SEZIONI UNITE PENALI del 2010: sintesi delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale del 2010.
Raccolta delle Sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale del 2010: spunti di riflessione...
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 30 settembre 2010, n. 36212.
Sulla libertà personale. Misure precautelari nei confronti di imputato o indagato convalida dell'arresto difensore.
Il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 30 settembre 2010, n. 36212.
Sulla libertà personale. Misure precautelari nei confronti di imputato o indagato convalida dell'arresto in genere.
Il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 36551.
Sul fallimento: Reati commessi dal fallito bancarotta fraudolenta in genere
Il prelievo di una somma di denaro, dal conto bancario di una società, poi fallita, utilizzata per l’acquisto a titolo personale da parte dell’imprenditore di un pacchetto azionario intestato a sé stesso, in quanto orientata a procurare un utile economico all’agente, ontologicamente integra la “distrazione” ed esprime la diminuzione fittizia del patrimonio aziendale, attuata mediante il distacco di risorse finanziarie, destinato ad impedirne o a ostacolarne l’apprensione da parte degli organi del fallimento, a nulla rilevando che delle risorse distratte sia stata lasciata traccia, con la possibilità quindi - almeno in astratto - per i creditori di recuperarle per il tramite degli organi fallimentari.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 36551.
Sul fallimento:Reati commessi dal fallito bancarotta fraudolenta in genere
Solo la distrazione a proprio vantaggio da parte di un imprenditore di denaro di pertinenza della società amministrata configura un’ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare e non già quella relativa alla successiva vendita delle azioni acquistate con la predetta somma.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 36837.
AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA: Indulto in genere e sospensione condizionale della pena in genere
L’indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della pena, prevalendo sul primo quest’ultimo beneficio.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 36837.
AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA: Indulto in genere e sospensione condizionale della pena in genere
In relazione alla problematica della congiunta applicazione dell’indulto e della sospensione condizionale della pena deve farsi richiamo al comma secondo, dell’art. 183, atteso che, mentre dall’applicazione dell’indulto consegue l’estinzione della pena, esso stesso integrando la causa estintiva, dalla statuizione che ai sensi dell’art. 163 c.p. dispone la sospensione condizionale della pena non consegue l’estinzione del reato, la quale, in quel momento, rimane evento futuro ed incerto che si realizzerà solo dopo il positivo trascorrere del previsto termine (quinquennale o biennale); sicché viene a mancare quella situazione di “concorso attuale” fra cause estintive, stante la inattualità, appunto, della causa estintiva di cui all’art. 167 c.p.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 36837.
AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA Indulto in genere e sospensione condizionale della pena in genere
Con la statuizione di sospensione condizionale della pena si realizza una fattispecie a formazione progressiva, da subito riferibile a quel reato ed a quella pena, solo risultando rinviata dalla legge ad un momento successivo la effettiva operatività della causa estintiva.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 36837. –
AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA: Indulto in genere e Sospensione condizionale della pena in genere
L’indulto è applicabile solo ed esclusivamente in relazione a pene suscettibili di esecuzione, tant’è che esso viene a ripartirsi su tutte le pene cumulate (cfr. art. 174, secondo comma, c.p.) dopo che dal cumulo siano state escluse le pene già eseguite, quelle estinte e quelle non eseguibili per qualsiasi causa; sicché appare inconciliabile con siffatto principio una applicazione dell’indulto in contestualità con una decisione di sospensione della pena ex art. 163 c.p., ossia in relazione ad una pena non suscettibile in quel momento di esecuzione e, quindi, in una situazione nella quale viene ad essere impedita l’operatività del beneficio indulgenziale, il quale non è - in concreto - in grado di agire sotto alcun profilo.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 36837.
Estinzione del reato concorso di cause estintive
Con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l'indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest'ultimo beneficio prevale sul primo.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 37501.
TERMINI NEL PROCESSO PENALE: Sospensione nel periodo feriale
La deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dall’art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 37501.
TERMINI NEL PROCESSO PENALE: Sospensione nel periodo feriale
Il concetto di criminalità organizzata di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 742 del 1969, deve intendersi riferito a ogni delitto associativo, correlato alle attività criminose più diverse, ideate “da una pluralità di soggetti” che, a tal fine, “abbiano costituito un apparato organizzativo”. Le Sezioni unite escludono, da un lato, che la nozione debba intendersi ristretta ai reati di criminalità mafiosa, dall’altro che in essa rientri il mero concorso di persone nel reato, ove manchi il requisito rappresentato da una stabile organizzazione programmaticamente ispirata alla commissione di più reati.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 37501.
