Scatta qualche foto senza il consenso del soggetto ripreso: possibile il sequestro del cellulare?

la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media e non a quella della persona ripresa.



Scattare qualche foto a persone in un luogo pubblico può ricadere nel reato di molestia o disturbo alle persone, perseguito dall’art. 660 c.p.

E così un signore si trova ad essere imputato di tale reato per il solo fatto di aver effettuato qualche fotografia ad una signora all’interno di un centro commerciale. La donna, accortasi di quanto accaduto, propone denuncia-querela esponendo i fatti, poi confermati da una successiva annotazione di servizio compiuta dall’autorità di polizia giudiziaria.

La conseguenza nell’immediato per l’indagato è il sequestro preventivo del proprio cellulare al fine di permettere agli organi di indagine le opportune verifiche sul dispositivo che avrebbe effettuato le foto.

L’indagato non condivide tale decisione del Tribunale e decide di ricorrere in Cassazione sostenendo che nel caso in esame non ricorrano neppure astrattamente i presupposti per configurare il sequestro del telefonino, in quanto, per come rappresentato dalla stessa presunta “molestata”  nella denuncia la condotta asseritamente posta in essere dall'indagato non aveva invaso la libera determinazione della persona offesa, non aveva recato molestia o disturbo alla stessa, non essendosi la donna accorta di nulla, tanto che la denuncia veniva sporta sulla base di quanto era stato visto dai vigilanti addetti alla sicurezza del supermercato. Nel ricorso si sostiene quindi che l'indagato aveva al più eseguito pochi e sporadici scatti fotografici, di cui la persona fisica ritratta nemmeno si era avveduta, ragione per la quale non era ipotizzabile nessuna lesione alla tranquillità personale "bene giuridico tutelato dalla norma contestata".

Tale assunto non trova però condivisione nella Suprema Corte, la quale ritiene, rifacendosi a precedenti giurisprudenziali (Cass. Pen. n. 18145/2014) che, in materia di molestia o di disturbo alle persone, l'art. 660 c.p. è teso a perseguire quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa, ma anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l'ordine pubblico. Essendo oggetto di tutela la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, l'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa, sicchè la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate.

Per i giudici di piazza Cavour, pertanto, ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 660 c.p., la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune, cosicchè nell'ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio

LA MASSIMA

Scattare con il cellulare "poche e sporadiche" foto senza il consenso del soggetto fotografato, configura un'ipotesi di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., che consente il sequestro probatorio del cellulare stesso (Cass. Pen. n. 9446 del 1 marzo 2018).

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