Risarcimento del danno da perdita di chance anche per chi non svolge attività lavorativa?

Si al riconoscimento del danno patrimoniale anche per chi non ha reddito sulla base della prova presuntiva



Il caso

A seguito di un incidente stradale, il terzo trasportato citava in giudizio il conducente del mezzo e la compagnia assicurativa chiedendo il risarcimento del danno subito. Il Tribunale adito, previa CTU, accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido. Non soddisfatta della pronuncia, l'attrice proponeva appello e la corte adita accoglieva parzialmente l'appello liquidando in favore della stessa un danno complessivo ben maggiore riconoscendole un'invalidità permanente pari al 25% sulla base delle più attendibili conclusioni della consulenza di parte, ma non il danno patrimoniale, essendo mancata la prova dello svolgimento di un'attività lavorativa produttiva di reddito e non essendo neanche ravvisabili le condizioni per il riconoscimento di un danno da perdita di chance, posto che l'attrice non aveva dimostrato che, pur non avendo potuto sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei geometri, avrebbe continuato ad essere impedita dai postumi invalidanti permanenti ad intraprendere la carriera di geometra (potendo anche aver scelto di non intraprendere tale carriera) o comunque avrebbe superato l'esame e intrapreso con successo l'attività professionale.

Anche tale sentenza veniva impugnata in cassazione dall'attrice, la quale nel proprio ricorso evidenzia come una volta riconosciuta la percentuale di invalidità permanente, il giudice di appello avrebbe dovuto procedere all'accertamento presuntivo del danno patrimoniale, anche a titolo di chances perdute, e che la circostanza che il soggetto danneggiato non svolgesse alcuna attività lavorativa non autorizzava l'esclusione di un danno futuro, dovendo il giudice al riguardo svolgere una complessa valutazione di tipo prognostico.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione in diverse pronunce ha chiarito che in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, del 25%) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass.civ. n.12211/2015). Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. Cass.civ. n.17514/2011; Cass.civ. n. 21497/2005). Sui criteri da adottare per la liquidazione del danno patrimoniale, può farsi riferimento alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass.civ. n. 25634/2013). Per i giudici di piazza Cavour, pertanto, la corte di merito ha errato nell'escludere in partenza il danno patrimoniale per il solo fatto della mancata prova di uno svolgimento di attività lavorativa da parte della danneggiata e non ha adeguatamente compiuto l'accertamento presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall'entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance.

La Suprema Corte ha concluso quindi accogliendo il ricorso e rinviando alla corte d'appello in diversa composizione ai fini della quantificazione del danno patrimoniale.

LA MASSIMA

Non può escludersi il danno patrimoniale per il solo fatto della mancata prova di uno svolgimento di attività lavorativa da parte del danneggiato previo adeguato accertamento presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall'entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance. Cass. civ. n. 26850 del 14 novembre 2017.

Fai una domanda