CORTE DI GIUSTIZIA. Programmi "peer to peer" e diritto d'autore. Assenza di un obbligo generale di filtrare e quindi controllare le informazioni trasmesse. Corte di Giustizia 24 novembre 2011, C-70/10



Nota della Dott.ssa Lucia Antonazzi
La controversia che ha occasionato il rinvio pregiudiziale alla Corte riguarda un fornitore di accesso a Internet  e una società di gestione belga che viene a conoscenza dell’indebito reperimento di materiale compreso nel proprio catalogo e coperto da diritto di autore, scaricato da internet nell’ambito dei servizi messi a disposizione dal prestatore utilizzando reti «peer-to-peer». 
Condannato in primo grado, dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio), con l’obbligo di far cessare tali violazioni del diritto d’autore, rendendo impossibile ai suoi clienti qualsiasi forma di invio o di ricezione mediante un programma «peer to peer» di file che contenessero un’opera musicale appartenente al repertorio protetto della società di gestione, il fornitore di accesso propone appello censurando l’ingiunzione del Tribunale che gli imponeva, de facto, un obbligo generale di sorveglianza sulle comunicazioni che transitano sulla sua rete.
A sua difesa il ricorrente sostiene  l’ incompatibilità dell’ingiunzione ricevuta con la direttiva sul commercio elettronico  e con i diritti fondamentali, in quanto non conforme alla normativa interna con cui il Belgio ha recepito l’art. 15 della direttiva 2000/31/CE, posto che un sistema di filtraggio del traffico “peer to peer” presuppone una sorveglianza generalizzata su tutte le comunicazioni,   che è lesiva delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di tutela dei dati personali e di segreto delle comunicazioni e che passano per tale rete. 
Dovendosi stabilire, nel caso di specie, in che misura gli intermediari tecnici possono esser ritenuti responsabili dei contenuti illeciti e dannosi pubblicati sulla loro rete o sul loro server, la Corte  d’appello belga ritiene opportuno e preliminare verificare se le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette nel loro combinato disposto ed interpretate alla luce delle condizioni che la tutela dei diritti fondamentali applicabili implica, debbano essere interpretate nel senso che ostano all’ ingiunzione rivolta ad un fornitore di accesso ad internet di predisporre un sistema di filtraggio in modo generalizzato, a titolo preventivo, esclusivamente a suo spese e senza limiti nel tempo, avente la finalità di identificare gli scaricamenti illegali di file.
La Corte è chiamata a sindacare il contento della “direttiva sul commercio elettronico” 2000/31/CE del 8 giugno 2000, che assoggetta i servizi della società dell'informazione ai principi  del mercato interno; che stabilendo alcune misure armonizzate mira a rafforzare la certezza del diritto nel commercio elettronico per migliorare la fiducia degli utenti Internet, e che ai fini che qui interessano affronta la questione della responsabilità degli intermediari, in particolare dei fornitori di "hosting", stabilendo in linea generale che i fornitori d'infrastruttura e i fornitori d'accesso non potranno essere ritenuti responsabili delle informazioni trasmesse, purché non diano origine alla trasmissione e non selezionino il destinatario della trasmissione o le informazioni trasmesse. Tuttavia gli Stati membri possono, sia stabilire che gli operatori del sito Web siano tenuti ad informare non appena possibile le autorità pubbliche competenti di presunte attività illecite esercitate da utenti Internet, sia  prevedere l'obbligo per i fornitori di "hosting" di comunicare alle autorità competenti le informazioni che permettono di identificare i proprietari delle pagine ospitate. 
La direttiva 29/2001/CE del 22 maggio 2001 che, su taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, impone agli Stati membri di garantire un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche volte a tutelare un'opera o qualsiasi altro materiale protetto, offrendo tutela giuridica anche "gli atti preparatori" come la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la prestazione di servizi relative a materiali destinati ad uso limitato, con possibilità di prevedere eccezioni e limitazioni all’esercizio dei diritti e comunque con l’obbligo di predisporre meccanismi sanzionatori e mezzi di ricorso contro le violazioni di quanto disposto dalla direttiva. 
La direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che all’art. 11 impone agli Stati membri  di assicurare che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell"Ÿautore della violazione un"Ÿingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione e che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi, per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell"Ÿarticolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.
La direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, infine, che mira ad assoggettare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare internet e i servizi di messaggeria elettronica, a prescrizioni specifiche per garantire il diritto al rispetto della vita privata. A tal fine contiene, pertanto, norme fondamentali destinate a garantire la fiducia degli utilizzatori nei servizi e nelle tecnologie delle comunicazioni elettroniche. Esse riguardano in particolare il divieto di “spam”, il sistema di consenso preventivo dell’utilizzatore (“opt-in”) e l’installazione di marcatori (cookies).
Interpretando le direttive di cui sopra, la Corte mette in evidenza che gli spazi di discrezionalità lasciati aperti agli Stati membri dalla direttiva 2001/29 e dall’ art. 2, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/48, non possono intaccare le disposizioni della direttiva 2000/31.
Più precisamente, tali norme devono rispettare l’art. 15 n. 1, della direttiva 2000/31, che vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un fornitore di accesso ad internet di procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla propria rete. Peraltro, un obbligo siffatto di vigilanza generale sarebbe incompatibile con l"Ÿart. 3 della direttiva 2004/48, il quale enuncia che le misure contemplate devono essere eque, proporzionate e non eccessivamente costose.
Considerato inoltre che  l"Ÿingiunzione, come quella oggetto della presente causa,  nell’imporre  al fornitore dell’accesso l’obbligo di predisporre il sistema di filtraggio implica una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti, per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale, la Corte dichiara che l"Ÿingiunzione imporrebbe una sorveglianza generalizzata, in quanto tale vietata dall‘ art. 15, n. 1, della direttiva 2000/31. 
In ultimo la Corte si premura di valutare, altresì, la conformità dell’ ingiunzione al diritto 
dell’Unione nell’ambito più generale della tutela dei diritti fondamentali applicabili al caso di specie, ovvero alla tutela dei diritti d’autore, che appartengono alla sfera del diritto di proprietà intellettuale, il quale seppure sancito dall’art. 17, n. 2, della  Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea non può essere considerato intangibile e tutelato in modo assoluto, ovvero alla tutela della libertà d"Ÿimpresa, riconosciuta agli operatori interessati in forza dell’art. 16 della medesima Carta.
A tal fine la Corte rileva che l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso non rispetta l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali coinvolti, ma comporterebbe, invece, la lesione diritti fondamentali degli utenti dei servizi messi a disposizione dal fornitore, ossia i loro diritti alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, anche quest’ultimi, ugualmente tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
 
Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione)  24 novembre 2011 (*) C-70/10 
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull"Ÿinterpretazione delle seguenti direttive: 
– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell"Ÿinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1); 
– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull"Ÿarmonizzazione di taluni aspetti del diritto d"Ÿautore e dei diritti connessi nella società dell"Ÿinformazione (GU L 167, pag. 10); 
– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45; rettifiche nella GU 2004, L 195, pag. 16); 
– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), e 
– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37). 
2 Questa domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la S. E. SA (in prosieguo: la «S.») e la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (S.) (in prosieguo: la «SABAM») vertente sul rifiuto della S. di predisporre un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche realizzate tramite programmi per lo scambio di archivi (detti «peer-to-peer»), onde impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d"Ÿautore. 
Contesto normativo 
Il diritto dell’Unione 
La direttiva 2000/31 
3 Ai sensi del quarantacinquesimo e del quarantasettesimo „considerando"Ÿ della direttiva 2000/31: 
«(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell"Ÿinformazione illecita o la disabilitazione dell"Ÿaccesso alla medesima. 
(47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni». 
4 L"Ÿart. 1 di questa direttiva così recita: 
«1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri. 
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’ obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell"Ÿinformazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri. 
(...)». 
5 L"Ÿart. 12 di detta direttiva, che figura nella Sezione 4 del Capo II della stessa ed è intitolato «Responsabilità dei prestatori intermediari», dispone quanto segue: 
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell"Ÿinformazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli: 
a) non dia origine alla trasmissione; 
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e 
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 
(...) 
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un"Ÿautorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione». 
