Rigetto del reclamo avverso sentenza di fallimento: termini per ricorrere in Cassazione.

La notifica del testo integrale della sentenza è idonea ai fini del decorso del termine breve per il ricorso in Cassazione.



La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l. fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata ex art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall., non ostandovi l'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90/14, convertito nella l. n. 114/14.

Cass. civ. n. 23443 del 19 settembre 2019

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