TERMINI NEL PROCESSO PENALE: Sospensione nel periodo feriale
Con la locuzione “termini delle indagini preliminari” di cui al comma primo dell’art. 2, della legge n. 742 del 1969, debbono ritenersi annoverati tutti i termini procedurali in materia penale ivi compresi, quindi, quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti l’impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 37501.
TERMINI NEL PROCESSO PENALE Sospensione nel periodo feriale
Se la scelta legislativa della non operatività della moratoria dei termini feriali nei procedimenti interessanti la delinquenza organizzata, deriva dalla esigenza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli all’attività inquirente, non si vede perché tale esigenza non dovrebbe assistere i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri, i quali, al pari di quelli riguardanti misure personali, appaiono comunque connessi all’attività di indagine e funzionali alla esigenza di una risposta il più possibile rapida alle condotte delittuose della criminalità organizzata, a livello sia di prevenzione sia di repressione.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 36837.
Sospensione condizionale della pena limiti e condizioni in genere
L’indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della pena, prevalendo sul primo quest’ultimo beneficio. Infatti, l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale realizza una «fattispecie a formazione progressiva», che determina l’effetto immediato del differimento dell'inizio dell'esecuzione della pena e l’ulteriore effetto futuro ed eventuale dell'estinzione del reato: effetti che, però, sono tra loro strettamente collegati e da subito contemplati nonostante la loro diversa concreta operatività temporale. Proprio tale meccanismo, con gli effetti che ne derivano, osta all'applicabilità dell'indulto, per la ragione che tale istituto può riguardare solo pene suscettibili in concreto di esecuzione, tanto è vero che esso viene a ripartirsi su tutte le pene cumulate (si veda art. 174, comma 2, c.p.), dopo che dal cumulo sono state escluse le pene già eseguite, quelle estinte e quelle non eseguibili per qualsiasi causa: l’effetto sospensivo dell'inizio dell'esecuzione della pena prodotto dalla sospensione condizionale della pena è, quindi, inconciliabile con l’applicazione dell'indulto, che risulterebbe non operativo perché avente a oggetto una pena in quel momento non suscettibile di esecuzione. Il condannato, del resto, non ha alcun interesse alla simultanea applicazione dei due benefici, giacché questi, anche laddove, decorso il periodo di prova previsto dall'art. 163 c.p. (quinquennale, se la condanna è per delitto; biennale, se la condanna è per contravvenzione), non si verificasse la definitiva estinzione del reato, avrebbe pur sempre la possibilità di richiedere in qualsiasi momento l’applicazione del provvedimento indulgenziale con lo strumento dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 672 c.p.p.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 37501.
TERMINI NEL PROCESSO PENALE: Sospensione nel periodo feriale
La deroga, prevista per i reati di criminalità organizzata, alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 37501.
TERMINI NEL PROCESSO PENALE Sospensione nel periodo feriale
Ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata, è ininfluente che il reato specificamente contestato al singolo indagato sia eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, ma rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 37501.
TERMINI NEL PROCESSO PENALE Sospensione nel periodo feriale
La deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dall'art. 2, comma 2, l. 7 ottobre 1969 n. 742, riguarda anche le procedure incidentali aventi a oggetto misure cautelari reali e non è limitata alle procedure relative alle misure cautelari personali. A favore di tale conclusione militano argomenti di natura letterale e logica: sotto il primo profilo, infatti, il rinvio operato dal citato comma 2 al precedente comma 1 dello stesso articolo è da intendere limitato alla sola prima parte di tale comma, e cioè quella che menziona tutti i «termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari», senza alcuna distinzione tra procedure in materia di misure personali e quelle in materia di misure reali; sotto l’altro profilo, del resto, la scelta legislativa della non operatività della moratoria dei termini feriali nei procedimenti interessanti la delinquenza organizzata deriva dall'esigenza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli all'attività inquirente e tale esigenza non si vede perché non dovrebbe riguardare anche i procedimenti di impugnazioni in materia di sequestri, i quali, al pari di quelli riguardanti misure personali, appaiono comunque connessi all'attività di indagine e funzionali alle esigenze di una risposta il più possibile rapida alle condotte delittuose della criminalità organizzata, a livello sia di prevenzione sia di repressione.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 luglio 2010, n. 37501.