6 Ai sensi dell"Ÿart. 15 della direttiva 2000/31, anch"Ÿesso incluso nella sua Sezione 4 del Capo II: 
«1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell"Ÿinformazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l"Ÿidentificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati». 
La direttiva 2001/29 
7 A norma del sedicesimo e del cinquantanovesimo „considerando"Ÿ della direttiva 2001/29: 
«(16)(...) La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per [la direttiva 2000/31], in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l"Ÿaltro alcune parti importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta. (...) 
(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall"Ÿintermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell"Ÿarticolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri». 
8 L"Ÿart. 8 della direttiva 2001/29 stabilisce quanto segue: 
«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l"Ÿapplicazione delle sanzioni e l"Ÿutilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 
(...) 
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d"Ÿautore o diritti connessi». 
La direttiva 2004/48 
9 Il ventitreesimo „considerando"Ÿ della direttiva 2004/48 così recita: 
«[Senza pregiudizio di] eventuali altre misure, procedure e mezzi di ricorso disponibili, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento inibitorio dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri. Per quanto riguarda le violazioni del diritto d"Ÿautore e dei diritti connessi, la direttiva [2001/29] prevede già un ampio livello di armonizzazione. Pertanto l"Ÿarticolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2001/29] non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente direttiva». 
10 Ai termini dell"Ÿart. 2, n. 3, della direttiva 2004/48: 
«La presente direttiva fa salve: 
a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale (…), la direttiva [2000/31] in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 [di quest"Ÿultima] in particolare; 
(...)». 
11 L"Ÿart. 3 della direttiva 2004/48 così recita: 
«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 
2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi». 
12 L"Ÿart. 11 della direttiva 2004/48 così dispose: «Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell"Ÿautore della violazione un"Ÿingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un"Ÿingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l"Ÿesecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell"Ÿarticolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2001/29]». 
Il diritto nazionale 
13 L"Ÿart. 87, n. 1, primo e secondo comma, della legge 30 giugno 1994, sul diritto d"Ÿautore e sui diritti connessi (Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19297) prevede quanto segue: 
«Il presidente del tribunal de première instance (…) consta[ta] l"Ÿesistenza e [ordina] la cessazione di qualsiasi violazione del diritto d"Ÿautore o di un diritto connesso. 
[Può] altresì emanare un provvedimento inibitorio contro intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d"Ÿautore o un diritto connesso». 
14 Gli artt. 18 e 21 della legge 11 marzo 2003, su taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell"Ÿinformazione (Moniteur belge del 17 marzo 2003, pag. 12962), recepiscono nel diritto nazionale gli artt. 12 e 15 della direttiva 2000/31. 
Causa principale e questioni pregiudiziali 
15 La S. è una società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli editori di opere musicali ed autorizza l"Ÿutilizzo delle loro opere tutelate da parte di terzi. 
16 La Sc. è un fornitore di accesso ad Internet (in prosieguo: «FAI») che procura ai propri clienti tale accesso, senza proporre altri servizi come lo scaricamento o la condivisione dei file. 
17 Nel corso del 2004, la S. perveniva alla conclusione che gli utenti di Internet che si avvalevano dei servizi della Sc. scaricavano da Internet, senza autorizzazione e senza pagarne i diritti, opere contenute nel suo catalogo utilizzando reti «peer-to-peer», che costituiscono uno strumento aperto per la condivisione di contenuti, indipendente, decentralizzato e dotato di avanzate funzioni di ricerca e di scaricamento di file. 
18 Con atto di ricorso del 24 giugno 2004 essa citava pertanto la Sc. dinanzi al presidente del tribunal de première instance de Bruxelles, sostenendo che, nella sua qualità di FAI, tale società si trovava nella situazione ideale per adottare misure volte a far cessare le violazioni del diritto d"Ÿautore commesse dai suoi clienti. 
19 LA S. chiedeva, anzitutto, che venisse riconosciuta la violazione dei diritti d"Ÿautore sulle opere musicali appartenenti al suo repertorio, in particolare dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico, dovuta allo scambio non autorizzato di file musicali realizzato grazie a software «peer to peer». Tali violazioni sarebbero state commesse avvalendosi dei servizi della Sc.. 
