Social spam, domicilio digitale e conservazione dei dati personali.

Le indicazioni del Garante delle Privacy fornite nella newsletter n. 435 del novembre 2017



Garante delle Privacy newsletter n. 435 del 29 novembre 2017

No al social spam, per il marketing serve il consenso.

Se un indirizzo email è presente su un social network ciò non toglie che occorra comunque il consenso affinchè possa essere utilizzato per le attività di marketing. Per l’invio di proposte commerciali è sempre necessario il consenso del destinatario, in quanto i dati reperiti sui social network e, più in generale, presenti on line, non possono essere utilizzati liberamente. L'iscrizione a un social network, infatti, non implica un consenso automatico all'utilizzo dei dati personali per l'attività di marketing, ciò in quanto le finalità dei social network sono preordinate alla condivisione di informazioni e allo sviluppo di contatti professionali, e non alla commercializzazione di prodotti e servizi.

Sui finanziamenti più privacy per le richieste di preventivi.

Il Garante ha fornito anche importanti indicazioni sul "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (Sic). Il Garante, recependo gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione, ha affermato che gli istituti di credito e gli operatori finanziari non bancari hanno l'obbligo di inviare il preavviso di imminente registrazione nei SIC ai soggetti che siano in ritardo nei pagamenti delle rate di un contratto di finanziamento o di un mutuo. Banche e finanziarie dovranno usare modalità idonee a provare non solo l'invio del preavviso, ma anche l'avvenuta ricezione da parte degli interessati medesimi (ad esempio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o posta elettronica certificata).

Riguardo ai tempi di conservazione nei SIC dei dati relativi a inadempimenti non regolarizzati, l'Autorità ha precisato che, fermo restando il termine per così dire "ordinario" di 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del contratto, negli altri specifici casi previsti dal Codice, il tempo di conservazione non può comunque mai superare i 5 anni dalla data di scadenza del rapporto.

L’informativa personalizzata SECCI, prevista dall'art. 124 del Testo Unico Bancario.

Si tratta di uno strumento mediante il quale il finanziatore informa l'interessato - non solo prima che questi sia vincolato da un contratto, ma addirittura prima che abbia formulato una richiesta di finanziamento - sulle condizioni del finanziamento. Il Garante ha chiarito che, a tutela della riservatezza del consumatore, nella fase antecedente alla presentazione di una richiesta di finanziamento - che di norma coincide con il momento in cui l'interessato si rivolge ad un istituto di credito o ad un operatore finanziario non bancario per ottenere un preventivo al fine di valutare la convenienza a formalizzare una richiesta di finanziamento - banche e finanziarie devono tener conto solo ed esclusivamente delle informazioni rese, direttamente e spontaneamente, dal consumatore, senza possibilità di accedere ai sistemi di informazione creditizia.

Il codice deontologico si applica infatti solo in presenza di un rapporto di credito già instaurato, o quanto meno di una richiesta volta alla conclusione del medesimo.

Nuovo Cad: garantire più sicurezza del domicilio digitale e tutela dallo spam. 

No all'accesso indiscriminato ai dati relativi al "domicilio digitale" dei cittadini e maggiori tutele per chi invia segnalazioni al difensore civico digitale. Queste sono alcune delle osservazioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso in merito allo schema di decreto legislativo, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per integrare e modificare alcune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il Garante ha infatti evidenziato alcune criticità in merito alla protezione dei dati personali trattati: nella bozza di decreto, ad esempio, si prevede che "chiunque" possa consultare gli elenchi dei "domicili digitali", tramite sito web e senza necessità di autenticazione.

Secondo l'Autorità, invece, rendere pubblici tali elenchi, peraltro in formato aperto e senza specificare quali dati personali contengano, rischia di favorire l'invio di spam e di aumentare considerevolmente il rischio di furti di identità.

Il domicilio digitale dovrebbe invece essere utilizzabile solo per l'invio di comunicazioni avente valore legale o connesse al conseguimento di finalità istituzionali.

Un'altra disposizione del decreto prevede che il difensore civico digitale pubblichi on line tutte le segnalazioni "fondate" ricevute dai cittadini, relative a violazioni della normativa sulla digitalizzazione della Pa. Tale obbligo , secondo il Garante, non solo comporta una diffusione sproporzionata dei dati di chi denuncia un problema, ma rischia di essere un deterrente all'esercizio di tale diritto per il timore dell'utente di subire eventuali ritorsioni. Sarebbe quindi auspicabile prevedere sempre l'oscuramento dei dati personali eventualmente presenti nei documenti oggetto di pubblicazione online sia nel caso di segnalazioni, sia nel caso delle decisioni sulle stesse.

Infine il Garante ha ribadito che sarebbe opportuno tutelare meglio la riservatezza dei dati personali contenuti nelle "Basi dati di interesse nazionale", chiarendone le modalità di utilizzo, nonché valutare la possibilità di concedere l'accesso ai servizi della PA in rete non esclusivamente tramite SPID, ma utilizzando anche altri sistemi disponibili quali la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi.

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