Valore della firma sulla busta paga.

Sottoscrizione della busta paga, diritto di credito, quietanza e prova dell'avvenuto pagamento. Cass. ord. n. 17413 del 01 settembre 2015.



Cassazione civile ord. n. 17413 del 01 settembre 2015.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17413 del 01 settembre 2015 ha evidenziato, sulla scia di altre pronunce, che le copie delle buste paga provenienti dal datore di lavoro, e allegate dal ricorrente, hanno piena efficacia probatoria del diritto di credito.

Le buste paga – afferma la Corte – hanno contenuto obbligatorio, peraltro penalmente sanzionato, comprensive di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (quali ad esempio: prospetti – paga, buste paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti (Cfr. Cass. n. 1074/1986).

Tali documenti provano, in primis, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il datore di lavoro, dal quale provengono.

  • La mancata sottoscrizione può rilevare ai fini del diritto di credito?

No, la mancata sottoscrizione è irrilevante – afferma la Corte nell’ordinanza n. 17413 del 01 settembre 2015 – evidenziando che :

“la L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1 recita: "(comma 1 omissis) Tale prospetto paga deve portare la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. (comma 3 omissis) ". Dunque, dalla lettera della norma si desume che sono richiesti come requisiti essenziali ma alternativi, la firma, la sigla o il timbro del datore. Data la presenza sulle buste paga del timbro aziendale, tali documenti sono validi a tutti gli effetti, compresi quelli probatori. L'apposizione del timbro è elemento idoneo ad attestare la provenienza del documento prodotto in giudizio.”

  • La sottoscrizione da parte del lavoratore “per ricevuta” ha valore di quietanza?

Per quanto concerne l’apposizione in calce alle buste paga della dicitura “per ricevuta” o “per quietanza”, la Corte ha chiarito che la sottoscrizione "per ricevuta" opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg., (6267/1998).

  • L’obbligo previsto a carico del datore di lavoro di consegnare ai lavoratori dipendenti un prospetto con l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione attiene alla prova dell’avvenuto pagamento?

No, quale l'obbligo previsto a carico del datore di lavoro dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1 di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso.

- “I giudici di appello, dopo aver affermato, sulla base di un accertamento in fatto incensurabile in questa sede, che le buste paga prodotte erano state regolarmente compilate mese per mese con le indicazioni necessarie ad individuare i criteri della quantificazione del dovuto (qualifica, ore lavorate, varie voci tra le quali il 3 elemento), con l'importo finale e la firma del lavoratore, hanno fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte secondo il quale l'obbligo previsto a carico del datore di lavoro dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1 di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso; ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanza da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (cfr. in tali sensi Cass. n. 7310 del 29/05/2001)".

Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga" (Cass. n. 9588 del 14 luglio 2001).

  • Quindi....la sottoscrizione in calce alle buste paga non ha valore di quietanza?

No, da ciò però non può trarsi una presunzione assoluta in senso contrario che "la sottoscrizione in calce alle buste paga non ha valore di quietanza", in quanto si tratta di documenti valutabili da parte del giudice di merito secondo il suo prudente apprezzamento, tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 8362 del 26 maggio 2003).

  • In conclusione, l'obbligo imposto al datore di lavoro di consegnare ai lavoratori dipendenti un prospetto con gli elemnti della retribuzione implica l'invalidità dei pagamenti eseguiti?

No.L’obbligo imposto al datore di lavoro dall’art. 1 legge 5 gennaio 1053 n. 4 di consegnare ai lavoratori dipendenti, all’atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non implica, pur se penalmente sanzionato, l’invalidità dei pagamenti eseguiti in violazione di esso e non attiene neppure alla prova di tali pagamenti; avendone l’onere compete tuttavia dal datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (Cfr. Cass. n . 1484 del 06 marzo 1986).

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