20 Essa domandava inoltre che la Sc. fosse condannata, a pena di ammenda, a far cessare tali violazioni rendendo impossibile o bloccando qualsiasi forma di invio o di ricezione da parte dei suoi clienti, mediante programmi «peer to peer», senza autorizzazione dei titolari dei diritti, di file contenenti un"Ÿopera musicale, pretendendo infine che la Sc. le comunicasse la descrizione delle misure che intendeva applicare per ottemperare all"Ÿemananda sentenza, a pena di ammenda. 
21 Con sentenza 26 novembre 2004, il presidente del tribunal de première instance de Bruxelles accertava l"Ÿesistenza delle violazioni del diritto d"Ÿautore denunciate dalla S. Tuttavia, prima di statuire sull"Ÿistanza di provvedimenti inibitori, esso incaricava un perito di verificare se le soluzioni tecniche proposte dalla S. fossero tecnicamente realizzabili, se esse consentissero di filtrare unicamente gli scambi illeciti di file e se esistessero altri dispositivi idonei a controllare l"Ÿutilizzo di programmi «peer to peer», nonché di quantificare il costo dei dispositivi considerati. 22 Nella sua relazione, il perito designato traeva la conclusione che, nonostante la presenza di numerosi ostacoli tecnici, non si poteva escludere completamente che il filtraggio ed il blocco degli scambi illeciti di file fosse realizzabile. 
23 Con sentenza 29 giugno 2007, il presidente del tribunal de première instance de Bruxelles condannava pertanto la Sc. a far cessare le violazioni del diritto d"Ÿautore accertate con la sentenza 26 novembre 2004, rendendo impossibile qualsiasi forma, realizzata mediante un programma «peer to peer», di invio o di ricezione, da parte dei suoi clienti, di file che contenessero un"Ÿopera musicale appartenente al repertorio della S., a pena di ammenda. 
24 La Sc. interponeva appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, affermando, anzitutto, che le risultava impossibile ottemperare a tale ingiunzione poiché l"Ÿefficacia e la durata nel tempo dei dispositivi di blocco o di filtraggio non erano dimostrate e l"Ÿattuazione di tali dispositivi era ostacolata da diversi fattori pratici, quali problemi di capacità della rete e di impatto sulla stessa. Inoltre, qualsiasi tentativo di bloccare i file incriminati, a suo avviso, sarebbe stato destinato al fallimento a breve termine, stante l"Ÿesistenza di numerosi programmi «peer-to-peer» che avrebbero reso impossibile la verifica del loro contenuto da parte di terzi. 
25 La Sc. sosteneva poi che detta ingiunzione non era conforme all’art. 21 della legge 11 marzo 2003, su taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell"Ÿinformazione, che recepisce nel diritto nazionale l"Ÿart. 15 della direttiva 2000/31, in quanto imponeva, de facto, un obbligo generale di sorveglianza sulle comunicazioni veicolate dalla sua rete, posto che qualsiasi dispositivo di blocco o di filtraggio del traffico «peer to peer» presuppone una sorveglianza generalizzata su tutte le comunicazioni che passano per tale rete. 
26 Infine, la Sc. spiegava che la predisposizione di un sistema di filtraggio avrebbe leso le disposizioni del diritto dell"ŸUnione in materia di tutela dei dati personali e di segreto delle comunicazioni, in quanto tale filtraggio implica il trattamento degli indirizzi IP, che sono dati personali. 
27 In tale contesto il giudice del rinvio ha ritenuto che, prima di verificare se un meccanismo di filtraggio e di blocco dei file «peer-to-peer» esista e possa essere efficace, occorre assicurarsi che gli obblighi da porre eventualmente a carico della Sc. siano conformi al diritto dell"ŸUnione. 
28 In tale contesto, la Court d"Ÿappel de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 
«1) Se le direttive 2001/29 e 2004/48, lette in combinato disposto con le direttive 95/46, 2000/31 e 2002/58, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell"Ÿuomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell"Ÿambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che “[i giudici nazionali] possono altresì emettere un"Ÿingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d"Ÿautore o un diritto connesso”, ad ordinare ad un [FAI] di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a spese di tale FAI e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche, sia entranti che uscenti, che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante l"Ÿimpiego di software “peer to peer”, al fine di individuare, nella sua rete, la circolazione di file contenenti un"Ÿopera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale il richiedente affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi, al momento della richiesta o in occasione dell"Ÿinvio. 