TERMINI NEL PROCESSO PENALE Sospensione nel periodo feriale
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, l. 7 ottobre 1969 n. 742, che prevede l’esclusione della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, tale ultimo concetto deve intendersi riferito a ogni delitto associativo, correlato alle attività criminose più diverse, non necessariamente mafiose, ideate da una pluralità di soggetti che, a tal fine, abbiano costituito un apparato organizzativo, onde in questa nozione non rientra il mero concorso di persone nel reato, pur se avente a oggetto un reato caratterizzato da un metodo idoneo a evocare dati comportamentali propri della criminalità mafiosa ovvero un reato realizzato con la finalità di agevolazione di organismi mafiosi.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 33885.
INDAGINI PRELIMINARI AL PROCESSO PENALE: Chiusura delle indagini preliminari archiviazione riapertura delle indagini.
In caso di richiesta di archiviazione del p.m. si determina una preclusione endoprocedimentale all'agere del medesimo ufficio del p.m., che inibisce non solo la ripresa dell'attività investigativa o le iniziative cautelari ma lo stesso esercizio dell'azione penale, con riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione, rimovibile solo attraverso il decreto ex art. 414 c.p.p.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 35737.
CIRCOSTANZE DEL REATO: Concorso di circostanze giudizio di comparazione. STUPEFACENTI: Repressione delle attivita' illecite lieve entita'
L'aggravante di cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 35399.
APPELLO PENALE RIFORMATO Decisioni in camera di consiglio in genere
L’imputato detenuto, sempre che lo richieda, ha il diritto di presenziare al giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato. Questa conclusione si basa su una rigorosa interpretazione letterale e sistematica della disposizione, specifica per il giudizio camerale in grado di appello, di cui all'art. 599 cod. proc. pen., comma 2, secondo cui l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire. La Corte, a tal proposito, ritiene che non sia necessario che sussistano le condizioni di cui all'art. 127 c.p.p. , ossia che l’imputato sia ristretto nella stessa circoscrizione del giudice e che la richiesta di essere presente in udienza debba essere fatta entro il termine, rigido e prefissato, di cinque giorni prima dell'udienza stessa.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 35399.
APPELLO PENALE RIFORMATO: Decisioni in camera di consiglio in genere
La mancata traduzione all'udienza camerale dell'imputato detenuto, che abbia richiesto di partecipare, determina, ai sensi degli art. 178 cod. proc. pen., lett. c), e art. 179 cod. proc. pen., una nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 35399.
APPELLO PENALE RIFORMATO :Decisioni in camera di consiglio in genere
Per quanto concerne il termine entro il quale deve essere manifestata al giudice la volontà di comparire all'udienza camerale d’appello e comunicato lo stato di impedimento, la Corte sottolinea che, pur non esistendo un termine rigido e prefissato, la richiesta di presenziare deve pur sempre essere fatta in modo tale che sia concretamente possibile disporne ed effettuarne la traduzione per l’udienza. Nel giudizio camerale di appello, infatti, non vige la regola che l’imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, il quale di per sé, comunque risulti (o appaia probabile), determina l’obbligo del giudice di rinviare l’udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, bensì vige proprio la regola opposta, ossia che l’imputato detenuto ha l’onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire. La richiesta potrà ritenersi tardiva soltanto allorché in concreto non vi sia possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza dell'appellante; qualora il giudice ritenga intempestiva la richiesta, deve dar conto, con adeguata e congrua motivazione, delle specifiche ragioni per le quali in quel determinato caso non era possibile effettuare la traduzione dell'imputato in udienza, prendendo in considerazione tutte le specifiche circostanze del caso concreto. I principi qui affermati si applicano non solo nel caso in cui l’imputato sia detenuto in un istituto penitenziario, ma anche quando si trovi agli arresti domiciliari o sia comunque soggetto ad altra misura restrittiva della libertà personale che non gli permette di presentarsi liberamente all'udienza.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 33885.
INDAGINI PRELIMINARI AL PROCESSO PENALE :Chiusura delle indagini preliminari archiviazione riapertura delle indagini
Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (La Corte ha poi precisato che il provvedimento di archiviazione adottato nel regime normativo del codice di rito penale del 1930 non produce l'indicato effetto preclusivo).
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 35399.
APPELLO PENALE RIFORMATO: Decisioni in camera di consiglio in genere
L'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente. (In motivazione la Corte, nell'escludere che la richiesta debba rispettare il termine di cinque giorni indicato dall'art. 127, comma secondo, cod. proc. pen., ha precisato che detto principio è conforme ai principi enucleabili dall'art. 111 Cost., dall'art. 6, comma terzo, lett. c), d) ed e), della Cedu, dall'art. 14, comma terzo, lett. d), e) ed f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici e da quanto affermato da Corte cost., sent. n. 45 del 1991).
