio di cassazione.



Ricorso in Cassazione senza indice dei documenti depositati equivale ad inammissibilità del ricorso.

Così in sintesi si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 23452 depositata il 6 ottobre 2017, nella quale viene presa in considerazione come punto di partenza l'art. 360 c.p.c., n. 5 che regola lo svolgimento del giudizio basato essenzialmente sugli atti scritti e prevede solo come eventuale ormai la stessa possibilità di esser ascoltati dal giudice oralmente.

Da qui, secondo la Corte, si giustifica la stessa struttura del giudizio di cassazione, ovvero il carattere particolarmente analitico dei requisiti di contenuto-forma indicati dall'art. 366 c.p.c. coessenziale alla logica strutturale del mezzo di tutela e non appare per nulla irragionevolmente limitativa dell'accesso alla tutela apprestata ed all'equità del processo.

Peraltro, osserva ancora la Suprema Corte, l'indicazione specifica degli atti e documenti prodotti non riguarda un onere di attività estraneo alla postulazione della tutela, cioè allo stesso esercizio del diritto di azione, bensì un onere interno allo stesso esercizio di tale diritto con l'atto con cui avviene. 

I requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione risultano particolarmente stringenti sia in relazione alla struttura del giudizio di cassazione, sia perchè in Italia la Corte di Cassazione è accessibile senza filtri conosciuti in altri ordinamenti, sia perchè fanno parte della stessa ragione dell'azione esercitata con il relativo mezzo di impugnazione, sicchè tutto ciò realizza un ragionevole contemperamento fra il necessario formalismo e l'effettività della tutela. 

E' inammissibile il ricorso per Cassazione privo dell'indice degli atti e documenti prodotti  in virtù della struttura stessa del giudizio di cassazione - accessibile senza filtri conosciuti in altri ordinamenti - che realizza un ragionevole contemperamento fra il necessario formalismo e l'effettività della tutela. 

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