2) In caso di risposta affermativa alla [prima] questione (…), se tali direttive obblighino il giudice nazionale, adito per statuire su una richiesta di ingiunzione nei confronti di un intermediario dei cui servizi si avvalgano terzi per violare il diritto d"Ÿautore, ad applicare il principio della proporzionalità quando è chiamato a pronunciarsi sull"Ÿefficacia e sull"Ÿeffetto dissuasivo della misura richiesta». 
Sulle questioni pregiudiziali 29 Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette nel loro combinato disposto ed interpretate alla luce delle condizioni che la tutela dei diritti fondamentali applicabili implica, debbano essere interpretate nel senso che ostano all"Ÿingiunzione rivolta ad un FAI di predisporre un sistema di filtraggio: 
– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»; 
– che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela; 
– a titolo preventivo; 
– a sue spese esclusive, e 
– senza limiti nel tempo, 
idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un"Ÿopera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d"Ÿautore (in prosieguo: il «sistema di filtraggio controverso»). 
30 In proposito, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi degli artt. 8, n. 3, della direttiva 2001/29 e 11, terza frase, della direttiva 2004/48, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari, come i FAI, i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro diritti. 
31 Dalla giurisprudenza della Corte risulta poi che la competenza attribuita, a norma di tali disposizioni, agli organi giurisdizionali nazionali deve consentire a questi ultimi di ingiungere a detti intermediari di adottare provvedimenti che contribuiscano in modo effettivo, non solo a porre fine alle violazioni già inferte ai diritti di proprietà intellettuale mediante i loro servizi della società dell"Ÿinformazione, ma anche a prevenire nuove violazioni (v., in questo senso, sentenza 12 luglio 2011, causa C-324/09, L"ŸOréal e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 131). 
32 Infine, dalla medesima giurisprudenza si evince che le modalità delle ingiunzioni che gli Stati membri devono prevedere ai sensi di detti artt. 8, n. 3, e 11, terza frase, quali quelle relative alle condizioni che devono essere soddisfatte e alla procedura da seguire, devono essere stabilite dal diritto nazionale (v., mutatis mutandis, sentenza L"ŸOréal e a., cit., punto 135). 
33 Pertanto, tali norme nazionali, al pari della loro applicazione da parte degli organi giurisdizionali nazionali, devono rispettare i limiti derivanti dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nonché dalle fonti del diritto alle quali tali direttive fanno riferimento (v., in questo senso, sentenza L"ŸOréal e a., cit., punto 138). 
34 Di conseguenza, in conformità al sedicesimo „considerando"Ÿ della direttiva 2001/29 e all"Ÿart. 2, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/48, dette norme, emanate dagli Stati membri, non possono intaccare le disposizioni della direttiva 2000/31 e, più precisamente, i suoi artt. 12-15. 
35 Tali norme devono quindi rispettare l"Ÿart. 15, n. 1, della direttiva 2000/31, che vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un FAI di procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla propria rete. 
36 A questo riguardo, la Corte ha già statuito che siffatto divieto abbraccia in particolare le misure nazionali che obbligherebbero un prestatore intermedio, come un FAI, a realizzare una vigilanza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale. Peraltro, un obbligo siffatto di vigilanza generale sarebbe incompatibile con l"Ÿart. 3 della direttiva 2004/48, il quale enuncia che le misure contemplate da detta direttiva devono essere eque e proporzionate e non eccessivamente costose (v. sentenza L"ŸOréal e a., cit., punto 139). 
37 Ciò considerato, occorre verificare se l"Ÿingiunzione oggetto della causa principale, che impone al FAI di predisporre il sistema di filtraggio controverso, implichi in tale circostanza l"Ÿobbligo di procedere ad una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale. 