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 35399.
APPELLO PENALE RIFORMATO: Decisioni in camera di consiglio in genere
La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perchè non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 35399.
APPELLO PENALE RIFORMATO: Decisioni in camera di consiglio in genere
Nel giudizio camerale d'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 35737.
STUPEFACENTI: Repressione delle attivita' illecite lieve entita'
Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4-bis, L. n. 49 del 2006, l'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 configura una circostanza attenuante ad effetto speciale e non un reato autonomo, in quanto la norma è correlata ad elementi (i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze) che non incidono sull'obiettività giuridica e sulla struttura delle fattispecie previste come reato, ma attribuiscono ad esse una minore valenza offensiva.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 35737.
CIRCOSTANZE DEL REATO :Circostanze attenuanti comuni attenuanti generiche in genere
La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 35737.
CIRCOSTANZE DEL REATO: Concorso di circostanze in genere
L'aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è astrattamente compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità; ne consegue che il giudice deve valutarne la compatibilità caso per caso, tenendo conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione a minore si realizza. (Fattispecie nella quale l'attenuante era stata riconosciuta in relazione alla cessione a soggetto minore di età di un grammo di hashish, posta in essere senza particolari accorgimenti).
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 giugno 2010, n. 33885.
INDAGINI PRELIMINARI AL PROCESSO PENALE Chiusura delle indagini preliminari archiviazione in genere.
Il provvedimento di archiviazione determina nei confronti dello stesso ufficio del p.m. una preclusione endoprocedimentale che inibisce, in assenza del decreto di riapertura delle indagini, non solo la ripresa dell'attività investigativa e le iniziative cautelari, ma lo stesso esercizio dell'azione penale, con riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione. Questa efficacia preclusiva non era invece attribuita al provvedimento di archiviazione governato dalla disciplina del codice di rito del 1930, la cui minore stabilità non imponeva la necessità di un formale provvedimento di riapertura delle indagini.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 27 maggio 2010, n. 23909.
INDAGINI PRELIMINARI AL PROCESSO PENALE: Chiusura delle indagini preliminari archiviazione in genere
Nel caso in cui il p.m. riproponga richiesta di archiviazione all'esito delle nuove investigazioni disposte in seguito al mancato accoglimento della precedente richiesta opposta dalla persona offesa, il giudice può provvedere sulla stessa con decreto se non vi è nuova opposizione o se questa risulta inammissibile.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 27 maggio 2010, n. 23909.
INDAGINI PRELIMINARI AL PROCESSO PENALE: Chiusura delle indagini preliminari archiviazione opposizione e impugnazione della persona offesa
Il giudice può provvedere 'de planò sulla reiterata richiesta di archiviazione - proposta a seguito dello svolgimento di indagini suppletive, indicate dal giudice all'esito del contraddittorio camerale - qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest'ultima sia inammissibile.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 27 maggio 2010, n. 32383.
COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE: Riparazione dell'errore giudiziario (ingiusta detenzione) presupposti
La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen..
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 27 maggio 2010, n. 32383.
COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE :Riparazione dell'errore giudiziario.
Il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 27 maggio 2010, n. 32383.
COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE: Riparazione dell'errore giudiziario. Presupposti.
Le sezioni unite hanno ritenuto che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave, opera anche nel caso (previsto dall'art. 314 comma 2 c.p.p.) di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli art. 273 e 280 c.p.p. Il Supremo Collegio ha, peraltro, precisato, che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo "causale" che governa la predetta condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 27 maggio 2010, n. 35738.
Sulla recidiva.
- È compito del giudice, quando la contestazione concerna una delle ipotesi contemplate dall'art. 99 c.p., primi quattro commi e quindi anche nei casi di recidiva reiterata (rimane esclusa, l'ipotesi "obbligatoria" del comma 5), quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. All'esito di tale verifica al giudice è consentito negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non irrogando il relativo aumento della sanzione: la recidiva opera infatti nell'ordinamento quale circostanza aggravante (inerente alla persona del colpevole: art. 70 c.p.), che come tale deve essere obbligatoriamente contestata dal p.m. in ossequio al principio del contraddittorio, ma di cui è facoltativa (tranne l'eccezione di cui al comma 5) l'applicazione, secondo l'unica interpretazione compatibile con i principi costituzionali in materia di pena.
