Spazio condominiale destinato a parcheggio: rientra nella vendita di immobile?

Nella vendita di immobile rientra anche lo spazio condominiale destinato a parcheggio? Cass. Civ. 9 settembre 2016 n. 17844.



La Suprema Corte torna ad affrontare una tematica sulla quale in più occasioni ha avuto modo di decidere nel corso degli ultimi anni: la vendita di un appartamento senza alcuna specifica indicazione in merito al trasferimento anche dello spazio condominiale destinato a parcheggio.

La questione è pertanto la seguente: se l’atto di vendita di un appartamento debba ritenersi nullo nella parte in cui viene omesso il trasferimento del diritto reale sul box destinato parcheggio.

Attenendosi ad una lettura dei principi giuridici in materia di aree di parcheggio disciplinare dalla L. n. 765 del 1967, la Corte adita ha rimarcato il vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi in questione sono riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono.

E’ consentita la riserva di proprietà in capo al costruttore venditore purchè sia rispettato il vincolo di destinazione, ma in assenza di tale riserva o di omesso qualunque riferimento nei titoli di acquisto, gli spazi destinati a parcheggio vengono a ricadere - per effetto del vincolo pertinenziale - fra le parti comuni di cui all'art. 1117 c.c..

Nel caso in esame di specie era inoltre escluso dal tenore dell'atto di acquisto, che era l'atto costitutivo del condominio, che vi sia stata esclusione della condominialità del bene.

Se questa è la situazione, pertanto, non vi poteva essere successivamente sottrazione dei beni, ovvero delle aree di parcheggio vincolate, alla loro destinazione comune.

Né il venditore nell’atto si era riservato la proprietà del box, e, pertanto, secondo i Giudici di legittimità, insieme all'appartamento doveva essere trasferita e pagata, inclusa nelle parti condominiali alle quali era fatto riferimento generico, anche la porzione di spazio condominiale che nell'atto di acquisto originario era espressamente contemplata come tale.

LA MASSIMA

In tema di proprietà condominiale, salvo l’ipotesi della riserva di proprietà in capo al costruttore venditore - purchè sia rispettato il vincolo di destinazione - gli spazi destinati a parcheggio vengono a ricadere, per effetto del vincolo pertinenziale, fra le parti comuni di cui all'art. 1117 c.c. Cass. Civ. 9 settembre 2016 n. 17844Conformi: Cass. Civ. 26252/2013 

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