Semaforo rosso: a chi l'onere di provare il mal funzionamento?

E' onere di chi propone opposizione alla sanzione amministrativa dimostrare il mal funzionamento? Cass. 23 ottobre 2017 n. 25026



La Corte di Cassazione con la sentenza del 23 ottobre 2017 n. 25026 chiarisce che è onere di chi propone opposizione alla sanzione amministrativa per attraversamento con semaforo rosso dimostrare in concreto sotto quale profilo il funzionamento del dispositivo di rilevazione fotografica fosse compromesso o difforme dai requisiti di installazione, posizionamento e ubicazione.

Ma cerchiamo di capire da quale fatto è scaturita la questione giuridica.

  • IL CASO

Il Tirbunale compente a decidere sull'appello avverso la decisione di primo grado del Giudice di Pace ha accolto il gravame nei confronti del Comune annullando il verbale di accertamento relativo alla violazione dell'art. 146 C.d.S., comma 3 (attraversamento con impianto semaforico rosso).

Il Tribunale ha infatti ritenuto che con riguardo al dispositivo Vista Red, utilizzato per il rilevamento, il Comune non avesse adeguatamente dimostrato in giudizio l'osservanza delle disposizioni per il montaggio dell'apparecchiatura, le modalità di posizionamento e l'ubicazione esatta di essa.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, notificato l'8/9.03.2013, formulando due distinti motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c.

  • La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi ha accolto il ricorso evidenziando che per quanto concerne la eventualità idoneità dell'apparecchietura utilizzata per la rilevazione fotografica 

"In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S. (cfr. Cass. 25 giugno 2008 n. 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione).

Con specifico riferimento alla violazione dell'art. 146 C.d.S., comma 3 (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1 ter, del medesimo codice (introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 10 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass. n. 21605 del 2011).

Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell'Amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell'idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell'amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria.

La decisione è viziata, in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto illogica) che l'Amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perchè l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell'infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione; inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato l'1.12.2006, ossia poco più di due mesi prima della rilevazione dell'infrazione (15/2/2007), con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell'apparecchiatura".

Tale motivazione è pienamente condivisa dal Collegio ed è applicabile alle questioni oggi proposte con il ricorso in esame, dovendosi solo precisare la diversa data della rilevazione della infrazione, avvenuta il 5 febbraio 2009, circostanza ininfluente, posto che il collaudo precedente resta valido e l'accertamento legittimo in mancanza di qualsivoglia indizio di mancato funzionamento dell'apparecchiature.

La sentenza impugnata è stata quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale competnete , che dovrà esaminare eventuali altri motivi di opposizione tempestivamente introdotti e provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio. 

LA MASSIMA

E' onere di chi propone opposizione alla sanzione amministrativa per attraversamento con impianto semaforico rosso, dimostrare in concreto sotto quale profilo il funzionamento del dispositivo di rilevazione fotografica fosse compromesso o comunque difforme dai requisiti di installazione, posizionamento e ubicazione. Cass. 23 ottobre 2017 n. 25026 

Fai una domanda