- Qualora la verifica effettuata dal giudice si concluda nel senso del concreto rilievo della ricaduta sotto il profilo sintomatico di una "più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo", la circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi e dunque, nell'ipotesi di recidiva reiterata, l'aumento della pena base nella misura fissa indicata dall'art. 99 c.p., comma 4, il divieto imposto dall'art. 69 c.p., comma 4, di prevalenza delle circostanze attenuanti nel giudizio di bilanciamento fra gli elementi accidentali eterogenei eventualmente presenti, il limite minimo di aumento per la continuazione stabilito dall'art. 81 c.p., comma 4, l'inibizione dell'accesso al cd. "patteggiamento allargato" di cui all'art. 444 c.p.p., comma 1 bis. Qualora viceversa la verifica si concluda nel senso della non significanza della ricaduta nei termini più su precisati e il giudice escluda la recidiva (dunque non la ritenga rilevante e conseguentemente non la applichi), rimangono esclusi altresì l'aumento della pena base e tutti gli ulteriori effetti commisurativi connessi all'aggravante.
- La recidiva - e qualunque altro criterio di valutazione – deve essere considerata quale circostanza soggettiva inerente alle condizioni e alle qualità personali dell’imputato, con possibilità per ogni imputato e ogni condannato di potere beneficiare della valutazione discrezionale di un giudice terzo ed imparziale, nonché dei rilievi degli operatori penitenziari, i quali saranno chiamati ad applicare il percorso processuale e penitenziario più adeguato al singolo caso concreto e alle condizioni ed alle qualità personali del reo.
- La recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali). V. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171.
- Una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purché non ai sensi dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l'aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all'art. 81, comma quarto, stesso codice, dall'inibizione all'accesso al cosiddetto "patteggiamento allargato" e alla relativa riduzione premiale di cui all'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità. (Fattispecie relativa ad istanza di cosiddetto "patteggiamento allargato") V. sez. II, 19 gennaio 2004 n. 11342, non massimata.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 27 maggio 2010, n. 35738.
GIUDIZI PENALI SPECIALI: Patteggiamento
- Ai fini dell'interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata.
- Nel giudizio che segue ad annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento determinato dall'illegalità della pena, le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell'accordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 27 maggio 2010, n. 35738
RECIDIVA Reiterata
La recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p. opera quale circostanza aggravante facoltativa, nel senso che è consentito al giudice di escluderla ove non la ritenga in concreto espressione di maggior colpevolezza o pericolosità sociale del reo. Per l’effetto, dall'esclusione deriva la sua ininfluenza non solo sulla determinazione della pena, ma anche sugli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza sulle circostanze attenuanti di cui all'art. 69, comma 4, c.p., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale e la continuazione di cui all'art. 81, comma 4, c.p., dall'inibizione all'accesso al patteggiamento allargato e alla relativa riduzione premiale di cui all'art. 444, comma 1 bis, c.p.p.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 22 aprile 2010, n. 20300.
PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE: sulle ispezioni in genere
L'ingiustificato rifiuto da parte del P.M. di consegnare al difensore la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni poste a base della misura cautelare, determina - a causa della illegittima compressione del diritto di difesa - una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. soggetta alla deducibilità e alle sanatorie di cui agli art. 180, 182 e 183 c.p.p. Di conseguenza, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame, il tribunale non potrà utilizzare le suddette registrazioni come prova. In ogni caso, l'eventuale annullamento del provvedimento cautelare non impedisce al p.m. di reiterare la richiesta cautelare al g.i.p., il quale potrà accogliere la nuova richiesta, se corredata dal relativo supporto fonico.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 22 aprile 2010, n. 24476.