38 A questo proposito, è pacifico che l"Ÿattuazione di tale sistema di filtraggio presuppone: 
– che il FAI identifichi, in primo luogo, nell"Ÿinsieme delle comunicazioni elettroniche di tutti i suoi clienti, i file che appartengono al traffico «peer-to-peer»; 
– che esso identifichi, in secondo luogo, nell"Ÿambito di tale traffico, i file che contengono opere sulle quali i titolari dei diritti di proprietà intellettuale affermino di vantare diritti; 
– in terzo luogo, che esso determini quali tra questi file sono scambiati in modo illecito e, 
– in quarto luogo, che proceda al blocco degli scambi di file che esso stesso qualifica come illeciti. 
39 Siffatta sorveglianza preventiva richiederebbe così un"Ÿosservazione attiva sulla totalità delle comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del FAI coinvolto e, pertanto, includerebbe tutte le informazioni da trasmettere e ciascun cliente che si avvale di tale rete. 
40 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che l"Ÿingiunzione rivolta al FAI in questione di predisporre il sistema di filtraggio controverso lo obbligherebbe a procedere ad una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale. Da ciò si evince che tale ingiunzione imporrebbe a detto FAI una sorveglianza generalizzata, che è vietata dall"Ÿart. 15, n. 1, della direttiva 2000/31. 
41 Per vagliare la conformità di tale ingiunzione al diritto dell"ŸUnione, occorre inoltre tenere conto delle condizioni che discendono dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, come quelli menzionati dal giudice del rinvio. 
42 In proposito va ricordato che l"Ÿingiunzione oggetto della causa principale è volta a garantire la tutela dei diritti d"Ÿautore, che appartengono alla sfera del diritto di proprietà intellettuale e che possono essere lesi dalla natura e dal contenuto di talune comunicazioni elettroniche realizzate per il tramite della rete del FAI in questione. 
43 Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall"Ÿart. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell"ŸUnione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto. 
44 Come emerge, infatti, dai punti 62-68 della sentenza 29 gennaio 2008, causa C-275/06, Promusicae (Racc. pag. I-271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali. 
45 Più precisamente, dal punto 68 di tale sentenza emerge che è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d"Ÿautore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure. 
46 Pertanto, in circostanze come quelle della causa principale, le autorità ed i giudici nazionali devono in particolare garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d"Ÿautore, e quella della libertà d"Ÿimpresa, appannaggio di operatori come i FAI in forza dell"Ÿart. 16 della Carta. 
47 Orbene, nella presente fattispecie, l"Ÿingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implica una sorveglianza, nell"Ÿinteresse di tali titolari, su tutte le comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del FAI coinvolto. Tale sorveglianza è inoltre illimitata nel tempo, riguarda qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere future, che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema. 
48 Pertanto, un"Ÿingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della libertà di impresa del FAI in questione, poiché l"Ÿobbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall"Ÿart. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose. 
49 Ciò premesso, occorre dichiarare che l"Ÿingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso non rispetta l"Ÿesigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari dei diritti d"Ÿautore, e, dall"Ÿaltro, quella della libertà d"Ÿimpresa, appannaggio di operatori come i FAI. 
50 Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al FAI coinvolto, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei clienti di tale FAI, ossia i loro diritti alla tutela dei dati personali e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta. 
51 Da un lato, infatti, è pacifico che l"Ÿingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe un"Ÿanalisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l"Ÿidentificazione degli indirizzi IP degli utenti all"Ÿorigine dell"Ÿinvio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono di identificare in modo preciso suddetti utenti. 
52 Dall"Ÿaltro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto lecito ed un contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’ applicazione di eccezioni di legge al diritto di autore che variano da uno Stato membro all’ altro. Inoltre, in certi Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea gratuitamente da parte dei relativi autori. 
53 Pertanto, occorre dichiarare che, adottando l"Ÿingiunzione che costringe il FAI a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l"Ÿobbligo di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e, dall"Ÿaltro, la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni. 
54 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando che le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all"Ÿingiunzione ad un FAI di predisporre il sistema di filtraggio controverso. 
Sulle spese 
55 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. 
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 
Le direttive: 
– del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»); 
– del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione; 
– del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; 
– del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e 
– del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), 
lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio: 
– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»; 
– che si applica indistintamente a tutta la sua clientela; 
– a titolo preventivo; 
– a sue spese esclusive, e 
– senza limiti nel tempo, 
idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore. 
Firme

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