Rilevazione di velocità con autovelox: è legittima lungo un rettilineo?

Se la strada sottoposta a controllo è un rettilineo gli agenti di Polizia stradale hanno l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione



Contravvenzione al codice della strada accertata con autovelox, ma quanto occorre la contestazione immediata.

A tale domanda fornisce una chiara ed esaustiva risposta la Suprema Corte, affermando che ai sensi dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), l'immediata contestazione non è necessaria quando la determinazione dell'illecito avviene in un tempo successivo e, dunque, quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza del posto di accertamento.

Per i giudici di legittimità l’interpretazione corretta del menzionato articolo del C.d.S. è nel senso che nell’ipotesi in cui il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, sia un rettilineo, in via di principio, nulla impedisce agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, possano fermare l'autovettura di cui si è rilevato l'eccesso di velocita, per gli adempimenti inerenti alla contestazione.

Pertanto se per un verso è vero che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero, dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, per altro verso occorre evidenziare che il verbale di contestazione non può limitarsi a rilevare che l'accertamento di che trattasi sia stato effettuato mediante autovelox perchè deve specificare la ragione per la quale non è stata possibile la contestazione immediata.

Ciò a maggior, conclude la Corte adita, laddove la strada di percorrenza non rientra tra quelle di cui all'art. 2 C.d.S., comma 2, lett. A) e B) richiamato dal D.Lgs. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 ma rientra, invece, tra quelle indicate all'art. 2, lett. c appena richiamato, rendendo quindi illegittimo il verbale perchè non indicante alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata.

LA MASSIMA

Nell’ipotesi in cui il tratto di percorrenza controllato da autovelox  sia un rettilineo, in via di principio, nulla impedisce agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, possano fermare l'autovettura di cui si è rilevato l'eccesso di velocita, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Cass. civ. n. 25030 del 23 ottobre 2017

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