Sospensione condizionale della pena in genere
Una volta che si parta dal presupposto della avvenuta costituzionalizzazione del principio nulla poena sine culpa, coerenza impone di ritenere che il requisito della colpevolezza debba svolgere una funzione preminente anche nello stadio della commisurazione o della modifica del trattamento penale. In quest’ottica, il giudizio afferente l’applicazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito dovrà valutare, in concreto, sia i criteri oggettivi afferenti la natura e la gravità del fatto, sia i criteri soggettivi, inerenti per l’appunto le condizioni di vita del reo. Una circostanza che potrà essere opportunamente valutata non solo riguardo la natura del trattamento applicabile, ma anche con riferimento alla sua concreta afflittività così come determinata dal concreto assetto prescrittivo comminabile al singolo soggetto condannato. Da quanto detto, emerge chiaramente che, proprio alla luce del principio di rieducazione ex art. 27 comma 3 Cost., la sentenza di condanna emanata al termine del processo non potrà essere determinata esclusivamente sulla base di criteri oggettivi di valutazione – come ad esempio la gravità del fatto commesso – ma dovrà rispondere a criteri eminentemente special-preventivi. Il giudizio del giudice di merito infatti, anche se riferito ad un fatto storico determinato, dovrà necessariamente essere applicato, in concreto, ad un soggetto altrettanto storico e determinato. In altri termini, ad una Persona, dovendo dunque individuarsi per questa, e proprio per questa, il trattamento più idoneo alla sua rieducazione e risocializzazione.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 22 aprile 2010, n. 20300.
IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE: Forme dell'impugnazione presentazione
Qualora l'atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato non occorre l'autentica della sua sottoscrizione, poichè l'art. 582 cod. proc. pen., che le attribuisce la facoltà di avvalersi per la presentazione del relativo atto di un incaricato, non richiede siffatta formalità.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 22 aprile 2010, n. 20300.
- PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE: Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni utilizzazione in genere
- In tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, deve essere presentata al pubblico ministero e non al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento cautelare.
- In tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate".
- In tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale "de libertate", obbligo il cui inadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M..
- L'avviso per l'udienza camerale (nella specie, quella davanti alla Corte di cassazione di cui all'art. 611 cod. proc. pen.), ritualmente e tempestivamente notificato al difensore non deve essere rinnovato in favore del difensore successivamente nominato.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 22 aprile 2010, n. 24476.
PENA In genere
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 marzo 2010, n. 12823
COMPETENZA PENALE RIFORMATA: Provvedimenti sulla competenza misure cautelari disposte dal giudice incompetente
Anche per quella disposta dal giudice della convalida ex art. 391 comma 5 c.p.p., solo la formale dichiarazione di incompetenza determina l'inefficacia della misura cautelare, che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 marzo 2010, n. 12823.
SULLA LIBERTÀ PERSONALE. Misure precautelari nei confronti di imputato o indagato convalida dell'arresto impugnazione dei provvedimenti sulla richiesta di convalida
Quando il luogo dell'arresto o del fermo è diverso da quello di commissione del reato, l'ordinanza cautelare emessa dal giudice competente per la convalida ha efficacia provvisoria, onde va rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti solo laddove vi sia stata una formale declaratoria di incompetenza. Il tenore letterale dell'art. 27 c.p.p. è, infatti, inequivoco nel senso che la cessazione degli effetti della misura cautelare non dipende dall'incompetenza del giudice che l'ha emessa, ma dalla contestuale o dalla successiva dichiarazione di incompetenza da parte di questo giudice nell'ordinanza di trasmissione degli atti, e ciò anche perchè, senza una tale ordinanza di trasmissione, non sarebbe fissato un "dies a quo" di decorrenza del termine di venti giorni per la perdita di efficacia delle misura o per la sua rinnovazione da parte del giudice competente.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 marzo 2010, n. 13426.
PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni utilizzazione in genere
Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili a norma dell'art. 271 c.p.p. (nella specie, per mancata osservanza delle disposizioni previste dall'art. 268, comma 3, dello stesso codice), così come le prove inutilizzabili a norma dell'art. 191 c.p.p., perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio, ivi compreso quello relativo alla applicazione di misure di prevenzione.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 marzo 2010, n. 21243.
GIUDIZI PENALI SPECIALI Procedimento per decreto provvedimenti conseguenti all'opposizione in genere
È abnorme la sentenza di proscioglimento emessa dallo stesso g.i.p. che ha emesso il decreto penale di condanna opposto. Il giudice che abbia emesso un provvedimento decisorio sul merito dell'azione penale, assimilabile a una sentenza di condanna, quale è il decreto penale, non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto-reato, perché tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e, infine, perché, dopo l'opposizione, il g.i.p. deve emettere gli atti di impulso indicati dall'art. 464 c.p.p. e in questa fase è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 marzo 2010, n. 21243.
NULLITA' NEL PROCESSO PENALE In genere
È affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, poichè il giudice è vincolato in tale fase all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l'emissione del decreto nè revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 marzo 2010, n. 12823.
SULLA LIBERTÀ PERSONALE.
Nell'ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391, comma 5, c.p.p., e il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice determina l'inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 marzo 2010, n. 13426.
MISURE DI PREVENZIONE.
L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in qualsiasi tipo di giudizio, e quindi anche nell'ambito del procedimento di prevenzione. (Fattispecie in tema di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., per assenza di motivazione in ordine all'inidoneità od insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica).
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 marzo 2010, n. 13426.
Il rinvio enunciato dall'art 19, comma 1, della l. n. 152 del 1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie; ne consegue che, accanto alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente - anche solo in parte - con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati di riferimento.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 10713.
CIRCOSTANZE DEL REATO :Concorso di circostanze giudizio di comparazione
L'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 del d.l. n. 152/91, come conv. dalla l. n. 203/1991, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 10713.
CIRCOSTANZE DEL REATO Concorso di circostanze giudizio di comparazione
L'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 10713.
CIRCOSTANZE DEL REATO Circostanze attenuanti comuni in genere
Qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 10713.
CIRCOSTANZE DEL REATO Concorso di circostanze giudizio di comparazione
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 10713.
CIRCOSTANZE DEL REATO Concorso di circostanze in genere
La circostanza attenuante della dissociazione attuosa, prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, è sottratta alla disciplina del bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p. e gli speciali criteri di diminuzione della pena, in forza dei quali si applica la reclusione da dodici a venti anni in luogo dell'ergastolo, si applicano senza che abbia rilievo se tale ultima pena sia prevista per la forma aggravata o per la fattispecie criminosa di base. La sequenza per il calcolo della pena, in caso di applicazione della diminuente a effetto speciale di cui all'art. 8, prevede che si proceda innanzitutto al computo delle variazioni sanzionatone derivanti dalle altre circostanze attenuanti e aggravanti e, quindi, all'applicazione dell'attenuante connessa alla dissociazione attuosa.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 15208.
CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO Corruzione in atti giudiziari
Il delitto di corruzione in atti giudiziari, di cui all'art. 319 ter c.p., è configurabile anche nella forma della corruzione susseguente.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 10713.
CIRCOSTANZE DEL REATO Concorso di circostanze giudizio di comparazione
La circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, configurabile per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, e concedibile a chi, nei suddetti reati, "dissociandosi" si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati stessi, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 23428.
CIRCOLAZIONE STRADALE: Reati stato di ebbrezza o ubriachezza o da stupefacenti
La confisca del veicolo prevista dal codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico ha natura di sanzione penale accessoria.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 23428.
CIRCOLAZIONE STRADALE: Reati stato di ebbrezza o ubriachezza o da stupefacenti
La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 15208:
CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO.
Il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura pur quando il denaro o l'utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto, cosiddetta corruzione susseguente.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 15208.
CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO.
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 ter c.p., è "atto giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 15208.
CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO.
Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 15208.
PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE. La TESTIMONIANZA.
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 15208.
PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE.
Il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 15208.
DIFESA E DIFENSORE NEL PROCESSO PENALE
I limiti imposti dall'art. 103 c.p.p. quali "garanzie di libertà del difensore", con specifico riferimento al sequestro, non possono riguardare documenti nella sfera di pertinenza esclusiva dell'imputato, privi di una finalizzazione attuale all'espletamento delle funzioni del difensore.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 15208.
RAPPORTI PER LA COOPERAZIONE PENALE FRA STATI Rogatorie internazionali rogatorie all'estero utilizzabilità degli atti
In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili le deposizioni testimoniali rese in sede di rogatoria all'estero da soggetti che, secondo la legge italiana, avrebbero potuto avvalersi del segreto professionale ex art. 200 c.p.p.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 15208.
RAPPORTI PER LA COOPERAZIONE PENALE FRA STATI e ROGATORIE INTERNAZIONALI.
In tema di applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, è valida la prova testimoniale assunta nel giudizio avanti al giudice straniero senza la presenza, pur richiesta, del giudice italiano.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 febbraio 2010, n. 15208 .
AZIONI E SANZIONI CIVILI NEL PROCESSO PENALE
È configurabile in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari, il danno, di natura non patrimoniale, derivante dalla lesione degli interessi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 21 gennaio 2010, n. 12822.
GIUDIZI PENALI SPECIALI: sul Giudizio abbreviato
Anche nel giudizio abbreviato di appello il dispositivo deve essere letto in udienza dopo la deliberazione della sentenza.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 21 gennaio 2010, n. 12822.
APPELLO PENALE RIFORMATO. Sentenza di appello
Il dispositivo della decisione che conclude il giudizio d'appello - proposto contro la sentenza di primo grado pronunciata all'esito di giudizio abbreviato - deve essere letto in udienza camerale, non dissimilmente, del resto, da quanto desumibile per il giudizio abbreviato svoltosi in primo grado dalla lettura coordinata degli art. 441 e 442 c.p.p. (in particolare, laddove quest'ultimo richiama gli art. 529 e ss. c.p.p.); e ciò senza che in senso contrario possano trarsi argomenti dall'art. 599 c.p.p., che a sua volta richiama "le forme" previste dall'art. 127 c.p.p., giacché l'uso di tale locuzione è da ritenere riferita proprio alle modalità di celebrazione del procedimento, ma non alla sua decisione la cui forma resta quella richiamata dall'art. 442 c.p.p. e la cui applicazione nel giudizio di appello è imposta dall'art. 598 c.p.p. che rende applicabili al giudizio di appello le disposizioni relative al giudizio di primo grado.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 21 gennaio 2010, n. 12822.
GIUDIZI PENALI SPECIALI . Giudizio abbreviato sentenza impugnazione.
La sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce effetti però giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 21 gennaio 2010, n. 12822.
MILLANTATO CREDITO
In tema di millantato credito, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. (che costituisce autonomo titolo di reato e non circostanza aggravante del reato previsto dal comma primo dello stesso articolo), è irrilevante che l'iniziativa parta dalla persona cui è richiesto di corrispondere il denaro o l'utilità, nè occorre che l'agente indichi nominativamente i funzionari o impiegati i cui favori devono essere comprati o remunerati.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 21 gennaio 2010, n. 18288.
COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE: Irrevocabilita' divieto di un secondo giudizio ("ne bis in idem").
Nel procedimento di esecuzione, opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale s’inquadra la regola dettata dal secondo comma dell'art. 666 c.p.p., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui medesimi elementi, di altra già rigettata. La verifica del repetita in idem non può prescindere da una comparazione tra le due richieste, per stabilire se la seconda, pur avendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva su presupposti di fatto e/o su motivi di diritto diversi da quelli in precedenza apprezzati e, nell'affermativa, ritenerla conseguentemente ammissibile e non paralizzata dall'operatività della preclusione.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 21 gennaio 2010, n. 18288.
AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA.
Con la decisione 10/7/2007 n. 36527, le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile l’indulto anche alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per ‘della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo 21/3/1983: tale l’intervento può essere evocato a fondamento di una nuova richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata. Infatti, la fase esecutiva di una condanna è disciplinata da regole flessibili, che tengono conto della dinamica connessa alla funzione rieducativa della pena e alla risocializzazione del condannato, con l’effetto che deve escludersi qualunque preclusione in una situazione in cui una precedente decisione negativa di applicazione dell'indulto, non coperta da giudicato in senso proprio, riposi su una lettura della corrispondente normativa, riconosciuta non in linea con norme internazionali pattizie, nonché lesiva del diritto fondamentale della persona alla libertà. In tale ipotesi s’impone, alla luce del novum interpretativo, diventato diritto vivente, la rivalutazione della posizione del condannato; diversamente opinando, si violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, perché si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra condannati per reati dello stesso tipo, commessi tutti prima della data di operatività dell'indulto, nonché l’art. 117/1 della Costituzione, che enuncia un principio generale di fedeltà del nostro Paese agli impegni internazionali validamente assunti, da cui deriva sia l’esigenza di una interpretazione delle norme interne conforme agli obblighi internazionali, sia l’esigenza di prevenire eventuali giudizi di responsabilità a carico dello Stato italiano per violazione di quegli obblighi, assicurando tempestivamente, in tal modo, la tutela dei diritti e delle libertà all'interno del proprio sistema giuridico.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 21 gennaio 2010, n. 18288.
LEGGE PENALE. Efficacia della legge penale nel tempo irretroattivita'
Tenuto conto dei principi generali che ispirano il sistema penale, non qualsiasi mutamento giurisprudenziale, che attribuisce carattere di novità ad una determinata quaestio iuris, legittima il superamento della preclusione di cui al secondo comma dell'art. 666 c.p.p. Non lo consente certamente una diversa e nuova interpretazione contra reum di norme sostanziali, considerato che tanto la legge nazionale (artt. 25 Cost. e 2 c.p.) quanto l’art. 7 della Convenzione europea sanciscono il principio della irretroattività delle norme sfavorevoli al reo.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 21 gennaio 2010, n. 18288.
AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA. Indulto in genere
Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata.
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